CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 42005/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito iL difensefe- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di insolvenza fraudolenta. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 641 codice penale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato affermando la mancanza di prova in ordine al fatto che l'imputato, al momento in cui ha assunto l'obbligazione, non avesse alcun proposito di adempiere l'obbligazione e alla sussistenza di uno stato di insolvenza. 2.2. Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché sarebbe stata omessa una favorevole valutazione dell'istanza di rinvio presentata dall'imputato per adempiere l'obbligazione sebbene non vi sia riuscito in conseguenza delle condizioni economiche in cui versa che hanno legittimato l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve premettersi che, in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, da intendersi alla stregua di impossibilità di adempiere al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 2, Sentenza n. 39887 del 16/06/2015 Rv. 264514 - 01) rimanendo rilevante al proposito anche il semplice silenzio (Sez. 2, Sentenza n. 8893 del 03/02/2017 Rv. 269682 - 01). 2.1. Nel caso di specie, la sussistenza di uno stato di insolvenza è stata desunta con motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità, dalla condotta coeva e successiva all'inadempimento che ha permesso di evidenziare come non vi fossero, nella sfera patrimoniale dell'imputato, risorse o attività lavorative risultanti dai documenti tali da permettere l'adempimento che risulta essere stato inutilmente prospettato finanche in sede di giudizio dovendosi anche considerare che in atti non vi è traccia di elementi da cui desumere un mutamento della condizione patrimoniale prima e dopo gli eventi in contestazione. 2.2. Quanto all'elemento psicologico, risulta essere stata valutata la condotta dell'imputato in termini di piena rappresentazione dei presupposti del proprio agire e della mancanza di liquidità tale da permettere un adempimento così come evidenzia la circostanza segnalata dai giudici del merito e costituita dall'allontanamento clandestino dalla struttura alberghiera.3. il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nella specie la rilevanza dei precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio, profilo motivazionale con cui il ricorrente di fatto nemmeno si confronta, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini (valutazione della pena e dei profili da cui desumere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche) senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] t ([OSCURATO:PERSONA]