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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 31955/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso 22889/2019 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del loro comune legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 1) ALEXANDRU Daniela, - intimata -; 2) AZZA Mohammed, - intimato -; 3) BALUTA Valentina, - intimata -; 4) BARTELLA Elisabetta, - intimata -; 5) BLINI Valentina, - intimata -; tet7,5 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intimata 7) CURJOS Rodica, - intimato -; 8) FASSINA Alessia, - intimata -; 9) FERRI Stefania, - intimata -; 10) [OSCURATO:PERSONA] Fabio, - intimato -; 11) GAMBETTI Maria, - intimata -; 12) IANNOLO Elisa, intimata -; 13) IORDACHE [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 14) ITALIANO Roberta, - intimata -; 15) LOCATI Arianna, - intimata -; 16) LOCCISANO Alessio, - intimato -; 17) MARINESCU Carmen, - intimata -; 18) MATICA [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 19) MAZZI Evelin, - intimata -; 20) PISANI Paolo, - intimato -; 21) PRUTEANU [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 22) REMONATO Renza, - intimata -; 23) SAMPINO [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Milano al [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] GUARISO e Livio NERI, dai quali è rappresentata e difesa; - controricorrente -; 24) SANDU Maricica, - intimata -; 25) SUMARY Alià, - intimata -; 26) TOMASETTO Gerardina, - intimata -; 27) VALENTI Dario, - intimato -; 28) VITALI Mattia, - intimato -; 29) CUPOLA Cristina, - intimata -; 30) GHEDA Douglas, - intimato -;31) GUGLIOTTA Roberto, - intimato -; 32) KOUASSI [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 33) MEDAGLIA Jessica, - intimata -; 34) PALAMARU Oxana, - intimata -; 35) SANCHEZ [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 36) VALERIO Cristian, - intimato -; 37) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 38) ARIAS [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 39) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 40) [OSCURATO:PERSONA] Damaris, - intimata -; 41) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 42) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 43) AWALI [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 44) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 45) AKPEDZE [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 46) UNGHERINI Romana, - intimata -; 47) [OSCURATO:PERSONA] Marcel, - intimato ; 48) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 49) ZANOTTI Ilaria, - intimata -, 50) POLI Michael, - intimato -; 51) ELBADRAWY Ahmed, - intimato -; 52) MANALANSAN Benjamin, - intimato -; 53) MAGNAYE Marlon, - intimato -; 54) [OSCURATO:PERSONA] Ivan, - intimato -; 55) TRAORE [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 56) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 57) MERABET Hocine, - intimato -; 58) GJONDREKAJ Francesk, - intimato -; 59) KAMAL Nourredine, - intimato -; 60) D'ALBERTO Michele, - intimato -; 61) MOULAHADA Ilhame, - intimato -; 62) CAPECE Fernanda, - intimata -; 63) MAHALO Sundufu, - intimato -; 64) FERRARA Giuseppe, - intimato -; 65) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 66) AGUILA Glenn, - intimato -; 67) BRIONI Giancarlo, - intimato -; 68) [OSCURATO:PERSONA] Marco, - intimato -; 69) COLABUFO Giovanni, - intimato -; 70) KRASTEV [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 71) [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, - intimato -; 72) PICCIAU Stefano, - intimato -; 73) MAGNO Gilbert, - intimato -; 74) DOLOR John, - intimato -; 75) ENNAQUI Rachid, - intimato -; 76) RONGAVILLA Alvin, - intimato -; 77) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 78) [OSCURATO:PERSONA] Mario, - intimato -;79) HOUCHAD Youness, - intimato -; 80) SANCHEZ [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 81) [OSCURATO:PERSONA] Carlos, - intimato -; 82) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 83) [OSCURATO:PERSONA] Antimo, - intimato -; 84) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 85) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 86) HERNANDEZ [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 87) LANZARO Allan, - intimato -; 88) SHAHBAZ Muhammad, - intimato -; 89) MUNTENITA Sande!, - intimato -; 90) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 91) ELBANNA [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 92) APILLEDO Roderick, - intimato -; 93) ZHYTAR Vadym, - intimato -; 94) FRANCIOSI Gianluca, elettivamente domiciliato in Milano al [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] GUARISO e Livio NERI, dai quali è rappresentato e difeso; - controricorrente -; 95) ZILIANI Sara, - intimata -; 96) REZZI Emanuele, - intimato -; 97) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 98) [OSCURATO:PERSONA] Daniel, - intimato -; 99) [OSCURATO:PERSONA] Taciane, - intimata -; 100) GUSATU Ilie, - intimato -;101) [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 102) KUKAI Emiljano, - intimata -; 103) LIPIEC [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 104) MOCANU [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 105) MOUFARISS Zakaria, - intimato -; 106) NIKA Gjovalin, - intimato -; 107) OLARIU [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 108) PLATANIA Luca, - intimato -; 109) SARAMET [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 110) TOMA [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 111) PETROVSKA Sashka, - intimata -; 112) [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, - intimato -; 113) FULVIO Salvatore, - intimato -; 114) ORABI [OSCURATO:PERSONA], - intimate -; 115) MOUFARISS Mohammed, - intimate -; 116) KINGSLEI Igbomma, - intimato -; 117) MASSIMILIANI Massimiliano, - intimato -; 118) ELKHAMARI Ahmed, - intimato -; 119) AMAN [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 119, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ASSANELLI e [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI; - controricorrente -; 120) AMAN Ornella, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 119, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ASSANELLI e [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI; - controricorrente -; 121) [OSCURATO:PERSONA] Vincenza, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 119, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ASSANELLI e [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI; - controricorrente -; 122) PAGANO Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -; 123) CACCIA Laura, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -; avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, resa all'udienza del 16.5.2019, R.G. n. 851/2018.

