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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12139/2026

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odall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controComune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3162/2020depositata in data 1/7/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c.innanzi al Tribunale di Velletri nei confronti del Comune di Marino,Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026chiedendo il pagamento di €. 77.397,45, oltre interessi legali ai sensidel d.lgs. n. 231/2002, per compensi relativi ad attività professionaledefensionale prestata in favore del Comune convenuto, relativa alprocedimento introdotto contro quest’ultimo dal Comune di Frascaticon ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e alconseguente procedimento cautelare instauratosi innanzi al TAR Lazio.Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda,condannando il Comune di Marino al pagamento di €. 1.799,58, parialla differenza tra quanto già corrisposto dal Comune a titolo di acconto(€. 1.200,42) e quanto dovuto in forza di accordo sul compensointervenuto col professionista (€. 3.000,00).[OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello diRoma; il Comune di Marino proponeva appello incidentale.Il giudizio veniva sospeso con ordinanza del 14.3.2014, per laproposizione di querela di falso innanzi al competente Tribunale diVelletri, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla missiva del21.3.2011; il giudizio sulla querela di falso veniva definito con sentenzadi rigetto, passata in giudicato.Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello di Roma – con sentenza n.3162 del 2020 - rigettava l'appello principale e quello incidentale,confermando integralmente l'ordinanza appellata; compensava lespese del grado per la metà, condannando l'appellante a rifondereall'appellato la restante parte.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a quattordici motivi e illustrato da memoria.Resiste il Comune di Marino con controricorso illustrato damemoria.All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte riserva ildeposito dell’ordinanza.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si dà atto che legittimamente la causa non èstata assoggettata al procedimento sommario di cui all’art. 14 d.lgs. n.150 del 2011 vigente ratione temporis, che è applicabile alle solecontroversie di cui all’art. 28 legge n. 794 del 1942, riguardanti icompensi per prestazioni giudiziali civili (Cass. Sez. 6-2 n. 6817dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per tutte).1.1.

Deve, inoltre, essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal Comune controricorrente, deducendo lacarenza enunciativa dei motivi di ricorso, oltre alla tecnica oscura diredazione.

Infatti, nell’osservanza dei principi di effettività della tutelagiurisdizionale (per tutte: Cass. Sez.

U., n. 17931 del 24/7/2013) econsiderando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366 c.p.c.nella lettura datane da Cass. Sez.

U, n. 37552 del 30/11/2021, rilevail Collegio come le censure dedotte siano comprensibili esufficientemente motivate nell’esposizione delle relative doglianze,riconducibili ai diversi motivi di cui all’art. 360 c.p.c., e quindi possanoessere esaminate nel loro contenuto.2.

Con il primo motivo si deduce l’incompetenza della sezionespecializzata in materia di impresa, chiamata a decidere del gravame.2.1.

Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato nel controricorso (p. 7, 2° capoverso)la “competenza” sezionale disciplinata dall’art. 3 d.lgs n. 168/2003 vaintesa come “competenza interna” riferita alla distribuzione dellefunzioni nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario.L’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 attribuisce facoltàorganizzativa interna al capo dell’ufficio -Presidente del Tribunale odella Corte d’Appello-, che può assegnare alla sezione specializzata latrattazione di altri affari - altrimenti assegnati dalle sezioni ordinarie -Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026per esigenze di servizio, senza che ciò incida sulla competenza permateria fissata dalla legge (Cass. Sez.

U, n. 19882 del 23/7/2019, inmotivazione; Cass. Sez. 6-3, n. 7882 del 29/03/2018, in motivazione).3.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in particolaredegli artt. 1362-1370 c.c.

Sostiene il ricorrente che se la Corteterritoriale avesse fatto buon governo delle norme citate, dandopriorità al canone interpretativo fondato sul significato letterale delleparole, avrebbe rilevato che la sigla apposta dal professionista sulladetermina - oggetto prima di disconoscimento e poi di querela di falso- era stata inserita per ricevuta, non già per accettazione delle clausolederogative del divieto di applicazione dei minimi tariffari.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto propone una questionenon affrontata nella sentenza impugnata, senza chiarire come e dovefosse sollevata detta questione, riferita all’interpretazione delcontenuto del documento.Rileva la Corte d’Appello (v. sentenza pag. 3, 5° e 6° capoverso)che la mancata determinazione del compenso per via contrattuale -conriferimento all’apposizione della sottoscrizione da parte delprofessionista sulla determina per accettazione - era stata fatta valeredall’allora appellante mediante proposizione nell’atto di gravame dellaquerela di falso (definita con sentenza di rigetto passata in giudicato);invece, la sentenza non fa alcun riferimento alla questione delsignificato da attribuire all’apposizione della sottoscrizione -di meraconsegna della copia anziché di accettazione della proposta-.Quindi, ricorrono i presupposti per dare continuità al principiosecondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi diNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio(Cass. Sez. 1, n. 7981 del 30/3/2007; conf.: Cass. Sez. 2, n. 449dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, n. 13403 del 17/5/2019; Cass. Sez. 2, n.2038 del 24/1/2019; Cass. Sez. 2, n. 20694 del 9/8/2018, per tutte).4.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (artt. 221, c.p.c,2712 c.c. e 214 c.p.c.).

Lamenta il ricorrente la mancata produzione, acura di controparte, dell’originale dell’atto disconosciuto (determina n.78 del 22.03.2011), come anche la mancanza della tempestivaproposizione dell’istanza di verificazione ovvero la mancanza delladichiarazione di volersi avvalere della determina, con conseguenteinutilizzabilità/irrilevanza del documento in questione.

Di taledocumento, per di più, si dichiara di riproporre in sede di legittimitàquerela di falso.4.1.

Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto si limita ariproporre la tesi difensiva già svolta nella fase di merito emotivatamente disattesa dalla Corte d’appello, senza considerare leragioni svolte nella sentenza impugnata e, perciò, senza coglierne ilsignificato e senza tentare di farne emergere l’erroneità.La Corte d’Appello ha rilevato che alcun disconoscimento della firmaapposta in calce alla determina era stato effettuato in primo grado,avendo l’attore solo genericamente contestato l’allegazione difensivadi controparte, senza alcuna espressa dichiarazione di disconoscimentodella sottoscrizione.

A fronte di questo rilievo, legittimamente haconcluso che il Comune non era onerato di alcuna tempestivadichiarazione inerente alla volontà di avvalersi del documento (v.sentenza pag. 4, 1° - 3° capoverso).Tanto esclude, evidentemente, anche l’obbligo di produrre inoriginale il documento in questione.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026Infine, quanto alla reiterata richiesta di querela di falso, la Corted’Appello precisa anche che il giudizio di querela di falso si è svoltoinnanzi al Tribunale di Velletri ed è stato definito con sentenza (n.1214/2018) sulla quale si è formato giudicato (v. sentenza p. 4, 4°capoverso); il ricorrente neppure tenta di spiegare in quali termini lasua affermazione di proporre querela di falso si ponga rispetto algiudicato già esistente sul rigetto della querela di falso già proposta.Del resto, solo per completezza si ricorda che la querela di falso èproponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione esclusivamentequalora riguardi atti del medesimo procedimento, ovvero documenti dicui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre èimproponibile qualora investa atti del procedimento che si è svoltodinanzi al giudice di merito (Cass. Sez.

L, n. 8377 del 4/4/2018; Cass.Sez.

U, n. 11964 del 31/5/2011).5.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge: r.d. 18novembre 1923, n. 2440, art. 17; art. 2233 c.c.

Il ricorrente censurala sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato l’assenza di uncontratto tra il Comune e il difensore, alla luce della necessità dellaforma scritta ad substantiam per l’accordo in deroga ai minimi tariffari.Osserva il ricorrente che il Tribunale di Roma - con statuizione nonimpugnata con appello incidentale dal Comune appellato e quindipassata in giudicato – avrebbe dato rilievo a un atto interno delComune, contenente un impegno economico assunto da quest’ultimonei confronti del difensore per €. 5.000,00; il primo giudice attribuivaall’atto valenza di mero acconto, che il ricorrente avrebbe accettato condiversa missiva annotata dalla dirigente del Comune.

Da taledocumento (proposta di acconto, accettata da Lorusso) il ricorrentededuce la mancanza di un accordo sull’importo del compenso e suicriteri della sua determinazione (valore dello scaglione applicabile, fasiNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026del giudizio); chiede perizia grafologica per accertare la sigla dellaDirigente; invoca la condanna del Comune per lite temeraria, nonavendo l’ente mai prodotto la missiva con la sua sottoscrizione; chiedeanche il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; insisteper l’ammissione dei mezzi istruttori come già articolati, oltre aldeferimento del giuramento confessorio.6.

Per ragioni di connessione, è esaminato di seguito e unitamenteal quarto motivo il settimo motivo, con il quale ulteriormente si deduceviolazione di legge: art. 2233 c.c., con argomenti analoghi a quellisvolti nel quarto motivo.

Il ricorrente insiste nel censurare la sentenza,nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di quanto statuito dalTribunale di Roma, in ordine a un atto interno del Comune contenenteun impegno economico assunto dall’ente nei confronti del difensore per€. 5.000,00, al quale il primo giudice attribuiva valenza di meroacconto, accettato dal ricorrente con diversa missiva annotata dalladirigente del Comune.

Nuovamente chiede perizia grafologica peraccertare l’annotazione della Dirigente; invoca la condanna del Comuneper abuso del processo e lite temeraria, non avendo l’ente mai prodottonel presente giudizio la missiva con la sua sottoscrizione; chiede ilrisarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; insiste perl’ammissione dei mezzi istruttori come già articolati, oltre aldeferimento del giuramento confessorio.7.

Il quarto e il settimo motivo sono inammissibili per le medesimeragioni di seguito esposte.Innanzitutto, i motivi fanno riferimento a due documenti (propostadi acconto per prestazione professionale e sua accettazione da partedel professionista) dei quali non solo non si è mai discusso in sede dimerito, ma che apparirebbero addirittura riferiti a diversoprocedimento.

Il ricorso, infatti, cita una pronuncia di primo grado delNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tribunale di Roma afferente al giudizio portante n.r.g. 8096/2014 (cui,peraltro, si fa cenno già nel terzo motivo di ricorso a pag. 9, ultimi 4righi; pag. 18, 2° capoverso), mentre il presente giudizio si è svolto inprimo grado innanzi al Tribunale di Velletri - Sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA],con diverso numero di registro generale.In secondo luogo, con i presenti mezzi di gravame il ricorrentearticola istanze istruttorie e sollecita decisioni nel merito del tuttoestranei all’ambito del sindacato di legittimità.8.

Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata nella partein cui omette di delibare sull’assenza di prova in ordine all’effettivaspedizione della missiva e all’effettiva ricezione della medesima; ilricorrente contesta che la raccomandata abbia avuto per contenuto laproposta dell’Ente; contesta, altresì, la riferibilità della sigla apposta alricorrente.8.1.

Il quinto motivo è inammissibile ex art. 366 co. 1 n. 4 e 6c.p.c., in quanto non specifica quale parte della sentenza sia censurata,nonché a quale missiva, ricezione e sigla il ricorrente faccia riferimento.Se il riferimento è alla determina del Comune di Marino n. 78 del22.03.2011, basti ribadire che, in ragione del giudicato nel giudizio diquerela di falso, l’esistenza dell’atto scritto di incarico accettato dalprofessionista, nonché la sua genuinità, veridicità e utilizzabilità sottoil profilo probatorio, sono coperti da giudicato.9.

Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione su un puntodecisivo della controversia.

Nullità per violazione dei minimi tariffari.Violazione di legge: art. 24 legge n. 794/1942.

Il ricorrente evidenziala congruità della parcella redatta ai minimi della tariffa professionale,mentre lamenta la palese illegittimità dell'ordinanza gravata, in cui siassevera una parcella manifestamente al di sotto dei minimi tariffari,omettendo di accertare finanche il valore della controversia.

AggiungeNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026che, mentre il d.m. n. 140 del 2012 aveva introdotto la derogabilità deiminimi tariffari, allo scopo di favorire la liberalizzazione dellaconcorrenza del mercato nell'adempimento alle indicazioni dell'UE, conl’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto aeffettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali nelrispetto dei parametri ivi previsti.9.1.

Il motivo è infondato.In disparte il riferimento all’ordinanza gravata, all’evidenzaerroneo, interessa evidenziare come la sentenza impugnata abbiaaccertato in fatto che l’accordo scritto sul compenso era stato conclusoe le prestazioni professionali erano state rese in epoca successivaall’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 conv. in legge n. 248 del2006.

Quindi, non è pertinente il richiamo del ricorrenteall’inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall’art. 24 legge n. 794del 1942, che si applica quando le prestazioni siano state svolte inepoca precedente alla modifica dell’art. 2233 c.c. operata dal d.l. n.223 del 2006 (Cass. Sez. 2, n. 8539 del 6/4/2018, Cass. Sez. 6-2, n.9030 del 30/3/2023).

Nel vigore della disciplina dettata dal d.l. n.223/2006 conv. in legge n. 248 del 2006 e sulla base della previsionedell’art. 2233 co. 3 c.c. dalla stessa introdotta, i clienti possonoconcordare con l’avvocato un compenso anche in deroga ai minimi ditariffa (Cass. Sez. 1, n. 11232 del 10-5-2013, Cass. Sez. 2, n. 9815del 13/4/2023).10.

Con l’ottavo motivo ulteriormente si deduce violazione di legge:art. 2233 c.c.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui nonha tenuto conto della parcella redatta dal professionista e maicontestata dal cliente, omettendo finanche di pronunciarsi sullamedesima.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/202611.

Per ragioni di connessione, è congiuntamente esaminato ildecimo motivo, con il quale si deduce violazione di legge: art. 10 c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non haconsiderato che l’incarico professionale espletato dall'avvocato erariconducibile alla necessità di non perdere un finanziamento superioreai 5 milioni di euro, e che detto importo rappresentava il valore dellacausa.12.

L’ottavo e il decimo motivo sono inammissibili perché carenti diriferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effettidell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (per tutte: Cass. Sez. 3, n. 8247del 27/3/2024).La Corte territoriale ha rigettato i primi due motivi di appello,rilevando l’esistenza e validità del patto per la determinazione delcompenso, sul quale patto si era anche pronunciato il Tribunale diVelletri in sede querela di falso; ha, quindi, escluso la rilevanza dellaparcella, ritenendo che il compenso per attività difensiva fosse statodeterminato in via convenzionale (v. sentenza pagg. 3-4, punti

2. e3.).

In modo coerente e corretto, la Corte ha assorbito i due motivi diappello con i quali l’appellante aveva denunciato l'omessaconsiderazione, da parte del primo giudice, della mancatacontestazione di tutte le voci della parcella ad opera del Comune,nonché la mancata considerazione dell'ingente valore della causa (v.sentenza pag. 5, punto 4.).Il ricorrente, limitandosi a riproporre le deduzioni sul contenutodella parcella e sul valore ingente dell’affare, neppure tenta di spiegarein quali termini la Corte d’appello, dopo avere accertato che ilcompenso era stato pattuito tra le parti, avrebbe potuto tenere contodi quei dati.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/202613.

Con il nono motivo si deduce violazione di legge: art. 2237 c.c.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haomesso di condannare il Comune di Marino al risarcimento dei dannisubìti dal professionista per il recesso unilaterale del Comune.

Nel casodi specie, infatti, era stato apposto un termine al contratto di mandato,rappresentato dallo svolgimento delle attività professionale, che haavuto il ruolo di determinare in modo vincolante la durata del contratto,sicché deve considerarsi illegittimo il recesso ad nutum esercitato dalComune di Marino.13.1.

Il motivo è inammissibile.La tematica del risarcimento dei danni del professionista perimmotivato recesso del cliente dal rapporto professionale non è trattatadalla sentenza impugnata, per cui il ricorrente, per evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della questione, avrebbedovuto indicare con quale atto e quando avrebbe formulato taledomanda (v. supra, punto 3.1.).Come già esposto, il thema decidendum del giudizio era la richiestadi pagamento dei compensi relativi all’attività professionaledefensionale prestata dall’avvocato in favore del Comune; attività chesi intendeva, dunque, svolta e conclusa dall’avvocato richiedente,senza che risulti dal ricorso, come sarebbe stato necessario in primoluogo ex art. 366 co. 1 n.6 c.p.c., che il Comune avesse mai esercitatoalcun recesso dal rapporto instaurato con il difensore.14.

Con l’undicesimo motivo ancora si deduce violazione di legge:art. 2233 c.c.

A giudizio del ricorrente, ha errato il giudice di meritoallorquando ha ritenuto che il procedimento afferente al ricorsostraordinario dinanzi al Presidente della Repubblica non debba esseretenuto distinto dal giudizio dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA].14.1.

Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026Interpretando il patto contenuto nella determina n. 78 del22.3.2011, la Corte d’Appello (come già il Tribunale) ha ritenuto che indetto accordo l'intera attività di difesa affidata dall'ente alprofessionista fosse ricompresa nel compenso pattuito ex art. 2233c.c., pari a €. 3.000,00 (v. sentenza p. 5, punto 5), in quanto ladistinzione tra le due fasi doveva ritenersi assolutamente ininfluente alfine della determinazione del compenso.Tale interpretazione, tratta dalle espressioni utilizzate dalle partinella più volte menzionata determina n. 78 del 22.03.2011 («[…] perl’intera causa e per eventuali motivi aggiunti […]»), si è concretata inun accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e che avrebbepotuto essere censurato esclusivamente individuando i canoni diinterpretazione violati, il che manca totalmente nel motivo.

Per di più,tale interpretazione è coerente con l’art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199 (“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsiamministrativi”), che prevede la c.d. trasposizione del giudizio dallasede straordinaria a quella giurisdizionale, per cui il giudizio segue insede giurisdizionale senza soluzione di continuità per mezzo dell'atto dicostituzione in giudizio del ricorrente, ritualmente e tempestivamentenotificato all'organo che ha emanato l'atto impugnato e aicontrointeressati che avevano richiesto la definizione del giudizio insede giurisdizionale.15.

Con il dodicesimo motivo si deduce violazione di legge: art. 75c.p.c.

Difetto di legittimazione processuale in regione dell'omessodeposito della delibera di giunta comunale in copia conforme edefinitivamente esecutiva, ossia con l'attestazione a cura del segretariocomunale dell'avvenuto esperimento della pubblicazione della stessanell'albo pretorio per quindici giorni.15.1.

Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026In primo luogo, come evidenziato dal primo giudice ed esattamenteconfermato anche in sede di appello (v. sentenza pagg. 5-6, punto 6.),l’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 afferma che il Sindaco è ilrappresentante legale dell’ente.

Da tanto discende automaticamenteanche la rappresentanza in giudizio, attiva e passiva, non essendodunque richiesta alcuna delibera della Giunta comunale, salvo che lostatuto preveda espressamente tale autorizzazione (per tutte: Cass.Sez. 5, n. 20966 del 06/08/2019).Inoltre, la Corte d’Appello ha rilevato il deposito nel fascicolo diprimo grado di delibera sindacale di costituzione in giudizio (v.sentenza pag. 6, 1° capoverso) e il ricorrente neppure tenta dicensurare in termini pertinenti tale statuizione, al fine di sostenerel’insufficienza di tale accertamento.16.

Con il tredicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, peravere la Corte d’Appello omesso di delibare sul deferimento delgiuramento decisorio al Comune di Marino in merito all’asseritaaccettazione del difensore, mediante apposizione della sua firma incalce alla lettera del 23.03.2011, del compenso proposto dall’Ente.16.1.

Il motivo è infondato.Basti ulteriormente ribadire che la validità, veridicità e utilizzabilitàdella determina n. 78 del 23.03.2011 risulta accertata con sentenzapassata in giudicato e che su tale sentenza la Corte d’appello, con lapronuncia qui impugnata, ha fondato la decisione in merito alla naturapattizia del compenso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, era all’evidenzainammissibile il giuramento che il quale l’appellante ancora tentava diottenere accertamento contrario a quello in giudicato.17.

Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione di legge:artt. 91 e 92 c.p.c.

Ritiene il ricorrente che, sussistendo soccombenzaNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026reciproca stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale,il giudice avrebbe dovuto interamente compensare le spese, anzichéporne carico dell’odierno ricorrente la rifusione.17.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha posto a carico dell’avvocato appellanteprincipale solo la metà delle spese di lite, avendo compensato l’altrametà per reciproca soccombenza (v. dispositivo della sentenzaimpugnata, punto b); tale pronuncia, in quanto non viola il principio disoccombenza, è estranea al sindacato di legittimità.Basti richiamare il principio consolidato secondo il quale, conriguardo al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte dicassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio percui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa;esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in partele spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quantonell’ipotesi di concorso con altri motivi (per tutte, Cass. Sez. 2, n.12697 del 9/5/2024).18.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 percompensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e al rimborso forfettario dellespese nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
odall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controComune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3162/2020depositata in data 1/7/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c.innanzi al Tribunale di Velletri nei confronti del Comune di Marino,Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026chiedendo il pagamento di €. 77.397,45, oltre interessi legali ai sensidel d.lgs. n. 231/2002, per compensi relativi ad attività professionaledefensionale prestata in favore del Comune convenuto, relativa alprocedimento introdotto contro quest’ultimo dal Comune di Frascaticon ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e alconseguente procedimento cautelare instauratosi innanzi al TAR Lazio.Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda,condannando il Comune di Marino al pagamento di €. 1.799,58, parialla differenza tra quanto già corrisposto dal Comune a titolo di acconto(€. 1.200,42) e quanto dovuto in forza di accordo sul compensointervenuto col professionista (€. 3.000,00).[OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello diRoma; il Comune di Marino proponeva appello incidentale.Il giudizio veniva sospeso con ordinanza del 14.3.2014, per laproposizione di querela di falso innanzi al competente Tribunale diVelletri, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla missiva del21.3.2011; il giudizio sulla querela di falso veniva definito con sentenzadi rigetto, passata in giudicato.Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello di Roma – con sentenza n.3162 del 2020 - rigettava l'appello principale e quello incidentale,confermando integralmente l'ordinanza appellata; compensava lespese del grado per la metà, condannando l'appellante a rifondereall'appellato la restante parte.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a quattordici motivi e illustrato da memoria.Resiste il Comune di Marino con controricorso illustrato damemoria.All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte riserva ildeposito dell’ordinanza.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che legittimamente la causa non èstata assoggettata al procedimento sommario di cui all’art. 14 d.lgs. n.150 del 2011 vigente ratione temporis, che è applicabile alle solecontroversie di cui all’art. 28 legge n. 794 del 1942, riguardanti icompensi per prestazioni giudiziali civili (Cass. Sez. 6-2 n. 6817dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per tutte).1.1. Deve, inoltre, essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal Comune controricorrente, deducendo lacarenza enunciativa dei motivi di ricorso, oltre alla tecnica oscura diredazione. Infatti, nell’osservanza dei principi di effettività della tutelagiurisdizionale (per tutte: Cass. Sez. U., n. 17931 del 24/7/2013) econsiderando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366 c.p.c.nella lettura datane da Cass. Sez. U, n. 37552 del 30/11/2021, rilevail Collegio come le censure dedotte siano comprensibili esufficientemente motivate nell’esposizione delle relative doglianze,riconducibili ai diversi motivi di cui all’art. 360 c.p.c., e quindi possanoessere esaminate nel loro contenuto.2. Con il primo motivo si deduce l’incompetenza della sezionespecializzata in materia di impresa, chiamata a decidere del gravame.2.1. Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato nel controricorso (p. 7, 2° capoverso)la “competenza” sezionale disciplinata dall’art. 3 d.lgs n. 168/2003 vaintesa come “competenza interna” riferita alla distribuzione dellefunzioni nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario.L’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 attribuisce facoltàorganizzativa interna al capo dell’ufficio -Presidente del Tribunale odella Corte d’Appello-, che può assegnare alla sezione specializzata latrattazione di altri affari - altrimenti assegnati dalle sezioni ordinarie -Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026per esigenze di servizio, senza che ciò incida sulla competenza permateria fissata dalla legge (Cass. Sez. U, n. 19882 del 23/7/2019, inmotivazione; Cass. Sez. 6-3, n. 7882 del 29/03/2018, in motivazione).3. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in particolaredegli artt. 1362-1370 c.c. Sostiene il ricorrente che se la Corteterritoriale avesse fatto buon governo delle norme citate, dandopriorità al canone interpretativo fondato sul significato letterale delleparole, avrebbe rilevato che la sigla apposta dal professionista sulladetermina - oggetto prima di disconoscimento e poi di querela di falso- era stata inserita per ricevuta, non già per accettazione delle clausolederogative del divieto di applicazione dei minimi tariffari.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto propone una questionenon affrontata nella sentenza impugnata, senza chiarire come e dovefosse sollevata detta questione, riferita all’interpretazione delcontenuto del documento.Rileva la Corte d’Appello (v. sentenza pag. 3, 5° e 6° capoverso)che la mancata determinazione del compenso per via contrattuale -conriferimento all’apposizione della sottoscrizione da parte delprofessionista sulla determina per accettazione - era stata fatta valeredall’allora appellante mediante proposizione nell’atto di gravame dellaquerela di falso (definita con sentenza di rigetto passata in giudicato);invece, la sentenza non fa alcun riferimento alla questione delsignificato da attribuire all’apposizione della sottoscrizione -di meraconsegna della copia anziché di accettazione della proposta-.Quindi, ricorrono i presupposti per dare continuità al principiosecondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi diNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio(Cass. Sez. 1, n. 7981 del 30/3/2007; conf.: Cass. Sez. 2, n. 449dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, n. 13403 del 17/5/2019; Cass. Sez. 2, n.2038 del 24/1/2019; Cass. Sez. 2, n. 20694 del 9/8/2018, per tutte).4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (artt. 221, c.p.c,2712 c.c. e 214 c.p.c.). Lamenta il ricorrente la mancata produzione, acura di controparte, dell’originale dell’atto disconosciuto (determina n.78 del 22.03.2011), come anche la mancanza della tempestivaproposizione dell’istanza di verificazione ovvero la mancanza delladichiarazione di volersi avvalere della determina, con conseguenteinutilizzabilità/irrilevanza del documento in questione. Di taledocumento, per di più, si dichiara di riproporre in sede di legittimitàquerela di falso.4.1. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto si limita ariproporre la tesi difensiva già svolta nella fase di merito emotivatamente disattesa dalla Corte d’appello, senza considerare leragioni svolte nella sentenza impugnata e, perciò, senza coglierne ilsignificato e senza tentare di farne emergere l’erroneità.La Corte d’Appello ha rilevato che alcun disconoscimento della firmaapposta in calce alla determina era stato effettuato in primo grado,avendo l’attore solo genericamente contestato l’allegazione difensivadi controparte, senza alcuna espressa dichiarazione di disconoscimentodella sottoscrizione. A fronte di questo rilievo, legittimamente haconcluso che il Comune non era onerato di alcuna tempestivadichiarazione inerente alla volontà di avvalersi del documento (v.sentenza pag. 4, 1° - 3° capoverso).Tanto esclude, evidentemente, anche l’obbligo di produrre inoriginale il documento in questione.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026Infine, quanto alla reiterata richiesta di querela di falso, la Corted’Appello precisa anche che il giudizio di querela di falso si è svoltoinnanzi al Tribunale di Velletri ed è stato definito con sentenza (n.1214/2018) sulla quale si è formato giudicato (v. sentenza p. 4, 4°capoverso); il ricorrente neppure tenta di spiegare in quali termini lasua affermazione di proporre querela di falso si ponga rispetto algiudicato già esistente sul rigetto della querela di falso già proposta.Del resto, solo per completezza si ricorda che la querela di falso èproponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione esclusivamentequalora riguardi atti del medesimo procedimento, ovvero documenti dicui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre èimproponibile qualora investa atti del procedimento che si è svoltodinanzi al giudice di merito (Cass. Sez. L, n. 8377 del 4/4/2018; Cass.Sez. U, n. 11964 del 31/5/2011).5. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge: r.d. 18novembre 1923, n. 2440, art. 17; art. 2233 c.c. Il ricorrente censurala sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato l’assenza di uncontratto tra il Comune e il difensore, alla luce della necessità dellaforma scritta ad substantiam per l’accordo in deroga ai minimi tariffari.Osserva il ricorrente che il Tribunale di Roma - con statuizione nonimpugnata con appello incidentale dal Comune appellato e quindipassata in giudicato – avrebbe dato rilievo a un atto interno delComune, contenente un impegno economico assunto da quest’ultimonei confronti del difensore per €. 5.000,00; il primo giudice attribuivaall’atto valenza di mero acconto, che il ricorrente avrebbe accettato condiversa missiva annotata dalla dirigente del Comune. Da taledocumento (proposta di acconto, accettata da Lorusso) il ricorrentededuce la mancanza di un accordo sull’importo del compenso e suicriteri della sua determinazione (valore dello scaglione applicabile, fasiNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026del giudizio); chiede perizia grafologica per accertare la sigla dellaDirigente; invoca la condanna del Comune per lite temeraria, nonavendo l’ente mai prodotto la missiva con la sua sottoscrizione; chiedeanche il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; insisteper l’ammissione dei mezzi istruttori come già articolati, oltre aldeferimento del giuramento confessorio.6. Per ragioni di connessione, è esaminato di seguito e unitamenteal quarto motivo il settimo motivo, con il quale ulteriormente si deduceviolazione di legge: art. 2233 c.c., con argomenti analoghi a quellisvolti nel quarto motivo. Il ricorrente insiste nel censurare la sentenza,nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di quanto statuito dalTribunale di Roma, in ordine a un atto interno del Comune contenenteun impegno economico assunto dall’ente nei confronti del difensore per€. 5.000,00, al quale il primo giudice attribuiva valenza di meroacconto, accettato dal ricorrente con diversa missiva annotata dalladirigente del Comune. Nuovamente chiede perizia grafologica peraccertare l’annotazione della Dirigente; invoca la condanna del Comuneper abuso del processo e lite temeraria, non avendo l’ente mai prodottonel presente giudizio la missiva con la sua sottoscrizione; chiede ilrisarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; insiste perl’ammissione dei mezzi istruttori come già articolati, oltre aldeferimento del giuramento confessorio.7. Il quarto e il settimo motivo sono inammissibili per le medesimeragioni di seguito esposte.Innanzitutto, i motivi fanno riferimento a due documenti (propostadi acconto per prestazione professionale e sua accettazione da partedel professionista) dei quali non solo non si è mai discusso in sede dimerito, ma che apparirebbero addirittura riferiti a diversoprocedimento. Il ricorso, infatti, cita una pronuncia di primo grado delNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tribunale di Roma afferente al giudizio portante n.r.g. 8096/2014 (cui,peraltro, si fa cenno già nel terzo motivo di ricorso a pag. 9, ultimi 4righi; pag. 18, 2° capoverso), mentre il presente giudizio si è svolto inprimo grado innanzi al Tribunale di Velletri - Sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA],con diverso numero di registro generale.In secondo luogo, con i presenti mezzi di gravame il ricorrentearticola istanze istruttorie e sollecita decisioni nel merito del tuttoestranei all’ambito del sindacato di legittimità.8. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata nella partein cui omette di delibare sull’assenza di prova in ordine all’effettivaspedizione della missiva e all’effettiva ricezione della medesima; ilricorrente contesta che la raccomandata abbia avuto per contenuto laproposta dell’Ente; contesta, altresì, la riferibilità della sigla apposta alricorrente.8.1. Il quinto motivo è inammissibile ex art. 366 co. 1 n. 4 e 6c.p.c., in quanto non specifica quale parte della sentenza sia censurata,nonché a quale missiva, ricezione e sigla il ricorrente faccia riferimento.Se il riferimento è alla determina del Comune di Marino n. 78 del22.03.2011, basti ribadire che, in ragione del giudicato nel giudizio diquerela di falso, l’esistenza dell’atto scritto di incarico accettato dalprofessionista, nonché la sua genuinità, veridicità e utilizzabilità sottoil profilo probatorio, sono coperti da giudicato.9. Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione su un puntodecisivo della controversia. Nullità per violazione dei minimi tariffari.Violazione di legge: art. 24 legge n. 794/1942. Il ricorrente evidenziala congruità della parcella redatta ai minimi della tariffa professionale,mentre lamenta la palese illegittimità dell'ordinanza gravata, in cui siassevera una parcella manifestamente al di sotto dei minimi tariffari,omettendo di accertare finanche il valore della controversia. AggiungeNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026che, mentre il d.m. n. 140 del 2012 aveva introdotto la derogabilità deiminimi tariffari, allo scopo di favorire la liberalizzazione dellaconcorrenza del mercato nell'adempimento alle indicazioni dell'UE, conl’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto aeffettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali nelrispetto dei parametri ivi previsti.9.1. Il motivo è infondato.In disparte il riferimento all’ordinanza gravata, all’evidenzaerroneo, interessa evidenziare come la sentenza impugnata abbiaaccertato in fatto che l’accordo scritto sul compenso era stato conclusoe le prestazioni professionali erano state rese in epoca successivaall’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 conv. in legge n. 248 del2006. Quindi, non è pertinente il richiamo del ricorrenteall’inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall’art. 24 legge n. 794del 1942, che si applica quando le prestazioni siano state svolte inepoca precedente alla modifica dell’art. 2233 c.c. operata dal d.l. n.223 del 2006 (Cass. Sez. 2, n. 8539 del 6/4/2018, Cass. Sez. 6-2, n.9030 del 30/3/2023). Nel vigore della disciplina dettata dal d.l. n.223/2006 conv. in legge n. 248 del 2006 e sulla base della previsionedell’art. 2233 co. 3 c.c. dalla stessa introdotta, i clienti possonoconcordare con l’avvocato un compenso anche in deroga ai minimi ditariffa (Cass. Sez. 1, n. 11232 del 10-5-2013, Cass. Sez. 2, n. 9815del 13/4/2023).10. Con l’ottavo motivo ulteriormente si deduce violazione di legge:art. 2233 c.c. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui nonha tenuto conto della parcella redatta dal professionista e maicontestata dal cliente, omettendo finanche di pronunciarsi sullamedesima.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/202611. Per ragioni di connessione, è congiuntamente esaminato ildecimo motivo, con il quale si deduce violazione di legge: art. 10 c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non haconsiderato che l’incarico professionale espletato dall'avvocato erariconducibile alla necessità di non perdere un finanziamento superioreai 5 milioni di euro, e che detto importo rappresentava il valore dellacausa.12. L’ottavo e il decimo motivo sono inammissibili perché carenti diriferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effettidell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (per tutte: Cass. Sez. 3, n. 8247del 27/3/2024).La Corte territoriale ha rigettato i primi due motivi di appello,rilevando l’esistenza e validità del patto per la determinazione delcompenso, sul quale patto si era anche pronunciato il Tribunale diVelletri in sede querela di falso; ha, quindi, escluso la rilevanza dellaparcella, ritenendo che il compenso per attività difensiva fosse statodeterminato in via convenzionale (v. sentenza pagg. 3-4, punti 2. e3.). In modo coerente e corretto, la Corte ha assorbito i due motivi diappello con i quali l’appellante aveva denunciato l'omessaconsiderazione, da parte del primo giudice, della mancatacontestazione di tutte le voci della parcella ad opera del Comune,nonché la mancata considerazione dell'ingente valore della causa (v.sentenza pag. 5, punto 4.).Il ricorrente, limitandosi a riproporre le deduzioni sul contenutodella parcella e sul valore ingente dell’affare, neppure tenta di spiegarein quali termini la Corte d’appello, dopo avere accertato che ilcompenso era stato pattuito tra le parti, avrebbe potuto tenere contodi quei dati.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/202613. Con il nono motivo si deduce violazione di legge: art. 2237 c.c.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haomesso di condannare il Comune di Marino al risarcimento dei dannisubìti dal professionista per il recesso unilaterale del Comune. Nel casodi specie, infatti, era stato apposto un termine al contratto di mandato,rappresentato dallo svolgimento delle attività professionale, che haavuto il ruolo di determinare in modo vincolante la durata del contratto,sicché deve considerarsi illegittimo il recesso ad nutum esercitato dalComune di Marino.13.1. Il motivo è inammissibile.La tematica del risarcimento dei danni del professionista perimmotivato recesso del cliente dal rapporto professionale non è trattatadalla sentenza impugnata, per cui il ricorrente, per evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della questione, avrebbedovuto indicare con quale atto e quando avrebbe formulato taledomanda (v. supra, punto 3.1.).Come già esposto, il thema decidendum del giudizio era la richiestadi pagamento dei compensi relativi all’attività professionaledefensionale prestata dall’avvocato in favore del Comune; attività chesi intendeva, dunque, svolta e conclusa dall’avvocato richiedente,senza che risulti dal ricorso, come sarebbe stato necessario in primoluogo ex art. 366 co. 1 n.6 c.p.c., che il Comune avesse mai esercitatoalcun recesso dal rapporto instaurato con il difensore.14. Con l’undicesimo motivo ancora si deduce violazione di legge:art. 2233 c.c. A giudizio del ricorrente, ha errato il giudice di meritoallorquando ha ritenuto che il procedimento afferente al ricorsostraordinario dinanzi al Presidente della Repubblica non debba esseretenuto distinto dal giudizio dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA].14.1. Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026Interpretando il patto contenuto nella determina n. 78 del22.3.2011, la Corte d’Appello (come già il Tribunale) ha ritenuto che indetto accordo l'intera attività di difesa affidata dall'ente alprofessionista fosse ricompresa nel compenso pattuito ex art. 2233c.c., pari a €. 3.000,00 (v. sentenza p. 5, punto 5), in quanto ladistinzione tra le due fasi doveva ritenersi assolutamente ininfluente alfine della determinazione del compenso.Tale interpretazione, tratta dalle espressioni utilizzate dalle partinella più volte menzionata determina n. 78 del 22.03.2011 («[…] perl’intera causa e per eventuali motivi aggiunti […]»), si è concretata inun accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e che avrebbepotuto essere censurato esclusivamente individuando i canoni diinterpretazione violati, il che manca totalmente nel motivo. Per di più,tale interpretazione è coerente con l’art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199 (“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsiamministrativi”), che prevede la c.d. trasposizione del giudizio dallasede straordinaria a quella giurisdizionale, per cui il giudizio segue insede giurisdizionale senza soluzione di continuità per mezzo dell'atto dicostituzione in giudizio del ricorrente, ritualmente e tempestivamentenotificato all'organo che ha emanato l'atto impugnato e aicontrointeressati che avevano richiesto la definizione del giudizio insede giurisdizionale.15. Con il dodicesimo motivo si deduce violazione di legge: art. 75c.p.c. Difetto di legittimazione processuale in regione dell'omessodeposito della delibera di giunta comunale in copia conforme edefinitivamente esecutiva, ossia con l'attestazione a cura del segretariocomunale dell'avvenuto esperimento della pubblicazione della stessanell'albo pretorio per quindici giorni.15.1. Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026In primo luogo, come evidenziato dal primo giudice ed esattamenteconfermato anche in sede di appello (v. sentenza pagg. 5-6, punto 6.),l’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 afferma che il Sindaco è ilrappresentante legale dell’ente. Da tanto discende automaticamenteanche la rappresentanza in giudizio, attiva e passiva, non essendodunque richiesta alcuna delibera della Giunta comunale, salvo che lostatuto preveda espressamente tale autorizzazione (per tutte: Cass.Sez. 5, n. 20966 del 06/08/2019).Inoltre, la Corte d’Appello ha rilevato il deposito nel fascicolo diprimo grado di delibera sindacale di costituzione in giudizio (v.sentenza pag. 6, 1° capoverso) e il ricorrente neppure tenta dicensurare in termini pertinenti tale statuizione, al fine di sostenerel’insufficienza di tale accertamento.16. Con il tredicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, peravere la Corte d’Appello omesso di delibare sul deferimento delgiuramento decisorio al Comune di Marino in merito all’asseritaaccettazione del difensore, mediante apposizione della sua firma incalce alla lettera del 23.03.2011, del compenso proposto dall’Ente.16.1. Il motivo è infondato.Basti ulteriormente ribadire che la validità, veridicità e utilizzabilitàdella determina n. 78 del 23.03.2011 risulta accertata con sentenzapassata in giudicato e che su tale sentenza la Corte d’appello, con lapronuncia qui impugnata, ha fondato la decisione in merito alla naturapattizia del compenso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, era all’evidenzainammissibile il giuramento che il quale l’appellante ancora tentava diottenere accertamento contrario a quello in giudicato.17. Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione di legge:artt. 91 e 92 c.p.c. Ritiene il ricorrente che, sussistendo soccombenzaNumero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026reciproca stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale,il giudice avrebbe dovuto interamente compensare le spese, anzichéporne carico dell’odierno ricorrente la rifusione.17.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha posto a carico dell’avvocato appellanteprincipale solo la metà delle spese di lite, avendo compensato l’altrametà per reciproca soccombenza (v. dispositivo della sentenzaimpugnata, punto b); tale pronuncia, in quanto non viola il principio disoccombenza, è estranea al sindacato di legittimità.Basti richiamare il principio consolidato secondo il quale, conriguardo al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte dicassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio percui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa;esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in partele spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quantonell’ipotesi di concorso con altri motivi (per tutte, Cass. Sez. 2, n.12697 del 9/5/2024).18. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 23693/2020Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 12139/2026Data pubblicazione 30/04/2026condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 percompensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e al rimborso forfettario dellespese nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 12139/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris