CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 luglio 2021 del Tribunale di Pavia nella parte in cui, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, è inammissibile poiché è volto ad invocare una rivalutazione dell'attendibilità del riconoscimento fotografico non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il