CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA Lc dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, limitandosi il ricorrente a prospettare un errore nella quantificazione del passivo che non esclude la rilevanza penale della distrazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura quanto alla bancarotta documentale, è, del pari, assertivo e aspecifico (V. pag. 4 della sentenza impugnata, che dà conto della impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente