CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 07/12/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Ivrea che, in data 11/05/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da parte dei giudici di merito con argomentazioni con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui - diversamente da quanto opinato dal ricorrente - la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sia in relazione alle ragioni che giustificavano il discostamento della pena base dal minimo edittale, come già ritenuto, dal primo giudice (con considerazioni condivise in ragione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del prevenuto), sia pure sulla congruità del giudizio di bilanciamento tra le già concesse circostanze generiche e la contestata aggravante, in considerazione della non occasionalità della condotta, dei numerosi precedenti penali gravanti sul reo (giustificanti la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale, peraltro non contestata) e del comportamento da costui tenuto dopo la condanna, posto che il medesimo ha successivamente riportato altre condanne definitive (sempre per altra rapina e furto tentato); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore il