CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in cui Unione Banche italiane s.p.a. è stata fusa per incorporazione il 26 marzo 2021), la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile, depositando, altresì, relativa nota spesa; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 26/09/2019 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 646 e 61, n. 2) e n. 11), cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), di cui agli artt. 646 e 61, n. 7) e n. 11), cod. pen. (capo "e" dell'imputazione) e di cui agli artt. 81, 648-ter.1, secondo e quinto comma, e 61, n. 2) e n. 7) cod. pen. (capo "d" dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale per l'attribuito reato di autoriciclaggio di cui al capo "d" dell'imputazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come lo stesso abbia utilizzato il provento delittuoso per acquistare lingotti in oro di investimento e ciò sia per evitare che emergesse la sua provenienza dalla commessa appropriazione indebita, sia pure per poter lucrare sul valore di detto elemento, oggetto di specifico e fruttuoso mercato: talché, l'acquisto di oro rientra perfettamente nel concetto di attività speculativa e, inoltre, modificando la natura fisica del provento delittuoso, il Granata aveva reso obiettivamente più difficoltosa la sua individuazione, integrando così gli elementi costitutivi del contestato reato; del pari, i giudici del gravame hanno correttamente evidenziato come l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, quarto comma, cod. pen., sia integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda di beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528-02), così fornendo un'ampia, articolata e corretta risposta alle doglianze difensive; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato deve essere inoltre conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge. Così