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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08312/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 3059-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico n.146, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avVerso la senten2a n. 3746/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Con distinti ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adivano la CTP di Milano al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di rettifica e di liquidazione relativo al periodo di imposta 2010 avente ad oggetto la maggiore imposta di registro, interessi e sanzioni in relazione all'atto di cessione del ramo di azienda datato 30.6.2010 e registrato in data 20 luglio 2010 consistente nel punto vendita sito in Roma, Piazza di Spagna n. 79, di cui l'Ufficio rideterminava il valore di avviamento in Euro 2.466.667,00.

La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, con sentenza in data 12.12.2014, in parziale accoglimento delle domande, determinava il valore dell'avviamento in Euro 1.700.000,00 con compensazione delle spese.

Interposto gravame sia da parte delle contribuenti che dell'Agenzia delle Entrate, la CTR di Milano con sentenza in data 23.6.2016 accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate rigettando gli altri ritenendo corretto il metodo adottato dall'Ufficio fondato in particolare sull'attualizzazione del canone di locazione pagato.

Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e successivamente anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: sia il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da considerarsi principale, che quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da considerarsi incidentale, sono articolati nei seguenti motivi:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c...La sentenza impugnata è incorsa nella violazione delle norme che impongono di determinare il valore dell'azienda ceduta in base a metodi che non comportino un notevole distacco dalla realtà (artt. 3, 97 e 53 Cost.; art. 51 del d.p.r. n. 131 del 1986)" parte ricorrente deduceva che il giudice di secondo grado era incorso in una manifesta violazione e falsa applicazione delle norme che impongono di determinare il valore dell'azienda ceduta in base a metodi che non comportino un notevole scostamento dalla realtà.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

La sentenza ha omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio non considerando che nel complesso dei beni organizzati, oggetto della cessione di ramo d'azienda,vi era un contratto di locazione commerciale del negozio sito in Roma, Piazza di Spagna" parte ricorrente ha dedotto che il giudice di appello avrebbe erroneamente valutato il valore di avviamento ritenendo che l'immobile in Piazza di Spagna fosse di proprietà e non oggetto di locazione. 1.1.II primo motivo di ricorso è inammissibile.

La censura involge la scelta della metodologia applicata alla valutazione dell'azienda, in particolare sostenendo che il metodo prescelto dall'Ufficio condurrebbe ad un notevole distacco del valore rettificato rispetto alla realtà economica.

Per determinare il valore di un complesso aziendale esistono diversi metodi, che portano a dei risultati diversi, perché in ogni caso di tratta di una stima.

Il metodo patrimoniale, come suggerisce il nome, serve per quantificare il valore dell'azienda in base alla stima del patrimonio netto rettificato, determinato con riferimento ai valori patrimoniali espressi dall'ultimo bilancio.

I modelli reddituali stimano il valore sulla base dei redditi che l'azienda è stata in grado di generare o che sarà in grado di generare nel futuro.

Questa metodologia presuppone la conoscenza sia del valore del reddito previsionale sia del tasso al quale attualizzare i flussi di reddito previsionali.

Per mettere insieme i vantaggi e mitigare gli svantaggi dei due metodi, spesso si ricorre ad un metodo misto patrimoniale-reddituale, che tiene in considerazione sia la situazione patrimoniale che la capacità di generare redditi, evidenziando sia una valutazione obiettiva e verificabile, sia una stima dell'avviamento.

Il cosiddetto metodo discounted cash flow va a stimare il valore del capitale di un'azienda facendolo corrispondere alla somma dei flussi di cassa operativi che la stessa potrà conseguire nel tempo attualizzati mediante un tasso idoneo.

I metodi empirici infine vengono solitamente utilizzati con finalità di controllo della valutazione effettuata con i metodi principali sopra citati, ma si prestano bene anche ad essere utilizzati come metodi principali.

Unanime è l'opinione che tutti i metodi prescelti mostrino un certo tasso di approssimazione e che gli stessi presentino vantaggi e svantaggi anche in relazione alla finalità per cui viene effettuata la stima.

In particolare in tema di imposta di registro in caso di cessione d' azienda o di ramo di essa si è affermato che la scelta, ai fini della determinazione del valore dell' azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice - che considera l' azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l'inesistenza dell'avviamento - e il metodo patrimoniale complesso - che integra il primo, considerando quei fattori che, nel loro complesso, rappresentano l'avviamento, il quale, pertanto, resta compreso nel trasferimento e soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio (vedi da ultimo Sez. 5, n. 9075 /2015).

Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che il metodo utilizzato dall'Ufficio, ovvero il metodo patrimoniale complesso è coerente con la prassi in uso nel settore ed è maggiormente rappresentativo rispetto a quello proposto dai contribuenti né parte ricorrente ha comunque evidenziato elementi oggettivi in base ai quali la valutazione effettuata risulti illogica o fuorviante.

2.2. • Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, la questione della locazione dell'immobile oltre a non costituire un fatto controverso tra le parti, come si ricava anche dalla lettura della parte in fatto della sentenza impugnata, è un elemento che è stato considerato nella stima del complesso aziendale.

