CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge penale e sostanziale con riferimento agli artt. 125 comma terzo, 192, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 640 comma 1 e 133 cod. pen.: rileva il carattere meramente apparente, manifestamente illogica e contraddittoria della sentenza con riguardo alla asserita tardività della richiesta ex art. 162ter cod. pen., istituto applicabile anche ai processi in corso alla data del 3.8.2017 con la possibilità di ottenere un termine per provvedere al risarcimento anche in forma rateale ma che gli era stata immotivatamente negata; rileva, inoltre, il carattere apparente della motivazione circa i presupposti fattuali del delitto di truffa difettando nel caso di specie gli elementi costitutivi dell'artificio e del raggiro; analogamente segnala quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, ha trasmesso una nota datata 9.3.2021 in cui ha dichiarato di revocare la costituzione a suo tempo presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo era deceduta. 4. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arno ne). 4.1 Quanto al rilievo concernente la causa di estinzione di cui all'art. 162ter cod. pen., fermo restando che, effettivamente, essa può essere applicata ai processi in corso al momento della entrata in vigore della norma (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 27624 del 17/05/2019, Rv. 276895), va rilevata la genericità del ricorso che non tiene conto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ed in cui la Corte di Appello ha bene e chiaramente evidenziato come il primo giudice avesse più volte differito il processo su richiesta del difensore proprio al fine di permettere all'imputato di provvedere al risarcimento del danno cui tuttavia egli non aveva mai proceduto non fornendo nel contempo, come invece stabilito dal comma 2 dell'art. 162ter cod. pen., alcun elemento per dimostrare di non essere nella condizione di farlo. 4.2 Il rilievo in punto di responsabilità e di integrazione del delitto di truffa è invece manifestamente infondato avendo i giudici di merito, sulla scorta della incontroversa ricostruzione dei fatti, applicato il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui in tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato anche da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima effettuati per importi regolarmente onorati così da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito e, poi, per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale (cfr., da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 23940 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279490; conf., Sez. 2, Sentenza n. 24499 del 07/05/2015, Bajic, Rv. 264224; Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 25/03/1983, Picchi, Rv. 158916). 4.3 Del tutto generici sono infine i rilievi difensivi articolati in punto di trattamento sanzionatorio poiché il ricorso si limita a lamentare la natura apparente della motivazione senza nemmeno tentare di confrontarsi con le argomentazioni che, al contrario, la Corte di Appello (cfr., paga. 9-10 della sentenza impugnata) ha articolato sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che in punto di quantificazione della pena. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]