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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 14106/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29052-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI; - intimate - avverso la sentenza n. 96/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2020; '_vl'ta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] e Forestali, volta ad ottenere la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio forestale-agricolo e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli eniolumenti arretrati ed al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale, premesso che il primo giudice aveva respinto il ricorso perché non era stata data la prova del lavoro asseritamente svolto alle dipendenze della Regione [OSCURATO:PERSONA] e del rapporto a tempo determinato intercorso tra le parti nell'anno 2009, ha rilevato che l'appellante aveva fondato l'impugnazione sul principio di non contestazione, inapplicabile alla fattispecie in quanto la contumacia integra un comportamento neutrale, al quale non può essere attribuita valenza confessoria, sicché la parte resta onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia Regionale rimaste nimate;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 416 e 421 cod. proc. civ. e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, insiste nel sostenere che nel rito del lavoro la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal '" 20 n. 29052 sez.

ML - ud. 21-12-2021 ricorrente rende incontroversi i fatti stessi i quali devono essere ritenuti sussistenti di senza necessità di ulteriore accertamento;

2. il ricorso è inammissibile perché privo della necessaria specifica attinenza al decisum della sentenza gravata;

2.1. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio ( cfr. fra le tante Cass. nn. 30908, 30326, 7860 del 2021);

2.2. il ricorso, tutto incentrato sugli effetti della non contestazione, non coglie la ratio decidendi della pronuncia né censura la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall'attore e, pertanto, svolge considerazioni che non si confrontano con la motivazione della pronuncia gravata, perché riferibili agli oneri che gravano sulla parte costituita;

3. la giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 9117/2021) è consolidata nell'affermare che l'oggetto del giudizio di legittimità è il controllo sulla legalità e logicità della decisione impugnata e quindi il giudizio deve svolgersi entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa;

3.1. i motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla pronuncia gravata, il che comporta l'esatta individuazione del capo della sentenza impugnato e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali lo stesso è affetto dal vizio denunciato;

3.2. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, Ric. 2020 n. 29052 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e Forestali sono rimaste intimate;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29052-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI; - intimate - avverso la sentenza n. 96/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2020; '_vl'ta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] e Forestali, volta ad ottenere la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio forestale-agricolo e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli eniolumenti arretrati ed al risarcimento del danno; 2. la Corte territoriale, premesso che il primo giudice aveva respinto il ricorso perché non era stata data la prova del lavoro asseritamente svolto alle dipendenze della Regione [OSCURATO:PERSONA] e del rapporto a tempo determinato intercorso tra le parti nell'anno 2009, ha rilevato che l'appellante aveva fondato l'impugnazione sul principio di non contestazione, inapplicabile alla fattispecie in quanto la contumacia integra un comportamento neutrale, al quale non può essere attribuita valenza confessoria, sicché la parte resta onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia Regionale rimaste nimate; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 416 e 421 cod. proc. civ. e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, insiste nel sostenere che nel rito del lavoro la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal '" 20 n. 29052 sez. ML - ud. 21-12-2021 ricorrente rende incontroversi i fatti stessi i quali devono essere ritenuti sussistenti di senza necessità di ulteriore accertamento; 2. il ricorso è inammissibile perché privo della necessaria specifica attinenza al decisum della sentenza gravata; 2.1. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio ( cfr. fra le tante Cass. nn. 30908, 30326, 7860 del 2021); 2.2. il ricorso, tutto incentrato sugli effetti della non contestazione, non coglie la ratio decidendi della pronuncia né censura la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall'attore e, pertanto, svolge considerazioni che non si confrontano con la motivazione della pronuncia gravata, perché riferibili agli oneri che gravano sulla parte costituita; 3. la giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 9117/2021) è consolidata nell'affermare che l'oggetto del giudizio di legittimità è il controllo sulla legalità e logicità della decisione impugnata e quindi il giudizio deve svolgersi entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; 3.1. i motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla pronuncia gravata, il che comporta l'esatta individuazione del capo della sentenza impugnato e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali lo stesso è affetto dal vizio denunciato; 3.2. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, Ric. 2020 n. 29052 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e Forestali sono rimaste intimate; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sposito
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