In conclusione i ricorsi principale ed incidentale vanno rigettati.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4100,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il e t ^: ricorso principanorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3059-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico n.146, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avVerso la senten2a n. 3746/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Con distinti ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adivano la CTP di Milano al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di rettifica e di liquidazione relativo al periodo di imposta 2010 avente ad oggetto la maggiore imposta di registro, interessi e sanzioni in relazione all'atto di cessione del ramo di azienda datato 30.6.2010 e registrato in data 20 luglio 2010 consistente nel punto vendita sito in Roma, Piazza di Spagna n. 79, di cui l'Ufficio rideterminava il valore di avviamento in Euro 2.466.667,00. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, con sentenza in data 12.12.2014, in parziale accoglimento delle domande, determinava il valore dell'avviamento in Euro 1.700.000,00 con compensazione delle spese. Interposto gravame sia da parte delle contribuenti che dell'Agenzia delle Entrate, la CTR di Milano con sentenza in data 23.6.2016 accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate rigettando gli altri ritenendo corretto il metodo adottato dall'Ufficio fondato in particolare sull'attualizzazione del canone di locazione pagato. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e successivamente anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: sia il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da considerarsi principale, che quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da considerarsi incidentale, sono articolati nei seguenti motivi: 1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c...La sentenza impugnata è incorsa nella violazione delle norme che impongono di determinare il valore dell'azienda ceduta in base a metodi che non comportino un notevole distacco dalla realtà (artt. 3, 97 e 53 Cost.; art. 51 del d.p.r. n. 131 del 1986)" parte ricorrente deduceva che il giudice di secondo grado era incorso in una manifesta violazione e falsa applicazione delle norme che impongono di determinare il valore dell'azienda ceduta in base a metodi che non comportino un notevole scostamento dalla realtà. 2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. La sentenza ha omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio non considerando che nel complesso dei beni organizzati, oggetto della cessione di ramo d'azienda,vi era un contratto di locazione commerciale del negozio sito in Roma, Piazza di Spagna" parte ricorrente ha dedotto che il giudice di appello avrebbe erroneamente valutato il valore di avviamento ritenendo che l'immobile in Piazza di Spagna fosse di proprietà e non oggetto di locazione. 1.1.II primo motivo di ricorso è inammissibile. La censura involge la scelta della metodologia applicata alla valutazione dell'azienda, in particolare sostenendo che il metodo prescelto dall'Ufficio condurrebbe ad un notevole distacco del valore rettificato rispetto alla realtà economica. Per determinare il valore di un complesso aziendale esistono diversi metodi, che portano a dei risultati diversi, perché in ogni caso di tratta di una stima. Il metodo patrimoniale, come suggerisce il nome, serve per quantificare il valore dell'azienda in base alla stima del patrimonio netto rettificato, determinato con riferimento ai valori patrimoniali espressi dall'ultimo bilancio. I modelli reddituali stimano il valore sulla base dei redditi che l'azienda è stata in grado di generare o che sarà in grado di generare nel futuro. Questa metodologia presuppone la conoscenza sia del valore del reddito previsionale sia del tasso al quale attualizzare i flussi di reddito previsionali. Per mettere insieme i vantaggi e mitigare gli svantaggi dei due metodi, spesso si ricorre ad un metodo misto patrimoniale-reddituale, che tiene in considerazione sia la situazione patrimoniale che la capacità di generare redditi, evidenziando sia una valutazione obiettiva e verificabile, sia una stima dell'avviamento. Il cosiddetto metodo discounted cash flow va a stimare il valore del capitale di un'azienda facendolo corrispondere alla somma dei flussi di cassa operativi che la stessa potrà conseguire nel tempo attualizzati mediante un tasso idoneo. I metodi empirici infine vengono solitamente utilizzati con finalità di controllo della valutazione effettuata con i metodi principali sopra citati, ma si prestano bene anche ad essere utilizzati come metodi principali. Unanime è l'opinione che tutti i metodi prescelti mostrino un certo tasso di approssimazione e che gli stessi presentino vantaggi e svantaggi anche in relazione alla finalità per cui viene effettuata la stima. In particolare in tema di imposta di registro in caso di cessione d' azienda o di ramo di essa si è affermato che la scelta, ai fini della determinazione del valore dell' azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice - che considera l' azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l'inesistenza dell'avviamento - e il metodo patrimoniale complesso - che integra il primo, considerando quei fattori che, nel loro complesso, rappresentano l'avviamento, il quale, pertanto, resta compreso nel trasferimento e soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio (vedi da ultimo Sez. 5, n. 9075 /2015). Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che il metodo utilizzato dall'Ufficio, ovvero il metodo patrimoniale complesso è coerente con la prassi in uso nel settore ed è maggiormente rappresentativo rispetto a quello proposto dai contribuenti né parte ricorrente ha comunque evidenziato elementi oggettivi in base ai quali la valutazione effettuata risulti illogica o fuorviante. 2.2. • Il secondo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, la questione della locazione dell'immobile oltre a non costituire un fatto controverso tra le parti, come si ricava anche dalla lettura della parte in fatto della sentenza impugnata, è un elemento che è stato considerato nella stima del complesso aziendale. In conclusione i ricorsi principale ed incidentale vanno rigettati. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza. Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4100,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il e t ^: ricorso principanorma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così de
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