CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35961-2019 proposto da: f{) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 441/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e diende; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 441/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3505/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l'estratto di ruolo, chiesto ed ottenuto in data 29/8/2017, deducendo di non aver mai ricevuto notifica delle connesse cartelle di pagamento ed eccependo l'invalidità delle stesse per essere l'Ufficio decaduto dall'esercizio della pretesa e per essere il credito fiscale prescritto. 2.[OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto della correttezza delle notifica delle due cartelle di pagamento. 3.Sull'impugnazione del contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello ritenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate in data 28/1/2013 e 11/4/2011, come si desumeva dalla documentazione che, prodotta in fotocopia, non era stata oggetto di specifica contestazione del contribuente, e che le eccezioni di decadenza e prescrizione erano inammissibili in Ric. 2019 n. 35961 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- quanto concernenti una pretesa fiscale ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione delle cartelle. 4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo . L'Agenzia delle Entrate e l'Agente di Riscossione si sono costituiti depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato. Il caentribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 1° comma d.lvo nr. 602/1973 nonché degli artt. 32 e 33 D.M. 9 aprile 2011 per avere la CTR erroneamente ritenuta la validità delta notifica della cartella di pagamento nr. 0712011009378538300, in quanto l'avviso di ricevimento è privo di sottoscrizione del destinatario . 2 Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell'art 366 10 comma nr. 6 cpc ( difetto di "autosufficienza"). 2.1 La CTR, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia ha riconosciuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento nr. 0712011009378538300 avvenuta a mezzo del servizio postale; i giudici di seconde cure hanno anche evidenziato l'irrilevanza della illeggibilità della sottoscrizione del destinatario in assenza di querela di falso sulla corrispondenza tra il soggetto indicato quale destinatario dell'atto e colui che ha sottoscritto per ricezione. 2.2 II contribuente ha contestato la valutazione della prova dei Giudici di secondo grado sostenendo che dalle evidenze dell'avviso di ricevimento prodotto in copia non comparirebbe la sottoscrizione del destinatario. Ric. 2019 n. 35961 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- 2.3 Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, produrlo o trascriverlo nel ricorso . 2.4 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non ha versato in atti la documentazione relativa alla notificazione della cartella, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha riportato nel ricorso l'avviso di ricevimento. 2.5 Sul punto, appare del tutto inidonea ad assolvere all'obbligo di specificità del motivo la descrizione riassuntiva nel ricorso per Cassazione del contenuto dell'avviso di accertamento atteso che, al fine di consentire a questo Collegio la verifica della correttezza delle operazioni notificatoria, con specifico p-iferinnento agli elementi formali dell'atto - timbro e sottoscrizione- sarebbe stato necessario o depositare copia dell'avviso o inserire l'avviso in fotocopia all'interno del ricorso. 2.6 Il ricorso va dichiarato inammissibile con assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato. 3 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, • Dichiara inammissibile il ricorso alt,n ) 'tkleAuta,, • [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ric. 2019 n. 35961 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 giugno Presid nte [OSCURATO:PERSONA]