CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36243/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per diverse concorrenti ragioni la prima delle quali, di certo assorbente, è data dall'indifferenza al fine della lamentata violazione del contraddittorio perché la decisione adottata poteva essere resa d'ufficio senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti, in considerazione della ragione di inammissibilità riscontrata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585 e 591, primo comma, lettera c), e secondo comma, cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]