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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2019

Cassazione n. 26794/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr.36395/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl ( oggi [OSCURATO:SOCIETA]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] – Fina ncial Evalu a tion [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorrentee ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bitti che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura in atti - controricorrente – avverso il decreto del 14 novembre 2019 pronunciato dal Tribunale di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 10/9/2019 il Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] srl autorizzava il curatore a stipulare atto di ricognizione del credito Ires, incrementatosi negli anni da € 2.463.953,65 a € 3.720.949,46, relativo alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari della società fallita, che, in data 22/6/2011 era stato ceduto, previa autorizzazione degli organi fallimentari, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ( di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) per il corrispet tivo di € 1.478.372,19.

2. [OSCURATO:PERSONA] srl, assuntrice del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], omologato dal Tribunale di Brescia in data 5/2/2015, proponeva reclamo ex art 26 l.fall., sostenendo che la cessione doveva intendersi limitata al solo credito Ires cristallizzato al 30/9/2010, con conseguente incameramento nell’attivo fallimentare, acquisito da essa assuntrice in forza del decreto di omologa, del maggiore importo maturato negli anni.

3. Il Tribunale di Brescia, con decreto del 14/11/2019, ha respinto il reclamo rilevando che dall’esame congiunto dell’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] dell’11/5/2011, dell’istanza di autorizzazione, della cessione dei crediti fiscali del 25/5/2011 e della proposta di concordato si evinceva che, contrariamente all’assunto del reclamante, il credito fiscale ceduto si riferiva a tutte le somme maturate e maturande sino alla chiusura della procedura fallimentare. 3 [OSCURATO:PERSONA] srl (divenuta nelle more del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]) ha proposto ricorso per la c assazione del provvedimento sulla base di quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricors i .

Fed ha pure proposto ricorso incidentale condizionato .

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa la preliminare eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] , di nullità della procura rilasciata dalla ricorrente perché priva dell’indicazione della data e del provvedimento impugnato. 1.1 Al riguardo vanno segnalati due recenti arresti di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi : « l'incorporazione della procura rilasciata ex art . 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene » ( cfr. Cass.

S.U. 35466/2021), ed ancora , «a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti» ( cfr. Cass.

S.U. 36057/2022). 1.2 Nel caso di specie la procura è stata rilasciata in calce al ricorso con espressa indicazione che il mandato ad litem è conferito « nel presente giudizio avanti alla Corte di Cassazione».

2. Con il primo motivo rubricato «violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti : artt. 1362 e ss cod. civ. » la ricorrente deduce che il tribunale « ha dato rilievo ermeneutico ad espressione letterali di senso non univoco ed ha omesso di considerare una serie di elementi rivelatori di una comune intenzione delle parti di segno diversa da quella desunta». 2.1 Con il secondo e con il terzo motivo la r icorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi, costituit i: a) dalla presenza di una autorizzazione al curatore limitata alla cessione dei soli crediti maturati al 30/9/2010; b) dalla data di omologa del concordato fallimentare ( 23 gennaio 2015 ) , alla qu ale dovrebbe farsi riferimento per la quantificazione delcredito Ires maturato. 2.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia « omissione assoluta di pronuncia in merito ad un motivo del reclamo rilevante ai sensi dell’art. 112 cpc »; sostiene che il tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni difensive che facevano leva sulla natura commutativa e non aleatoria del contratto di cessione. 3.Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è l’eccezione, sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, rilevabile anche d’ufficio, di inammissibilità del ricorso straordinario ex art 111 Cost. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl. 3.1 Secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014) e che dunque, se fosse sottratto al giudizio di legittimità, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr. ex multis, S.U. n. 3073/2003; 3452/2015 e 8968/2015). 3.2 Venendo alla materia fallimentare, l’art 136 l.fall. stabilisce, al primo e al terzo comma, quanto segue: « dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione….

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato». 3.3 Q uesta Corte ha avuto modo di precisare che una volta omologato il concordato fallimentare i poteri di intervento del Giudice delegato attengono esclusivamente all’attività di sorveglianza e di controllo sull’esecuzione del concordato e si manifestano con provvedimenti privi di carattere decisorio e definitività, e conseguentemente, insuscettibili di ricorso per Cassazione. (cfr. Cass. 13626/1992, 15716/2002,8837/2007, 3.4 Tutte le questioni che involgono situazioni soggettive di natura sostanziale dei soggetti interessati -fallito, terzo assuntore creditori e/o acquirenti -danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06 e 12265/2016). 3.5 Ne consegue che il decreto del tribunale bresciano, il qua l e ha statuito su una questione che esorbitava dai propri poteri decisori, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi della ricorrente.

Quest’ultima, infatti, ben potrà far valere il preteso diritto a vedersi riconosciutala quota di credito al rimborso fiscale maturato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante il giudizio ordinario di cognizione. 4 Il ricorso è,quindi, inammissibile, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascun controricorrente in € 6.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr.36395/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl ( oggi [OSCURATO:SOCIETA]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] – Fina ncial Evalu a tion [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorrentee ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bitti che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura in atti - controricorrente – avverso il decreto del 14 novembre 2019 pronunciato dal Tribunale di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 10/9/2019 il Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] srl autorizzava il curatore a stipulare atto di ricognizione del credito Ires, incrementatosi negli anni da € 2.463.953,65 a € 3.720.949,46, relativo alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari della società fallita, che, in data 22/6/2011 era stato ceduto, previa autorizzazione degli organi fallimentari, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ( di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) per il corrispet tivo di € 1.478.372,19. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl, assuntrice del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], omologato dal Tribunale di Brescia in data 5/2/2015, proponeva reclamo ex art 26 l.fall., sostenendo che la cessione doveva intendersi limitata al solo credito Ires cristallizzato al 30/9/2010, con conseguente incameramento nell’attivo fallimentare, acquisito da essa assuntrice in forza del decreto di omologa, del maggiore importo maturato negli anni. 3. Il Tribunale di Brescia, con decreto del 14/11/2019, ha respinto il reclamo rilevando che dall’esame congiunto dell’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] dell’11/5/2011, dell’istanza di autorizzazione, della cessione dei crediti fiscali del 25/5/2011 e della proposta di concordato si evinceva che, contrariamente all’assunto del reclamante, il credito fiscale ceduto si riferiva a tutte le somme maturate e maturande sino alla chiusura della procedura fallimentare. 3 [OSCURATO:PERSONA] srl (divenuta nelle more del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]) ha proposto ricorso per la c assazione del provvedimento sulla base di quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricors i . Fed ha pure proposto ricorso incidentale condizionato . Tutte le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa la preliminare eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] , di nullità della procura rilasciata dalla ricorrente perché priva dell’indicazione della data e del provvedimento impugnato. 1.1 Al riguardo vanno segnalati due recenti arresti di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi : « l'incorporazione della procura rilasciata ex art . 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene » ( cfr. Cass. S.U. 35466/2021), ed ancora , «a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti» ( cfr. Cass. S.U. 36057/2022). 1.2 Nel caso di specie la procura è stata rilasciata in calce al ricorso con espressa indicazione che il mandato ad litem è conferito « nel presente giudizio avanti alla Corte di Cassazione». 2. Con il primo motivo rubricato «violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti : artt. 1362 e ss cod. civ. » la ricorrente deduce che il tribunale « ha dato rilievo ermeneutico ad espressione letterali di senso non univoco ed ha omesso di considerare una serie di elementi rivelatori di una comune intenzione delle parti di segno diversa da quella desunta». 2.1 Con il secondo e con il terzo motivo la r icorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi, costituit i: a) dalla presenza di una autorizzazione al curatore limitata alla cessione dei soli crediti maturati al 30/9/2010; b) dalla data di omologa del concordato fallimentare ( 23 gennaio 2015 ) , alla qu ale dovrebbe farsi riferimento per la quantificazione delcredito Ires maturato. 2.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia « omissione assoluta di pronuncia in merito ad un motivo del reclamo rilevante ai sensi dell’art. 112 cpc »; sostiene che il tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni difensive che facevano leva sulla natura commutativa e non aleatoria del contratto di cessione. 3.Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è l’eccezione, sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, rilevabile anche d’ufficio, di inammissibilità del ricorso straordinario ex art 111 Cost. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl. 3.1 Secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014) e che dunque, se fosse sottratto al giudizio di legittimità, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr. ex multis, S.U. n. 3073/2003; 3452/2015 e 8968/2015). 3.2 Venendo alla materia fallimentare, l’art 136 l.fall. stabilisce, al primo e al terzo comma, quanto segue: « dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione…. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato». 3.3 Q uesta Corte ha avuto modo di precisare che una volta omologato il concordato fallimentare i poteri di intervento del Giudice delegato attengono esclusivamente all’attività di sorveglianza e di controllo sull’esecuzione del concordato e si manifestano con provvedimenti privi di carattere decisorio e definitività, e conseguentemente, insuscettibili di ricorso per Cassazione. (cfr. Cass. 13626/1992, 15716/2002,8837/2007, 3.4 Tutte le questioni che involgono situazioni soggettive di natura sostanziale dei soggetti interessati -fallito, terzo assuntore creditori e/o acquirenti -danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06 e 12265/2016). 3.5 Ne consegue che il decreto del tribunale bresciano, il qua l e ha statuito su una questione che esorbitava dai propri poteri decisori, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi della ricorrente. Quest’ultima, infatti, ben potrà far valere il preteso diritto a vedersi riconosciutala quota di credito al rimborso fiscale maturato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante il giudizio ordinario di cognizione. 4 Il ricorso è,quindi, inammissibile, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascun controricorrente in € 6.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
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