CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del locale g.u.p. del tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 495 e 61 n. 11 quater cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., e generico - perché puramente riproduttivo di censure già respinte, con motivazione congrua ed ineccepibile in questa sede, dalla Corte territoriale (pag.1) - e nel complesso anche indeterminato nell'esposizione, non consentendo a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07