CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38339/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap pello di Napoli con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello da lui propo sto ívverso la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna in ordine al delitto di cu i agli artt. 624 bis, 625 nn. 4 e 7 cod. pen. commesso in Napoli il 25 luglio 2022. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge i rel zione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infonda to. L i Corte di Appello ha spiegato in maniera logica e coerente con il dettato norrnativo che l'appello era inammissibile in quanto il difensore si era limitato z ricl- iedere la riqualificazione nell'ipotesi tentata sul presupposto che l'imputat o ncn avesse ottenuto del tutto la piena disponibilità del bene sottratto e non si ra allontanato dal luogo di commissione, ovvero con argomenti apodittici che non in1 acca fano l'iter motivazione della sentenza di primo grado. Il richiamo all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. è stato effettuato solo nell'ambito della ricognizior e de le norme che regolano l'ammissibilità della impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ina lrIliSE ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della omnia di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gami: nto delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d elle a Timende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere