CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LAEZZA Francesco, n. a Napoli, il 2/9/1991, avverso la sentenza del 2/2/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, qualificati i contestati plurimi conati estorsivi avvinti nella continuazione come unico tentativo, escludeva l'aumento per continuazione calcolato dal primo giudice e condannava l'imputato oggi ricorrente alla pena di anni 4 di reclusione, oltre la multa, così riformando la sentenza emessa il 19 marzo 2021 dal G.u.p, del Tribunale del medesimo capoluogo, appellata dall'imputato solo quanto al trattamento sanzionatorio. 1. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la violazione della legge penale e la omessa motivazione in tema di determinazione della misura della pena, rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del ristoro del danno, oltre al riconoscimento della recidiva non accompagnato da idoneo corredo motivazionale. Non avendo la Corte di merito argomentato in ordine ai criteri dosimetrici eletti per la misura della sanzione detentiva irrogata. Tale vizio era stato puntualmente dedotto con i motivi di gravame spesi nel merito e difetta, nella sentenza di appello del tratto grafico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che attinge solo gli aspetti circostanziali e sanzionatori della pronuncia impugnata e fa salvo (come del resto i motivi di appello spesi nel merito) l'accertamento irrevocabile della responsabilità per il fatto contestato, è parzialmente fondato. 1.1. L'art. 132 del codice penale, nel riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone tuttavia (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale, attingendo al "serbatoio" di criteri allocato nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice. Ben vero, l'onere motivazionale può ritenersi compiuto facendo riferimento anche ad uno solo dei criteri elencati in detto articolo ed individuato come prevalente (Sez. U., n. 5519, del 21/4/1979, Rv. 142252), ma una traccia grafica in tal senso è comunque ineludibile. Tale obbligo si rende tanto più necessario, quanto più la sanzione individuata per retribuire il fatto si discosti dal minimo previsto dal legislatore (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016). La Corte partenopea non ha invece esplicitato i criteri e le ragioni di calcolo che hanno condotto ad irrogare la sanzione (anni sei di reclusione ed euro 6.000 di multa, per la fattispecie tentata) in misura tanto discosta dal minimo edittale detentivo previsto per la fattispecie tentata (anni due e mesi 4 di reclusione). A tanto si deve pure aggiungere che la motivazione spesa per il riconoscimento della recidiva è quanto mai generica, non indicando le ragioni della ritenuta maggiore / colpevolezza e pericolosità desunta dal rapporto tra fatti pregiudicanti e fatto oggetto di accertamento. In ordine agli altri parametri e circostanze (intervenuto risarcimento del danno e circostanze attenuanti generiche) la motivazione della Corte viceversa è compiuta nella esplicitazione e corretta nella disamina, avendo la Corte apprezzato circostanze di fatto ed elementi della personalità evincibili dall'esame degli atti. 2. Fermo restando l'accertamento irrevocabile della responsabilità per il fatto ritenuto in sentenza, non attinto dai motivi di impugnazione, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che applicherà la sanzione ritenuta congrua, per quantità, al fatto già irrevocabilmente accertato, dando conto in motivazione dell'uso dei criteri che hanno orientato la discrezionalità sanzionatoria, anche nell'apprezzamento dei presupposti della recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicemb