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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19889/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMichele Procida;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 3644/2020, depositata il 20 novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/20261. – Con cartella di pagamento n. 097 2014 0094240942000,notificata il 16 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate ha iscritto aruolo somme a titolo di IVA, relative all’anno d’imposta 2010, aseguito del controllo automatizzato della dichiarazione effettuato aisensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.La pretesa fiscale trae origine dal disconoscimento del regimedell’IVA di gruppo applicato, per il predetto periodo d’imposta, algruppo societario facente capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,quale società controllante, e comprendente la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] forza dell’opzione per ilregime dell’IVA di gruppo, esercitata dalla controllante, gliadempimenti IVA erano stati accentrati in capo a quest’ultima, cheaveva provveduto alla liquidazione unitaria dell’imposta, mediantecompensazione infragruppo dei debiti e crediti IVA delle societàaderenti e al versamento dell’importo complessivamente dovuto.Nel corso dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni IVA dellesocietà partecipanti al regime, l’Amministrazione finanziaria harilevato la validità dell'opzione per l’IVA di gruppo.Successivamente, tuttavia, le partecipazioni sociali dell’interogruppo erano state sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito diprocedimenti penali, con la nomina di due custodi giudiziari aventifunzioni di amministratori.

L’Ufficio ha ritenuto che, per effetto ditali provvedimenti, a decorrere dal 1° giugno 2010 fosse venutomeno il requisito del controllo richiesto dalla normativa per lavalidità dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo.

Sulla base ditale presupposto, l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto lecompensazioni IVA infragruppo operate per il periodo compreso trail 1° e il 31 dicembre 2010, procedendo al recupero dell’imposta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] settembre 2013 l’Ufficioha trasmesso alla società la comunicazione di irregolarità previstaNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

La contribuente hapresentato una memoria difensiva, sostenendo la perdurantesussistenza dei presupposti del regime IVA di gruppo, esuccessivamente, in data 9 aprile 2014, ha proposto istanza diautotutela.

Successivamente è stata notificata la cartella dipagamento oggetto del giudizio.Avverso la cartella di pagamento la società ha proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale.Si costituiva l’Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 18682/8/18, ha accolto il ricorso della società, ritenendo violatoil principio del contraddittorio endoprocedimentale e affermandoche il sequestro preventivo delle partecipazioni sociali non avevadeterminato la perdita della titolarità né del possesso delle azioni.2. – Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoappello.La società contribuente si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.3644/16/20, depositata il 20 novembre 2020, ha rigettato l’appellodell’Ufficio.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Le società contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va rilevata l’irrilevanza dellacomunicazione di intervenuta estinzione della società in pendenzadi giudizio.

Nelle more del processo, in data 14 ottobre 2022, laNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026società risulta cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese ex art.2490 c.c.La cancellazione della società dal registro delle imprese, seavvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non ècausa di interruzione del processo, benché comunicata daldifensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominatodall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni causeinterruttive previste dalla legge (Cass. n. 26452/2024; Cass. n.2625/2018).2.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54-bis del d.P.R.n. 633 del 1972, in relazione all’art. 73, comma 3, del medesimodecreto, nonché agli artt. 5 e 6 del d.m. 13 dicembre 1979, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce che laCommissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto nonutilizzabile la procedura di controllo automatizzato per ildisconoscimento del regime dell’IVA di gruppo, nonostante lacarenza del requisito del controllo emergesse dai dati indicati nelladichiarazione e dalle informazioni disponibili nell’anagrafetributaria.

Sostiene che, una volta accertata l’assenza delpresupposto del controllo in capo alla società controllante, il regimeIVA di gruppo non poteva trovare applicazione e che il recuperodell’imposta nei confronti delle singole società aderenti potevaavvenire mediante la liquidazione automatizzata prevista dall’art.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1. - Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5,della l. n. 212 del 2000, e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,nonché del principio del contraddittorio endoprocedimentale, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente deduce che ilNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudice di appello abbia ritenuto illegittimo il procedimento seguitoper asserita lesione del contraddittorio endoprocedimentale,nonostante, nell’ambito del controllo automatizzato delledichiarazioni, tale garanzia sia assicurata dalla comunicazionedell’esito della liquidazione.

Evidenzia che, nella specie, l’Ufficio haregolarmente trasmesso alla società la comunicazione diirregolarità, consentendole di presentare osservazioni difensive e diproporre istanza di autotutela.3. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.3.1. - L'emissione della cartella di pagamento con le modalitàpreviste dall'art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonrichiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito delcontrollo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazioneautomatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richiedarettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qualcaso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire merairregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento,oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n.212 del 2000 (Cass. n. 1711/2018).L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, intutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soloquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella siastata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quantorisultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione didetta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzioneNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).3.2. - La fattispecie in giudizio riguarda una cartella dipagamento emessa a seguito delle irregolarità riscontrate nelversamento dell’IVA.Orbene, nella vicenda in esame è incontestato che sia statainviata una comunicazione di irregolarità e che, a quest’ultima, èanche seguita una interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria,per cui non risulta alcuna violazione del contraddittorio.

La stessasocietà ha prima presentato una memoria difensiva, in cui hasostenuto la perdurante sussistenza dei presupposti del regimedell'IVA di gruppo, e poi un'istanza di autotutela.La funzione della comunicazione di irregolarità è propriocorrelata a situazioni in cui vi è incertezza, che nel caso di specieriguarda la situazione a monte e la persistenza dei presupposti perl’IVA di gruppo a fronte del sequestro, che è stata esposta allasocietà.Inoltre, attraverso il controllo automatizzato ex art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972 non è stato accertato il venir meno delcontrollo societario, ma che non ve ne erano i presupposti, cosìcome accade nel caso in cui non sia stata effettuata l’opzione per ilregime di liquidazione dell'IVA di gruppo.Del resto, come su evidenziato, la parte ha realizzato unaeffettiva interlocuzione sul contenuto della pretesa azionata.4. – Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, va disposto ilrinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per laliquidazione delle spese di lite.

P.Q.MNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 17 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMichele Procida;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 3644/2020, depositata il 20 novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/20261. – Con cartella di pagamento n. 097 2014 0094240942000,notificata il 16 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate ha iscritto aruolo somme a titolo di IVA, relative all’anno d’imposta 2010, aseguito del controllo automatizzato della dichiarazione effettuato aisensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.La pretesa fiscale trae origine dal disconoscimento del regimedell’IVA di gruppo applicato, per il predetto periodo d’imposta, algruppo societario facente capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,quale società controllante, e comprendente la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] forza dell’opzione per ilregime dell’IVA di gruppo, esercitata dalla controllante, gliadempimenti IVA erano stati accentrati in capo a quest’ultima, cheaveva provveduto alla liquidazione unitaria dell’imposta, mediantecompensazione infragruppo dei debiti e crediti IVA delle societàaderenti e al versamento dell’importo complessivamente dovuto.Nel corso dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni IVA dellesocietà partecipanti al regime, l’Amministrazione finanziaria harilevato la validità dell'opzione per l’IVA di gruppo.Successivamente, tuttavia, le partecipazioni sociali dell’interogruppo erano state sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito diprocedimenti penali, con la nomina di due custodi giudiziari aventifunzioni di amministratori. L’Ufficio ha ritenuto che, per effetto ditali provvedimenti, a decorrere dal 1° giugno 2010 fosse venutomeno il requisito del controllo richiesto dalla normativa per lavalidità dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo. Sulla base ditale presupposto, l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto lecompensazioni IVA infragruppo operate per il periodo compreso trail 1° e il 31 dicembre 2010, procedendo al recupero dell’imposta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] settembre 2013 l’Ufficioha trasmesso alla società la comunicazione di irregolarità previstaNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente hapresentato una memoria difensiva, sostenendo la perdurantesussistenza dei presupposti del regime IVA di gruppo, esuccessivamente, in data 9 aprile 2014, ha proposto istanza diautotutela. Successivamente è stata notificata la cartella dipagamento oggetto del giudizio.Avverso la cartella di pagamento la società ha proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale.Si costituiva l’Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 18682/8/18, ha accolto il ricorso della società, ritenendo violatoil principio del contraddittorio endoprocedimentale e affermandoche il sequestro preventivo delle partecipazioni sociali non avevadeterminato la perdita della titolarità né del possesso delle azioni.2. – Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoappello.La società contribuente si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.3644/16/20, depositata il 20 novembre 2020, ha rigettato l’appellodell’Ufficio.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Le società contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va rilevata l’irrilevanza dellacomunicazione di intervenuta estinzione della società in pendenzadi giudizio. Nelle more del processo, in data 14 ottobre 2022, laNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026società risulta cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese ex art.2490 c.c.La cancellazione della società dal registro delle imprese, seavvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non ècausa di interruzione del processo, benché comunicata daldifensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominatodall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni causeinterruttive previste dalla legge (Cass. n. 26452/2024; Cass. n.2625/2018).2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54-bis del d.P.R.n. 633 del 1972, in relazione all’art. 73, comma 3, del medesimodecreto, nonché agli artt. 5 e 6 del d.m. 13 dicembre 1979, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce che laCommissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto nonutilizzabile la procedura di controllo automatizzato per ildisconoscimento del regime dell’IVA di gruppo, nonostante lacarenza del requisito del controllo emergesse dai dati indicati nelladichiarazione e dalle informazioni disponibili nell’anagrafetributaria. Sostiene che, una volta accertata l’assenza delpresupposto del controllo in capo alla società controllante, il regimeIVA di gruppo non poteva trovare applicazione e che il recuperodell’imposta nei confronti delle singole società aderenti potevaavvenire mediante la liquidazione automatizzata prevista dall’art.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1. - Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5,della l. n. 212 del 2000, e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,nonché del principio del contraddittorio endoprocedimentale, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente deduce che ilNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudice di appello abbia ritenuto illegittimo il procedimento seguitoper asserita lesione del contraddittorio endoprocedimentale,nonostante, nell’ambito del controllo automatizzato delledichiarazioni, tale garanzia sia assicurata dalla comunicazionedell’esito della liquidazione. Evidenzia che, nella specie, l’Ufficio haregolarmente trasmesso alla società la comunicazione diirregolarità, consentendole di presentare osservazioni difensive e diproporre istanza di autotutela.3. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.3.1. - L'emissione della cartella di pagamento con le modalitàpreviste dall'art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonrichiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito delcontrollo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazioneautomatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richiedarettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qualcaso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire merairregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento,oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n.212 del 2000 (Cass. n. 1711/2018).L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, intutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soloquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella siastata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quantorisultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione didetta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzioneNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).3.2. - La fattispecie in giudizio riguarda una cartella dipagamento emessa a seguito delle irregolarità riscontrate nelversamento dell’IVA.Orbene, nella vicenda in esame è incontestato che sia statainviata una comunicazione di irregolarità e che, a quest’ultima, èanche seguita una interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria,per cui non risulta alcuna violazione del contraddittorio. La stessasocietà ha prima presentato una memoria difensiva, in cui hasostenuto la perdurante sussistenza dei presupposti del regimedell'IVA di gruppo, e poi un'istanza di autotutela.La funzione della comunicazione di irregolarità è propriocorrelata a situazioni in cui vi è incertezza, che nel caso di specieriguarda la situazione a monte e la persistenza dei presupposti perl’IVA di gruppo a fronte del sequestro, che è stata esposta allasocietà.Inoltre, attraverso il controllo automatizzato ex art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972 non è stato accertato il venir meno delcontrollo societario, ma che non ve ne erano i presupposti, cosìcome accade nel caso in cui non sia stata effettuata l’opzione per ilregime di liquidazione dell'IVA di gruppo.Del resto, come su evidenziato, la parte ha realizzato unaeffettiva interlocuzione sul contenuto della pretesa azionata.4. – Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, va disposto ilrinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per laliquidazione delle spese di lite. P.Q.MNumero registro generale 14042/2021Numero sezionale 3325/2026Numero di raccolta generale 19889/2026Data pubblicazione 15/06/2026accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 17 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris