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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 32635/2021

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dalla ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "9, -3 NOV. 20 t,f 1.1 [OSCURATO:PERSONA] C' io

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "9, -3 NOV. 20 t,f 1.1 [OSCURATO:PERSONA] C' io
Decreto Cassazione n. 32635/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris