CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo di concreto interesse in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le doglianze difensive sono palesemente smentite dal corretto esercizio, da parte dei giudici del merito, della disc -ezionalità attribuita dalla legge in relazione alla graduazione della pena; che, invero, la Corte territoriale, individuata la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, ha operato le diminuzioni, per le circostanze attenuanti riconosciute, nella massima estensione e per il danno di speciale tenuità e avend9lapplicato una pena finale in misura superiore ai limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. pen., non ha concesso la sospensione condizionale della pena (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio