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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 24447/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce assenza di motivazione in relazione all'applicazione di pena sostitutiva ex art. 53 della legge n. 189/1981, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la richiesta di applicazione pena sostitutiva è stata avanzata per la prima volta in sede di conclusioni davanti al giudice di appello, priva di argomentazioni a sostegno e in maniera del tutto generica, non essendo stata neppure individuata, fra quelle previste dalla legge, la pena sostitutiva oggetto della richiesta; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la contravvenzione contestata (di cui all'art. 707 cod. pen.), commessa il 17 settembre 2019, si prescrive nel termine (prorogato) di cinque anni, che nella specie è scaduto il 17 settembre 2024, termine al quale deve essere aggiunto quello di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, periodo di sospensione (che decorre dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla data della lettura del dispositivo della sentenza di appello, e dunque nella specie dal 29 maggio 2023 al 10 settembre 2025), che nella specie è superiore a un anno, così che risulta scaduto scaduto successivamente alla sentenza di appello, come detto emessa il 10 settembre 2025; ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la prescrizione non può essere dichiarata, risultando il ricorso inammissibile ed essendo il relativo termine decorso solo successivamente alla sentenza di secondo grado; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce assenza di motivazione in relazione all'applicazione di pena sostitutiva ex art. 53 della legge n. 189/1981, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la richiesta di applicazione pena sostitutiva è stata avanzata per la prima volta in sede di conclusioni davanti al giudice di appello, priva di argomentazioni a sostegno e in maniera del tutto generica, non essendo stata neppure individuata, fra quelle previste dalla legge, la pena sostitutiva oggetto della richiesta; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la contravvenzione contestata (di cui all'art. 707 cod. pen.), commessa il 17 settembre 2019, si prescrive nel termine (prorogato) di cinque anni, che nella specie è scaduto il 17 settembre 2024, termine al quale deve essere aggiunto quello di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, periodo di sospensione (che decorre dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla data della lettura del dispositivo della sentenza di appello, e dunque nella specie dal 29 maggio 2023 al 10 settembre 2025), che nella specie è superiore a un anno, così che risulta scaduto scaduto successivamente alla sentenza di appello, come detto emessa il 10 settembre 2025; ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la prescrizione non può essere dichiarata, risultando il ricorso inammissibile ed essendo il relativo termine decorso solo successivamente alla sentenza di secondo grado; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris