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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44106/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A OSSERVA Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché manifestamente 1 i infondato1/4. in 4,iv! conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello, essendosi rinunciato rtlIi_Unl diversi da quelli sulla pena , sulla quale è intervenuto concordato (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A OSSERVA Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché manifestamente 1 i infondato1/4. in 4,iv! conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello, essendosi rinunciato rtlIi_Unl diversi da quelli sulla pena , sulla quale è intervenuto concordato (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris