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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 01179/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa e la misura della pena inflitta, risulta assolutamente generico, in quanto non appare scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che, pervero, aveva già evidenziato analoga aspecificità e vaghezza dei motivi d'appello, dichiarando inammissibile anche l'impugnazione di merito.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000). p.

Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa e la misura della pena inflitta, risulta assolutamente generico, in quanto non appare scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che, pervero, aveva già evidenziato analoga aspecificità e vaghezza dei motivi d'appello, dichiarando inammissibile anche l'impugnazione di merito. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 01179/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris