Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 31629/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22312-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, già ITALGAS Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]., società con [OSCURATO:PERSONA] soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 4431/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Andria ricorre contro la Società italiana per il gas Reti p.a. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con due motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in s.g. n.4431/2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e non notificata, con cui il C.d.S. ha affermato la propria giurisdizione sulla controversia insorta tra le parti, relativa all’aggiornamento del canone concessorio per le annualità 2014 e 2016, richiamando la propria sentenza n.128/2019, pronunciata in fattispecie analoga tra le stesse parti per diversa annualità, e ritenendo che la fattispecie fosse disciplinata dall’art.133, primo comma, lett. c, c.p.a. e non rientrasse nell’ipotesi derogatoria riguardante le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi.

2. Il ricorrente espone c he , con contratto pubblico rep. n. 3751 del 14 giugno 1973 e sue successive integrazioni emodificazioni, [OSCURATO:SOCIETA] S .p.

A . aveva ottenuto, a trattativa privata, la concessione trentennale delservizio pubblico di costruzione e gestione dell’impianto didistribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio.

I nsor t a controversia tra le parti sulla effettiva data discadenza della concessione, la questione veniva deferita a collegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5ottobre 2005, che stabilivache “…alla data di scadenza della concessione (31.12.2005) il C omune di Andria avrà diritto diacquisire in piena proprietà e senza alcun corrispettivo l’impiantodi distribuzione del gas (c.d. rete) realizzato dalla concessionaria in conformità alla specifica disciplina convenzionale quale risulta dall’art. 12, comma 2° dell’atto di concessioneoriginario”.

Il Comune, dunque, sostenendo di aver acquisito al suo patrimonio la piena proprietà dell’impianto della rete di distribuzione del gas in data 9 marzo 2007,procedeva all’aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione ex art. 46 bis del d.l. 1ottobre 2007 n. 159.

3. Nel procedimento in oggetto, [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato davanti al [OSCURATO:PERSONA] –Bari la determinazione dirigenziale n. 3151 del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto l’ adempimento ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4 , del d.l. n. 159/2007 s.m.i., relativo al canone diconcessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2016 .Con motivi aggiunti [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato anchela diffida primo agosto 2018 a firma del [OSCURATO:PERSONA] P.O.P. del Comune di Andria avente ad oggetto la r ic hiesta corresponsione aggiornamento del canone sul VRD totale per l’anno2014 in ordine alla rete gas andriese .[OSCURATO:PERSONA], con sentenza 11 novembre 2021 n. 1632, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti.

La sentenza è stata appellata dal Comune di Andria con ricorso n. 9979 del2021 e, nel corso del giudizio di appello, si è costituita [OSCURATO:SOCIETA].

All’udienza del 18 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal C.d.S. che ha emesso la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione.

4. Il ricorso, notificato in data 10 ottobre 2024, è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ.

Il 12 settembre 2025 il Comune ha depositato memoria.

In data 18 settembre 2025 [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato tardivamente un mero atto di costituzioneinsieme con la procura speciale al difensore.

Il Pubblico Ministero , [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Andria denunzia la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 cost. nonchédegli artt. 7 comma 5 e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio deipropri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali e la v iolazione e/o errata applicazione della sentenza della Cortecostituzionale 6 luglio 2004 n. 204.

1.2. Con il secondo, il Comune ricorrente denunzia la violazione e/o errata dell’art. 111 cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili.

2.2. Ed invero,sulla questione della giurisdizione sussiste il giudicato.

Cass., Sez.

Un., n. 9151/2018, in fattispecie analoga vertente tra le stesse parti su altre annualità, ha ritenuto che sulla questione della giurisdizione si è ormai formato ilgiudicato, come già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 13881/14, nella quale è stato evidenziato che lapronuncia emessa dal Tribunale di Trani sul ricorso proposto, ex art.702- bis cod. proc. civ., dal Comune di Andria per ottenere lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme risultanti dalladeterminazione dirigenziale n. 472 del 20 marzo 2009, sentenza con cui quel Giudice ordinario «si è incontestatamente pronunciato sulla giurisdizione, escludendola» e che «il giudicato formatosi sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della ricordataordinanza non può, pertanto, essere in alcun modo ridiscusso, inqualsivoglia, successiva sede giurisdizionale».

Sulla base di tali rilievi queste Sezioni Unite, con la ricordata decisione [n. 13881/2014] , hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo .

Cass., Sez.

Un., n.9151/2018, oltre a richiamare la precedente decisione n. 13881/2014, non ha mancato di precisare che sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm., applicabile anche nelle materie, come quelle su cuisi è pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione impugnata, rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo,atteso che, come già affermato da queste Sezioni Unite con la più volte richiamata pronuncia [n. 13881/2014] , la controversia all'esame afferisce allaverifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio e all'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del canone .

Infine, la citata pronuncia n.9158/2018, con argomentazione del tutto trasponibile al caso di specie, ha evidenziatoche, in sostanza, la parte ricorrente con il ricorso censura l'attività interpretativa svolta dal Giudice amministrativo con riferimento al lodo di cui si discute in causa, alla disciplina del rapporto concessorio tra le parti e alla normativa applicabile, attivitàche rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previstodall'art. 111, comma 8, Cost.

Come questa Corte ha chiarito, le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda (Cass., Sez.

Un., sentenza 22 ottobre 2018, n.26595).

Pertanto, atteso che alle Sezioni unite di questa Corte, per la funzione istituzionale di organo regolatoredella giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna , nella specie l ’esame della questione di giurisdizione è precluso dalla formazione del giudicato con riferimento alle pronuncesopra richiamate.

3. In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile .

Nulla deve disporsi in ordine alle spese perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un meroatto di costituzione, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1, c.p.c.

P.Q.M La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22312-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, già ITALGAS Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]., società con [OSCURATO:PERSONA] soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 4431/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Andria ricorre contro la Società italiana per il gas Reti p.a. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con due motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in s.g. n.4431/2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e non notificata, con cui il C.d.S. ha affermato la propria giurisdizione sulla controversia insorta tra le parti, relativa all’aggiornamento del canone concessorio per le annualità 2014 e 2016, richiamando la propria sentenza n.128/2019, pronunciata in fattispecie analoga tra le stesse parti per diversa annualità, e ritenendo che la fattispecie fosse disciplinata dall’art.133, primo comma, lett. c, c.p.a. e non rientrasse nell’ipotesi derogatoria riguardante le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi. 2. Il ricorrente espone c he , con contratto pubblico rep. n. 3751 del 14 giugno 1973 e sue successive integrazioni emodificazioni, [OSCURATO:SOCIETA] S .p. A . aveva ottenuto, a trattativa privata, la concessione trentennale delservizio pubblico di costruzione e gestione dell’impianto didistribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio. I nsor t a controversia tra le parti sulla effettiva data discadenza della concessione, la questione veniva deferita a collegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5ottobre 2005, che stabilivache “…alla data di scadenza della concessione (31.12.2005) il C omune di Andria avrà diritto diacquisire in piena proprietà e senza alcun corrispettivo l’impiantodi distribuzione del gas (c.d. rete) realizzato dalla concessionaria in conformità alla specifica disciplina convenzionale quale risulta dall’art. 12, comma 2° dell’atto di concessioneoriginario”. Il Comune, dunque, sostenendo di aver acquisito al suo patrimonio la piena proprietà dell’impianto della rete di distribuzione del gas in data 9 marzo 2007,procedeva all’aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione ex art. 46 bis del d.l. 1ottobre 2007 n. 159. 3. Nel procedimento in oggetto, [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato davanti al [OSCURATO:PERSONA] –Bari la determinazione dirigenziale n. 3151 del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto l’ adempimento ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4 , del d.l. n. 159/2007 s.m.i., relativo al canone diconcessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2016 .Con motivi aggiunti [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato anchela diffida primo agosto 2018 a firma del [OSCURATO:PERSONA] P.O.P. del Comune di Andria avente ad oggetto la r ic hiesta corresponsione aggiornamento del canone sul VRD totale per l’anno2014 in ordine alla rete gas andriese .[OSCURATO:PERSONA], con sentenza 11 novembre 2021 n. 1632, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. La sentenza è stata appellata dal Comune di Andria con ricorso n. 9979 del2021 e, nel corso del giudizio di appello, si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. All’udienza del 18 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal C.d.S. che ha emesso la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione. 4. Il ricorso, notificato in data 10 ottobre 2024, è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ. Il 12 settembre 2025 il Comune ha depositato memoria. In data 18 settembre 2025 [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato tardivamente un mero atto di costituzioneinsieme con la procura speciale al difensore. Il Pubblico Ministero , [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Andria denunzia la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 cost. nonchédegli artt. 7 comma 5 e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio deipropri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali e la v iolazione e/o errata applicazione della sentenza della Cortecostituzionale 6 luglio 2004 n. 204. 1.2. Con il secondo, il Comune ricorrente denunzia la violazione e/o errata dell’art. 111 cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili. 2.2. Ed invero,sulla questione della giurisdizione sussiste il giudicato. Cass., Sez. Un., n. 9151/2018, in fattispecie analoga vertente tra le stesse parti su altre annualità, ha ritenuto che sulla questione della giurisdizione si è ormai formato ilgiudicato, come già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 13881/14, nella quale è stato evidenziato che lapronuncia emessa dal Tribunale di Trani sul ricorso proposto, ex art.702- bis cod. proc. civ., dal Comune di Andria per ottenere lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme risultanti dalladeterminazione dirigenziale n. 472 del 20 marzo 2009, sentenza con cui quel Giudice ordinario «si è incontestatamente pronunciato sulla giurisdizione, escludendola» e che «il giudicato formatosi sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della ricordataordinanza non può, pertanto, essere in alcun modo ridiscusso, inqualsivoglia, successiva sede giurisdizionale». Sulla base di tali rilievi queste Sezioni Unite, con la ricordata decisione [n. 13881/2014] , hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo . Cass., Sez. Un., n.9151/2018, oltre a richiamare la precedente decisione n. 13881/2014, non ha mancato di precisare che sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm., applicabile anche nelle materie, come quelle su cuisi è pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione impugnata, rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo,atteso che, come già affermato da queste Sezioni Unite con la più volte richiamata pronuncia [n. 13881/2014] , la controversia all'esame afferisce allaverifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio e all'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del canone . Infine, la citata pronuncia n.9158/2018, con argomentazione del tutto trasponibile al caso di specie, ha evidenziatoche, in sostanza, la parte ricorrente con il ricorso censura l'attività interpretativa svolta dal Giudice amministrativo con riferimento al lodo di cui si discute in causa, alla disciplina del rapporto concessorio tra le parti e alla normativa applicabile, attivitàche rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previstodall'art. 111, comma 8, Cost. Come questa Corte ha chiarito, le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda (Cass., Sez. Un., sentenza 22 ottobre 2018, n.26595). Pertanto, atteso che alle Sezioni unite di questa Corte, per la funzione istituzionale di organo regolatoredella giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna , nella specie l ’esame della questione di giurisdizione è precluso dalla formazione del giudicato con riferimento alle pronuncesopra richiamate. 3. In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile . Nulla deve disporsi in ordine alle spese perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un meroatto di costituzione, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1, c.p.c. P.Q.M La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Sentenza Cassazione n. 31629/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris