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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06230/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14529-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2021 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 07/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2016 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenne dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo (n. 1246/16) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 13.521, reclamati a titolo di compensi professionali. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto e il Tribunale la dichiarò inammissibile.

2. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] notificò a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto, intimandole il pagamento dell’importo di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto deducendo, per quanto in questa sede unicamente rileva, che il precetto fosse nullo perché: a) non indicava quale fosse il titolo esecutivo presupposto; b) il titolo esecutivo comunque era costituito “dalla sentenza [rectius, ordinanza, n.d.e.] che ha deciso l’opposizione a decreto ingiuntivo”, e non le era stato notificato insieme al precetto.

Nell’atto d’opposizione, inoltre, l’opponente ammetteva che il decreto ingiuntivo 1246/16 era stato “munito di formula esecutiva in data 15.6.2018”(p. 1, quarto capoverso), ma aggiungeva che non le era stato notificato con la formula esecutiva.

Concludeva chiedendo che il precetto fosse dichiarato nullo “per la mancata prova dell’avvenuta notifica del titolo in forma esecutiva”.

Titolo che, come accennato, l’opponente riteneva di ravvisarenella ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 1.1 Con sentenza 7.32021 n. 561 il Tribunale di Cosenza accolse l’opposizione.

Il giudice di merito ritenne che: a) il precetto fondato su un decreto ingiuntivo deve indicare gli estremi del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto stesso; b) nel caso di specie il precetto conteneva l’indicazione che il decreto era stato dichiarato esecutivo “in data 18.6.2018” [ rectius , “15.6.2018”, n.d.e.], ma il provvedimento diesecutività non risultava in atti; c) il precetto era dunque nullo “per mancata notifica di un titolo munito di esecutorietà” .

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su un solo motivo, articolato in più censure ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su un solo motivo in cui sono esposte congiuntamente plurime censure così riassumibili: a) il Tribunale ha omesso l’esame del “fatto storico” rappresentato dalla circostanza che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto del giudice competente la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto; b) il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la formula esecutiva fosse stata apposta “sull’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione a decreto, che non rappresentava valido titolo esecutivo”; in realtà l’apposizione della formula esecutiva sull’ordinanza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo era stata apposta al fine di mettere in esecuzione altro precetto, concernente le spese liquidate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non il capitale dovuto in forza del decreto ingiuntivo; c) [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione agli atti aveva sostenuto che il titolo esecutivo non le era stato notificato in forma esecutiva, ma non che il titolofosse privo di esecutorietà; pertanto il Tribunale, dichiarando che il d.i. era privo di esecutorietà, aveva pronunciato ultra petita; d) il Tribunale aveva comunque ritenuto insussistente un fatto (l’esecutorietà del decreto ingiuntivo) la cui esistenza non era stata contestata dall’opponente; e) il Tribunale aveva trascurato di considerare che l’atto di precetto aveva raggiunto il suo scopo, e che qualsiasi nullità formale era stata sanata ex art. 163 c.p.c..

1.1. La censura sub (a), è inammissibile, in quanto denuncia un errore revocatorio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con l’opposizione non contestò che il decreto ingiuntivo non fosse esecutivo; eccepì che non le era stato notificato in forma esecutiva.

Dunque il fatto che al decreto ingiuntivo fosse stata apposta la formula esecutiva non era controverso, e se il Tribunale ritenne il contrario ciò costituì un errore percettivo, da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c., e non col ricorso per cassazione.

1.2. La censura sub (b) è inammissibile perché investe una affermazione priva di rilevanza ai fini della decisione.

1.3. La censura sub(c) è fondata.

Come accennato, [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di opposizione a precetto: a) ammise che il decreto ingiuntivo 1426/16 era munito di formula esecutiva (p. 1); b) sostenne (per due volte) che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto era rappresentato dall’ordinanza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo (p. 3, sesto e settimo capoverso); c) dedusse che il precetto era nullo per mancata notifica del titolo esecutivo (ravvisato nella suddetta ordinanza, e non nel decreto ingiuntivo).

Al giudice dell’opposizione si chiedeva dunque di stabilire quale fosse il titolo esecutivo posto a fondamento dell’opposizione, e di accertare se esso fossestato notificato insieme al precetto.

Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, dopo avere rilevato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione era il decreto ingiuntivo 1426/16, non si è occupato della questione della sua avvenuta notifica o della necessità di essa a mente dell’art. 654 c.p.c., ma ha rilevato che il suddetto decreto era privo di formula esecutiva.

Così giudicando, la sentenza impugnata ha effettivamente pronunciato ultra petita, non solo affermando un fatto (essere il decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva) che era stato ammesso dall’opponente (a p. 1, quintultimo rigo, della citazione in opposizione a precetto), ma soprattutto accogliendo l’opposizione per un vizio diverso da quello denunciato.

1.4. Le restanti censure restano assorbite.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14529-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2021 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 07/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenne dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo (n. 1246/16) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 13.521, reclamati a titolo di compensi professionali. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto e il Tribunale la dichiarò inammissibile. 2. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] notificò a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto, intimandole il pagamento dell’importo di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto deducendo, per quanto in questa sede unicamente rileva, che il precetto fosse nullo perché: a) non indicava quale fosse il titolo esecutivo presupposto; b) il titolo esecutivo comunque era costituito “dalla sentenza [rectius, ordinanza, n.d.e.] che ha deciso l’opposizione a decreto ingiuntivo”, e non le era stato notificato insieme al precetto. Nell’atto d’opposizione, inoltre, l’opponente ammetteva che il decreto ingiuntivo 1246/16 era stato “munito di formula esecutiva in data 15.6.2018”(p. 1, quarto capoverso), ma aggiungeva che non le era stato notificato con la formula esecutiva. Concludeva chiedendo che il precetto fosse dichiarato nullo “per la mancata prova dell’avvenuta notifica del titolo in forma esecutiva”. Titolo che, come accennato, l’opponente riteneva di ravvisarenella ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 1.1 Con sentenza 7.32021 n. 561 il Tribunale di Cosenza accolse l’opposizione. Il giudice di merito ritenne che: a) il precetto fondato su un decreto ingiuntivo deve indicare gli estremi del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto stesso; b) nel caso di specie il precetto conteneva l’indicazione che il decreto era stato dichiarato esecutivo “in data 18.6.2018” [ rectius , “15.6.2018”, n.d.e.], ma il provvedimento diesecutività non risultava in atti; c) il precetto era dunque nullo “per mancata notifica di un titolo munito di esecutorietà” . 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su un solo motivo, articolato in più censure ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su un solo motivo in cui sono esposte congiuntamente plurime censure così riassumibili: a) il Tribunale ha omesso l’esame del “fatto storico” rappresentato dalla circostanza che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto del giudice competente la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto; b) il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la formula esecutiva fosse stata apposta “sull’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione a decreto, che non rappresentava valido titolo esecutivo”; in realtà l’apposizione della formula esecutiva sull’ordinanza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo era stata apposta al fine di mettere in esecuzione altro precetto, concernente le spese liquidate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non il capitale dovuto in forza del decreto ingiuntivo; c) [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione agli atti aveva sostenuto che il titolo esecutivo non le era stato notificato in forma esecutiva, ma non che il titolofosse privo di esecutorietà; pertanto il Tribunale, dichiarando che il d.i. era privo di esecutorietà, aveva pronunciato ultra petita; d) il Tribunale aveva comunque ritenuto insussistente un fatto (l’esecutorietà del decreto ingiuntivo) la cui esistenza non era stata contestata dall’opponente; e) il Tribunale aveva trascurato di considerare che l’atto di precetto aveva raggiunto il suo scopo, e che qualsiasi nullità formale era stata sanata ex art. 163 c.p.c.. 1.1. La censura sub (a), è inammissibile, in quanto denuncia un errore revocatorio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con l’opposizione non contestò che il decreto ingiuntivo non fosse esecutivo; eccepì che non le era stato notificato in forma esecutiva. Dunque il fatto che al decreto ingiuntivo fosse stata apposta la formula esecutiva non era controverso, e se il Tribunale ritenne il contrario ciò costituì un errore percettivo, da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c., e non col ricorso per cassazione. 1.2. La censura sub (b) è inammissibile perché investe una affermazione priva di rilevanza ai fini della decisione. 1.3. La censura sub(c) è fondata. Come accennato, [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di opposizione a precetto: a) ammise che il decreto ingiuntivo 1426/16 era munito di formula esecutiva (p. 1); b) sostenne (per due volte) che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto era rappresentato dall’ordinanza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo (p. 3, sesto e settimo capoverso); c) dedusse che il precetto era nullo per mancata notifica del titolo esecutivo (ravvisato nella suddetta ordinanza, e non nel decreto ingiuntivo). Al giudice dell’opposizione si chiedeva dunque di stabilire quale fosse il titolo esecutivo posto a fondamento dell’opposizione, e di accertare se esso fossestato notificato insieme al precetto. Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, dopo avere rilevato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione era il decreto ingiuntivo 1426/16, non si è occupato della questione della sua avvenuta notifica o della necessità di essa a mente dell’art. 654 c.p.c., ma ha rilevato che il suddetto decreto era privo di formula esecutiva. Così giudicando, la sentenza impugnata ha effettivamente pronunciato ultra petita, non solo affermando un fatto (essere il decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva) che era stato ammesso dall’opponente (a p. 1, quintultimo rigo, della citazione in opposizione a precetto), ma soprattutto accogliendo l’opposizione per un vizio diverso da quello denunciato. 1.4. Le restanti censure restano assorbite. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d
Decreto Cassazione n. 06230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris