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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16394/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per l'erroneità del giudizio di bilanciamento circostanziale, che risulta formulato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio di comparazione circostanziale effettuato dalla Corte di appello di Lecce teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per l'erroneità del giudizio di bilanciamento circostanziale, che risulta formulato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio di comparazione circostanziale effettuato dalla Corte di appello di Lecce teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M
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