La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: Rilevato che 1.Le due società indicate in epigrafe hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, resa inter partes in data 16.5.2019 nel giudizio sopra indicato. 2.Delle centoventitre parti intimate solo quelle evidenziate in epigrafe hanno resistito con altrettanti controricorsi, le altre sono rimaste mere intimate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 D.M. n. 55/2014.

Sostengono che l'ordinanza gravata "non è conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionaltà definiti dal D.M. n. 55/2014, non avendo tenuto conto dell'effettiva attività difensiva prestata, anche alla luce di criteri fattuali quali l'identità tra le memorie di costituzione depositate dagli avvocati di controparte per differenti convenuti.

2. Con il secondo motivo, denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere l'Ordinanza con motivazione apparente liquidato le spese al di sopra dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014".

3. Circa il primo motivo di ricorso, osserva questa Corte che esso è impostato in termini esclusivi di violazione di norme di diritto, ossia, i richiamati artt. 2, 4 e 6 D.M. n. 55/2014, onde dovrebbe essere ricondotto al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddove già nella sintesi del loro motivo, sopra riferita, le stesse ricorrenti lamentano la mancata valutazione di aspetti che definiscono "fattuali".

Più in particolare, dopo alcuni richiami a parti degli artt. 2 e 4 del cit.

D.M., e ad un precedente delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass., sez. un., 11.9.2007, n. 19014), esse riportano stralcio della parte dispositiva dell'impugnata ordinanza.

Indi, deducono testualmente: "Partendo dalle statuizioni relative alle somme liquidate in favore dei soggetti indicati ai nn. 1-116 del presente ricorso, assistiti dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratisi antistatari), si evidenzia che l'Ordinanza ha così disposto: - Euro 17.391,60 per la difesa svolta nell'interesse dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e altri n. 115; Euro 14.493,00 per la difesa prestata nell'interesse dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, giova evidenziare che nell'Ordinanza figura dapprima a pagina n. 7 il convenuto "37. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 105"e, successivamente, a pagina n. 12, figura nuovamente il convenuto "118. [OSCURATO:PERSONA], residente a Pavia, [OSCURATO:PERSONA] 105".

Pertanto, il Tribunale di Pavia ha erroneamente considerato due volte il sig.

Valerio, calcolando in n. 118 il totale di convenuti quale convenuto costituiti con memoria del 9 novembre 2019.Peraltro, l'Ordinanza ha nuovamente errato nel non rilevare la circostanza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultasse difesa anche dagli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio (cfr. rispettivamente pag. 5 e pag. 12 dell'Ordinanza, doc. 2).

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], infatti, non risultava presente nelle procure rilasciate in favore degli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio (cfr. doc. 8).

Di conseguenza - avendo erroneamente incluso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fra i lavoratori assistiti dagli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio nella memoria difensiva depositata in data 9 novembre 2018 - il Giudice di prime cure ha attribuito a questi ultimi un soggetto in più rispetto all'effettivo numero dei lavoratori assistiti.

Pacificamente, al netto delle descritte inesattezze, il numero di convenuti era dunque pari a n. 116.

Orbene, le due memorie di costituzione depositate nell'interesse dei due gruppi di resistenti, erano perfettamente identiche fra loro e non è quindi chiaro in ragione di quale "attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare" (cfr. art. 4 D.M. citato) l'ulteriore compenso di Euro 14.493,00 sia stato liquidato in ammontare tanto elevato (cfr. ancora doc. n. 5).

E sul punto l'Ordinanza non contiene alcuna precisazione.

Inoltre, occorre sottolineare che la somma di Euro 17.391,60 liquidata a favore dei predetti lavoratori (e distratta ai rispettivi difensori), per la memoria di costituzione depositata nel loro interesse è addirittura superiore ai valori medi presenti nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014, essendo stata incrementata in misura del 20% rispetto ai valori ivi indicati.

Il Tribunale nell'Ordinanza, non specificava tuttavia né la misura di tale incremento, desumibile solo matematicamente, né la ragione per la quale ha ritenuto di dover disporre l'aumento medesimo.Infatti, il provvedimento contiene solo la seguente motivazione, identica per tutti i convenuti: "le spese del giudizio, liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014" (cfr. pag. 12 e 13 dell'Ordinanza, doc. 2).

Ugualmente, non si comprende come mai il Giudice abbia disposto il rimborso d una somma pari a Euro 14.493,00 per ciascuna delle lavoratrici convenute, difese da un unico difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), benché le memorie di costituzione depositate dal procuratore costituito fossero esattamente identiche per ciascuna delle convenute Jcfr. ancora doc. 6).

Tale decisione appare quindi evidentemente ingiusta in quanto non conforme ai principi enunciati nelle norme del D.M. n. 55/2014 sopra richiamate.

Il vizio in parola appare ancor più evidente se si considera che l'Ordinanza ha omesso di applicare le riduzioni previste dai commi 1 e 4_del Decreto Ministeriale.

I valori medi a cui si è attenuto il Tribunale avrebbero infatti dovuto essere ridotti dallo stesso, anzitutto, di una misura pari al 50%, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'attività difensiva prestata, dai difensori delle parti a favore delle quali sono state liquidate le spese, che come emerge dalle stesse difese avversarie è risultata per contenuti identica in ciascun patrocinio.

Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la riduzione in misura pari al 30%, prevista dalla seconda norma citata, in virtù dell'assenza di distinte e specifiche questioni di fatto e di diritto che coinvolgessero i diversi convenuti.

Indi, le ricorrenti passano ad esporre quali sarebbero stati secondo loro gli importi da liquidare, secondo una "corretta applicazione dei principi" dalle stesse richiamate (cfr. pagg. 18-19 del ricorso).

4. Osserva in prima approssimazione questa Corte che nello svolgimento del primo motivo le ricorrenti, pur avendo denunciato la violazione anche dell'art. 6 D.M. n. 55/2014, neppure precisano sotto quale profilo quest'ultima previsione sarebbe stata appunto violata dal Tribunale nell'ordinanza oggetto di ricorso.

Rilevato, poi, che il cit. art. 6 è la previsione che si occupa dei compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad Euro 520.000,00, come nel caso che ci occupa, in cui sono le medesime ricorrenti a specificare, a più riprese, che il giudizio a quo aveva il ben cospicuo valore pari ad C 1.957.457,66, giova sottolineare che questa Corte ha statuito che detta disposizione "nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità (in tal senso Cass. civ., sez.

II, 20.10.2021, n. 29170).

5. Sempre nello sviluppo sopra riferito della censura in esame, certamente non del tutto perspicuo, le ricorrenti, da un lato, paiono riconoscere che il Tribunale si sarebbe attenuto ai "valori medi" senza tuttavia specificare a quali parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento, come riportati nella tabelle dei c.d. parametri, allegate al ridetto D.M., intendano far capo, e, dall'altro, sembrano dolersi segnatamente sia dell'aumento di compensi praticato in favore dei difensori anticipatari di n. 116 lavoratori (secondo il loro computo) che di mancate riduzioni di tutti i compensi liquidati.

Quanto, allora, alla riduzione "di una misura pari al 50%", asseritamente per errore non praticata dal giudice a quo, la specifica previsione da loro stessi richiamata, ossia, l'art. 4, comma 1, penultimo periodo, D.M. cit. riserva ad una valutazione discrezionale del giudice la possibilità di praticare tale riduzione per giunta entro il limite del 50% (recita, infatti, la norma: possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento").Circa, poi, l'altra riduzione ex art. 4, comma 4, cit., quest'ultimo recita: "Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento".

Anzitutto, perciò, è giuridicamente inesatta l'affermazione delle ricorrenti, secondo la quale la pretesa riduzione doveva essere esattamente "pari al 30%", visto che detta percentuale costituisce solo il limite massimo entro il quale la diminuzione, pur di regola doverosa, può essere operata.

Ma, soprattutto, il motivo difetta ancora di specificità in termini di autosufficienza, perché: 1) a pag. 13 dell'atto d'impugnazione sono le stesse ricorrenti ad indicare sia pure sinteticamente le "uniche differenze ravvisabili tra le predette memorie", anche circa "la breve esposizione di pochi elementi fattuali relativi alle posizioni dei singoli convenuti", 2) si manca, però, di trascrivere in una qualsiasi parte del ricorso almeno le parti salienti di tali memorie dalle quali potesse risultare evidente che la prestazione professionale nei confronti dei plurimi convenuti in questione non comportasse "l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto".

Allegazione, questa, da esigersi puntuale, altrimenti operando per i compensi ai difensori di parti nella stessa posizione processuale l'opposta previsione (in aumento) di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 4 del D.M., come si vedrà subito.

6. Passando al contestato aumento che aveva portato alla somma di € 17.391,60, le stesse ricorrenti sono riuscite ad arguire che essa fosse stata ottenuta in base ad un incremento del 20% rispetto ai valori" indicati, che le ricorrenti reputano pari a quelli "medi".

Orbene, nella sua pur succinta motivazione, il Tribunale aveva specificato di aver operato le liquidazioni "in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014".

Le ricorrenti, allora, non sembrano considerare che l'art. 4, comma 2, del D.M., recita al primo periodo: "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta".

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli aumenti del compenso dell'avvocato previsti dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, in caso di difesa di pluralità di soggetti aventi identica posizione processuale, hanno carattere discrezionale, anche se è necessario motivare l'esclusione di tali incrementi" (così Cass. civ., sez.

II, 31.7.2020, n. 16512).

Contrariamente, perciò, a quanto opinano le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto giustificare l'esclusione di quegli incrementi in una qualsiasi misura, e non un aumento quantificato nell'equa misura del 20% a fronte della difesa di ben 116 persone diverse.

7. Quanto, poi, alle "inesattezze" concernenti i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giova ricordare che l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato o accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (così Cass. civ., sez.

II, 14.7.2021, n. 20066).

Ordunque, nella specie lo stesso tenore della segnalazione, peraltro non limpida, di quelle che le ricorrenti stesse denominano "inesattezze", inclina a far reputare la materialità dei relativi errori.

Invero, come ben risulta dal contenuto dell'ordinanza resa all'udienza del 16.5.2019, qui impugnata, il convenuto [OSCURATO:PERSONA], indicato al n. 37) della facciata 7, è di nuovo menzionato al n. 118) della facciata 12, in entrambi i casi così incluso per due volte tra i resistenti patrocinati dai difensori distrattari Avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio.

Analogamente, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] è indicata, una prima volta, al n. 8) della facciata 5 del provvedimento, sempre nel novero degli assistiti dagli ora menzionati quattro difensori, e poi è di nuovo considerata a pag. 12 del provvedimento, tra i convenuti in favore dei quali è stato disposto il rimborso delle spese di giudizio, liquidate nella misura di C 14.493,00, oltre accessori.Si è in presenza, in sintesi, di due duplicazioni degli stessi nominativi, che appaiono avveramento di altrettanti errori materiali.

E questi ultimi errori hanno fatto sì che il totale degli assistiti dai ridetti quattro Avvocati anticipatari fosse indicato in ordinanza in 118, laddove essi, considerando una sola volta [OSCURATO:PERSONA] ed escludendo la [OSCURATO:PERSONA] (destinataria di liquidazione direttamente in suo favore), erano in realtà

116. Tali errori, soprattutto, una volta constatati, restano materiali e non sono produttivi di alcuna violazione di norme di diritto, del resto neppure fatta valere dalle ricorrenti su tale specifico aspetto.

S'è già visto, infatti, che, di là dai profili d'inammissibilità già evidenziati, la liquidazione dell'importo di C 17.391,60, pur se riferita alla difesa di 116 persone (invece che a 118), sfuggiva a qualsiasi censura.

8. In relazione al secondo motivo nota anzitutto il Collegio che esso è stato rubricato, come sopra riportato sub § 2 di questa motivazione, alla pag. 20 del ricorso, laddove, nella sintesi dei motivi di ricorso a pag. 10 dell'atto d'impugnazione, si legge: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 D.M. n. 55/2014 per omessa e insufficiente motivazione"; norme regolamentari, queste ultime, neppure richiamate nello svolgimento del mezzo alle pagg. 20-22.

Si tratta, peraltro, di norme di diritto (sostanziale) la cui diretta violazione sarebbe stata deducibile ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., laddove nell'esposizione del secondo motivo ci si duole di una motivazione asseritamente apparente, in ipotesi ora denunciabile ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

9. Ciò per ora rilevato circa tale motivo, è vero che, secondo un indirizzo consolidato di questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente), non sussistendo più il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

VI, 25.5.2020, n. 9542; id., sez.

I, 24.1.2020, n. 1617; id., sez.

VI, 17.7.2019, n. 19246; id., sez. lav., 8.7.2019, n. 18283).

10. Orbene, anche rispetto a detti principi, pure il secondo motivo difetta completamente dell'occorrente specificità.

Invero, le ricorrenti, nell'assumere che il Tribunale nell'impugnata ordinanza si sarebbe discostato <dai "parametri medi" sanciti dal D.M. n. 55/2014>, si limitano a sostenere che: "Esaminati i valori indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, in base al valore della controversia che dà origine al presente giudizio - pari a Euro 1.957.457,66 - si ricavano i seguenti valori per ciascuna fase della controversia che dà origine al presente giudizio: Euro 6.350,00 per la fase di studio della controversia, Euro 2.225,00 per la fase di studio introduttiva del giudizio".

Più in particolare, le ricorrenti non precisano: 1) se e da quali atti del processo si dovesse desumere che solo la fase di studio e la fase introduttiva fossero le fasi del giudizio da considerare; 2) se i compensi per tali fasi da loro indicati corrispondessero ai c.d. parametri medi; 3) da quale delle varie tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 tali compensi sarebbero stati desunti; 4) se, almeno secondo le stesse, il dedotto discostamento dai parametri medi, che sarebbe stato operato dal Tribunale, possa essere ritenuto apprezzabile.

Non senza notare che quasi tutti gli intimati che hanno assunto la veste di controricorrenti hanno fatto notare che i personali calcoli delle impugnanti, non meglio delucidati, farebbero capo allo scaglione di riferimento per valore inferiore al valore della causa da loro stesse indicato, e che l'importo di C 14.493,00, liquidato dal Tribunale, era perfettamente corrispondente alla sommatoria degli importi medi per le due suddette fasi in relazione all'indicato valore della causa.Per giunta, il secondo motivo, nel dedurre che il Tribunale si sarebbe discostato dai "parametri medi", contraddice quanto sostenuto nel primo motivo nel quale si ammetteva che il Tribunale si era attenuto ai "valori medi", ivi dolendosi piuttosto le ricorrenti dell'aumento di compenso ad C 17.391,60 e delle mancate riduzioni, di cui s'è detto.

11. Il ricorso straordinario a questa Corte di legittimità, dunque, dev'essere dichiarato inammissibile, come peraltro eccepito sotto vari profili dai controricorrenti.

12. Le due ricorrenti, pertanto, devono essere condannate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate e regolate come in dispositivo (in considerazione dell'indicato valore della causa, pari ad C 141.111,00 e tenendo conto che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Franciosi si sono avvalsi dei medesimi difensori, dichiaratisi anticipatari).

Nulla dev'essere disposto circa le spese nel rapporto processuale tra le ricorrenti e gli altri meri intimati, che non hanno svolto alcuna attività difensiva.

13. Atteso l'esito negativo in rito dell'impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in relazione a ciascuno dei controricorrenti, in C 3.700,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e che distrae in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori anticipatari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 22889/2019 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del loro comune legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 1) ALEXANDRU Daniela, - intimata -; 2) AZZA Mohammed, - intimato -; 3) BALUTA Valentina, - intimata -; 4) BARTELLA Elisabetta, - intimata -; 5) BLINI Valentina, - intimata -; tet7,5 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intimata 7) CURJOS Rodica, - intimato -; 8) FASSINA Alessia, - intimata -; 9) FERRI Stefania, - intimata -; 10) [OSCURATO:PERSONA] Fabio, - intimato -; 11) GAMBETTI Maria, - intimata -; 12) IANNOLO Elisa, intimata -; 13) IORDACHE [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 14) ITALIANO Roberta, - intimata -; 15) LOCATI Arianna, - intimata -; 16) LOCCISANO Alessio, - intimato -; 17) MARINESCU Carmen, - intimata -; 18) MATICA [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 19) MAZZI Evelin, - intimata -; 20) PISANI Paolo, - intimato -; 21) PRUTEANU [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 22) REMONATO Renza, - intimata -; 23) SAMPINO [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Milano al [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] GUARISO e Livio NERI, dai quali è rappresentata e difesa; - controricorrente -; 24) SANDU Maricica, - intimata -; 25) SUMARY Alià, - intimata -; 26) TOMASETTO Gerardina, - intimata -; 27) VALENTI Dario, - intimato -; 28) VITALI Mattia, - intimato -; 29) CUPOLA Cristina, - intimata -; 30) GHEDA Douglas, - intimato -;31) GUGLIOTTA Roberto, - intimato -; 32) KOUASSI [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 33) MEDAGLIA Jessica, - intimata -; 34) PALAMARU Oxana, - intimata -; 35) SANCHEZ [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 36) VALERIO Cristian, - intimato -; 37) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 38) ARIAS [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 39) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 40) [OSCURATO:PERSONA] Damaris, - intimata -; 41) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 42) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 43) AWALI [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 44) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 45) AKPEDZE [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 46) UNGHERINI Romana, - intimata -; 47) [OSCURATO:PERSONA] Marcel, - intimato ; 48) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 49) ZANOTTI Ilaria, - intimata -, 50) POLI Michael, - intimato -; 51) ELBADRAWY Ahmed, - intimato -; 52) MANALANSAN Benjamin, - intimato -; 53) MAGNAYE Marlon, - intimato -; 54) [OSCURATO:PERSONA] Ivan, - intimato -; 55) TRAORE [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 56) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 57) MERABET Hocine, - intimato -; 58) GJONDREKAJ Francesk, - intimato -; 59) KAMAL Nourredine, - intimato -; 60) D'ALBERTO Michele, - intimato -; 61) MOULAHADA Ilhame, - intimato -; 62) CAPECE Fernanda, - intimata -; 63) MAHALO Sundufu, - intimato -; 64) FERRARA Giuseppe, - intimato -; 65) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 66) AGUILA Glenn, - intimato -; 67) BRIONI Giancarlo, - intimato -; 68) [OSCURATO:PERSONA] Marco, - intimato -; 69) COLABUFO Giovanni, - intimato -; 70) KRASTEV [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 71) [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, - intimato -; 72) PICCIAU Stefano, - intimato -; 73) MAGNO Gilbert, - intimato -; 74) DOLOR John, - intimato -; 75) ENNAQUI Rachid, - intimato -; 76) RONGAVILLA Alvin, - intimato -; 77) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 78) [OSCURATO:PERSONA] Mario, - intimato -;79) HOUCHAD Youness, - intimato -; 80) SANCHEZ [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 81) [OSCURATO:PERSONA] Carlos, - intimato -; 82) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 83) [OSCURATO:PERSONA] Antimo, - intimato -; 84) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 85) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 86) HERNANDEZ [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 87) LANZARO Allan, - intimato -; 88) SHAHBAZ Muhammad, - intimato -; 89) MUNTENITA Sande!, - intimato -; 90) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 91) ELBANNA [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 92) APILLEDO Roderick, - intimato -; 93) ZHYTAR Vadym, - intimato -; 94) FRANCIOSI Gianluca, elettivamente domiciliato in Milano al [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] GUARISO e Livio NERI, dai quali è rappresentato e difeso; - controricorrente -; 95) ZILIANI Sara, - intimata -; 96) REZZI Emanuele, - intimato -; 97) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 98) [OSCURATO:PERSONA] Daniel, - intimato -; 99) [OSCURATO:PERSONA] Taciane, - intimata -; 100) GUSATU Ilie, - intimato -;101) [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 102) KUKAI Emiljano, - intimata -; 103) LIPIEC [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 104) MOCANU [OSCURATO:PERSONA], - intimata -; 105) MOUFARISS Zakaria, - intimato -; 106) NIKA Gjovalin, - intimato -; 107) OLARIU [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 108) PLATANIA Luca, - intimato -; 109) SARAMET [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 110) TOMA [OSCURATO:PERSONA], - intimato -; 111) PETROVSKA Sashka, - intimata -; 112) [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, - intimato -; 113) FULVIO Salvatore, - intimato -; 114) ORABI [OSCURATO:PERSONA], - intimate -; 115) MOUFARISS Mohammed, - intimate -; 116) KINGSLEI Igbomma, - intimato -; 117) MASSIMILIANI Massimiliano, - intimato -; 118) ELKHAMARI Ahmed, - intimato -; 119) AMAN [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 119, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ASSANELLI e [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI; - controricorrente -; 120) AMAN Ornella, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 119, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ASSANELLI e [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI; - controricorrente -; 121) [OSCURATO:PERSONA] Vincenza, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 119, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ASSANELLI e [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI; - controricorrente -; 122) PAGANO Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -; 123) CACCIA Laura, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -; avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, resa all'udienza del 16.5.2019, R.G. n. 851/2018. La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: Rilevato che 1.Le due società indicate in epigrafe hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, resa inter partes in data 16.5.2019 nel giudizio sopra indicato. 2.Delle centoventitre parti intimate solo quelle evidenziate in epigrafe hanno resistito con altrettanti controricorsi, le altre sono rimaste mere intimate. Considerato che: 1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 D.M. n. 55/2014. Sostengono che l'ordinanza gravata "non è conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionaltà definiti dal D.M. n. 55/2014, non avendo tenuto conto dell'effettiva attività difensiva prestata, anche alla luce di criteri fattuali quali l'identità tra le memorie di costituzione depositate dagli avvocati di controparte per differenti convenuti. 2. Con il secondo motivo, denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere l'Ordinanza con motivazione apparente liquidato le spese al di sopra dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014". 3. Circa il primo motivo di ricorso, osserva questa Corte che esso è impostato in termini esclusivi di violazione di norme di diritto, ossia, i richiamati artt. 2, 4 e 6 D.M. n. 55/2014, onde dovrebbe essere ricondotto al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddove già nella sintesi del loro motivo, sopra riferita, le stesse ricorrenti lamentano la mancata valutazione di aspetti che definiscono "fattuali". Più in particolare, dopo alcuni richiami a parti degli artt. 2 e 4 del cit. D.M., e ad un precedente delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass., sez. un., 11.9.2007, n. 19014), esse riportano stralcio della parte dispositiva dell'impugnata ordinanza. Indi, deducono testualmente: "Partendo dalle statuizioni relative alle somme liquidate in favore dei soggetti indicati ai nn. 1-116 del presente ricorso, assistiti dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratisi antistatari), si evidenzia che l'Ordinanza ha così disposto: - Euro 17.391,60 per la difesa svolta nell'interesse dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e altri n. 115; Euro 14.493,00 per la difesa prestata nell'interesse dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, giova evidenziare che nell'Ordinanza figura dapprima a pagina n. 7 il convenuto "37. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 105"e, successivamente, a pagina n. 12, figura nuovamente il convenuto "118. [OSCURATO:PERSONA], residente a Pavia, [OSCURATO:PERSONA] 105". Pertanto, il Tribunale di Pavia ha erroneamente considerato due volte il sig. Valerio, calcolando in n. 118 il totale di convenuti quale convenuto costituiti con memoria del 9 novembre 2019.Peraltro, l'Ordinanza ha nuovamente errato nel non rilevare la circostanza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultasse difesa anche dagli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio (cfr. rispettivamente pag. 5 e pag. 12 dell'Ordinanza, doc. 2). La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], infatti, non risultava presente nelle procure rilasciate in favore degli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio (cfr. doc. 8). Di conseguenza - avendo erroneamente incluso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fra i lavoratori assistiti dagli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio nella memoria difensiva depositata in data 9 novembre 2018 - il Giudice di prime cure ha attribuito a questi ultimi un soggetto in più rispetto all'effettivo numero dei lavoratori assistiti. Pacificamente, al netto delle descritte inesattezze, il numero di convenuti era dunque pari a n. 116. Orbene, le due memorie di costituzione depositate nell'interesse dei due gruppi di resistenti, erano perfettamente identiche fra loro e non è quindi chiaro in ragione di quale "attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare" (cfr. art. 4 D.M. citato) l'ulteriore compenso di Euro 14.493,00 sia stato liquidato in ammontare tanto elevato (cfr. ancora doc. n. 5). E sul punto l'Ordinanza non contiene alcuna precisazione. Inoltre, occorre sottolineare che la somma di Euro 17.391,60 liquidata a favore dei predetti lavoratori (e distratta ai rispettivi difensori), per la memoria di costituzione depositata nel loro interesse è addirittura superiore ai valori medi presenti nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014, essendo stata incrementata in misura del 20% rispetto ai valori ivi indicati. Il Tribunale nell'Ordinanza, non specificava tuttavia né la misura di tale incremento, desumibile solo matematicamente, né la ragione per la quale ha ritenuto di dover disporre l'aumento medesimo.Infatti, il provvedimento contiene solo la seguente motivazione, identica per tutti i convenuti: "le spese del giudizio, liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014" (cfr. pag. 12 e 13 dell'Ordinanza, doc. 2). Ugualmente, non si comprende come mai il Giudice abbia disposto il rimborso d una somma pari a Euro 14.493,00 per ciascuna delle lavoratrici convenute, difese da un unico difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), benché le memorie di costituzione depositate dal procuratore costituito fossero esattamente identiche per ciascuna delle convenute Jcfr. ancora doc. 6). Tale decisione appare quindi evidentemente ingiusta in quanto non conforme ai principi enunciati nelle norme del D.M. n. 55/2014 sopra richiamate. Il vizio in parola appare ancor più evidente se si considera che l'Ordinanza ha omesso di applicare le riduzioni previste dai commi 1 e 4_del Decreto Ministeriale. I valori medi a cui si è attenuto il Tribunale avrebbero infatti dovuto essere ridotti dallo stesso, anzitutto, di una misura pari al 50%, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'attività difensiva prestata, dai difensori delle parti a favore delle quali sono state liquidate le spese, che come emerge dalle stesse difese avversarie è risultata per contenuti identica in ciascun patrocinio. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la riduzione in misura pari al 30%, prevista dalla seconda norma citata, in virtù dell'assenza di distinte e specifiche questioni di fatto e di diritto che coinvolgessero i diversi convenuti. Indi, le ricorrenti passano ad esporre quali sarebbero stati secondo loro gli importi da liquidare, secondo una "corretta applicazione dei principi" dalle stesse richiamate (cfr. pagg. 18-19 del ricorso). 4. Osserva in prima approssimazione questa Corte che nello svolgimento del primo motivo le ricorrenti, pur avendo denunciato la violazione anche dell'art. 6 D.M. n. 55/2014, neppure precisano sotto quale profilo quest'ultima previsione sarebbe stata appunto violata dal Tribunale nell'ordinanza oggetto di ricorso. Rilevato, poi, che il cit. art. 6 è la previsione che si occupa dei compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad Euro 520.000,00, come nel caso che ci occupa, in cui sono le medesime ricorrenti a specificare, a più riprese, che il giudizio a quo aveva il ben cospicuo valore pari ad C 1.957.457,66, giova sottolineare che questa Corte ha statuito che detta disposizione "nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità (in tal senso Cass. civ., sez. II, 20.10.2021, n. 29170). 5. Sempre nello sviluppo sopra riferito della censura in esame, certamente non del tutto perspicuo, le ricorrenti, da un lato, paiono riconoscere che il Tribunale si sarebbe attenuto ai "valori medi" senza tuttavia specificare a quali parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento, come riportati nella tabelle dei c.d. parametri, allegate al ridetto D.M., intendano far capo, e, dall'altro, sembrano dolersi segnatamente sia dell'aumento di compensi praticato in favore dei difensori anticipatari di n. 116 lavoratori (secondo il loro computo) che di mancate riduzioni di tutti i compensi liquidati. Quanto, allora, alla riduzione "di una misura pari al 50%", asseritamente per errore non praticata dal giudice a quo, la specifica previsione da loro stessi richiamata, ossia, l'art. 4, comma 1, penultimo periodo, D.M. cit. riserva ad una valutazione discrezionale del giudice la possibilità di praticare tale riduzione per giunta entro il limite del 50% (recita, infatti, la norma: possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento").Circa, poi, l'altra riduzione ex art. 4, comma 4, cit., quest'ultimo recita: "Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento". Anzitutto, perciò, è giuridicamente inesatta l'affermazione delle ricorrenti, secondo la quale la pretesa riduzione doveva essere esattamente "pari al 30%", visto che detta percentuale costituisce solo il limite massimo entro il quale la diminuzione, pur di regola doverosa, può essere operata. Ma, soprattutto, il motivo difetta ancora di specificità in termini di autosufficienza, perché: 1) a pag. 13 dell'atto d'impugnazione sono le stesse ricorrenti ad indicare sia pure sinteticamente le "uniche differenze ravvisabili tra le predette memorie", anche circa "la breve esposizione di pochi elementi fattuali relativi alle posizioni dei singoli convenuti", 2) si manca, però, di trascrivere in una qualsiasi parte del ricorso almeno le parti salienti di tali memorie dalle quali potesse risultare evidente che la prestazione professionale nei confronti dei plurimi convenuti in questione non comportasse "l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto". Allegazione, questa, da esigersi puntuale, altrimenti operando per i compensi ai difensori di parti nella stessa posizione processuale l'opposta previsione (in aumento) di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 4 del D.M., come si vedrà subito. 6. Passando al contestato aumento che aveva portato alla somma di € 17.391,60, le stesse ricorrenti sono riuscite ad arguire che essa fosse stata ottenuta in base ad un incremento del 20% rispetto ai valori" indicati, che le ricorrenti reputano pari a quelli "medi". Orbene, nella sua pur succinta motivazione, il Tribunale aveva specificato di aver operato le liquidazioni "in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014". Le ricorrenti, allora, non sembrano considerare che l'art. 4, comma 2, del D.M., recita al primo periodo: "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta". Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli aumenti del compenso dell'avvocato previsti dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, in caso di difesa di pluralità di soggetti aventi identica posizione processuale, hanno carattere discrezionale, anche se è necessario motivare l'esclusione di tali incrementi" (così Cass. civ., sez. II, 31.7.2020, n. 16512). Contrariamente, perciò, a quanto opinano le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto giustificare l'esclusione di quegli incrementi in una qualsiasi misura, e non un aumento quantificato nell'equa misura del 20% a fronte della difesa di ben 116 persone diverse. 7. Quanto, poi, alle "inesattezze" concernenti i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giova ricordare che l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato o accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (così Cass. civ., sez. II, 14.7.2021, n. 20066). Ordunque, nella specie lo stesso tenore della segnalazione, peraltro non limpida, di quelle che le ricorrenti stesse denominano "inesattezze", inclina a far reputare la materialità dei relativi errori. Invero, come ben risulta dal contenuto dell'ordinanza resa all'udienza del 16.5.2019, qui impugnata, il convenuto [OSCURATO:PERSONA], indicato al n. 37) della facciata 7, è di nuovo menzionato al n. 118) della facciata 12, in entrambi i casi così incluso per due volte tra i resistenti patrocinati dai difensori distrattari Avv.ti Guariso, Neri, Venini e Losio. Analogamente, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] è indicata, una prima volta, al n. 8) della facciata 5 del provvedimento, sempre nel novero degli assistiti dagli ora menzionati quattro difensori, e poi è di nuovo considerata a pag. 12 del provvedimento, tra i convenuti in favore dei quali è stato disposto il rimborso delle spese di giudizio, liquidate nella misura di C 14.493,00, oltre accessori.Si è in presenza, in sintesi, di due duplicazioni degli stessi nominativi, che appaiono avveramento di altrettanti errori materiali. E questi ultimi errori hanno fatto sì che il totale degli assistiti dai ridetti quattro Avvocati anticipatari fosse indicato in ordinanza in 118, laddove essi, considerando una sola volta [OSCURATO:PERSONA] ed escludendo la [OSCURATO:PERSONA] (destinataria di liquidazione direttamente in suo favore), erano in realtà 116. Tali errori, soprattutto, una volta constatati, restano materiali e non sono produttivi di alcuna violazione di norme di diritto, del resto neppure fatta valere dalle ricorrenti su tale specifico aspetto. S'è già visto, infatti, che, di là dai profili d'inammissibilità già evidenziati, la liquidazione dell'importo di C 17.391,60, pur se riferita alla difesa di 116 persone (invece che a 118), sfuggiva a qualsiasi censura. 8. In relazione al secondo motivo nota anzitutto il Collegio che esso è stato rubricato, come sopra riportato sub § 2 di questa motivazione, alla pag. 20 del ricorso, laddove, nella sintesi dei motivi di ricorso a pag. 10 dell'atto d'impugnazione, si legge: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 D.M. n. 55/2014 per omessa e insufficiente motivazione"; norme regolamentari, queste ultime, neppure richiamate nello svolgimento del mezzo alle pagg. 20-22. Si tratta, peraltro, di norme di diritto (sostanziale) la cui diretta violazione sarebbe stata deducibile ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., laddove nell'esposizione del secondo motivo ci si duole di una motivazione asseritamente apparente, in ipotesi ora denunciabile ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. 9. Ciò per ora rilevato circa tale motivo, è vero che, secondo un indirizzo consolidato di questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente), non sussistendo più il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 25.5.2020, n. 9542; id., sez. I, 24.1.2020, n. 1617; id., sez. VI, 17.7.2019, n. 19246; id., sez. lav., 8.7.2019, n. 18283). 10. Orbene, anche rispetto a detti principi, pure il secondo motivo difetta completamente dell'occorrente specificità. Invero, le ricorrenti, nell'assumere che il Tribunale nell'impugnata ordinanza si sarebbe discostato <dai "parametri medi" sanciti dal D.M. n. 55/2014>, si limitano a sostenere che: "Esaminati i valori indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, in base al valore della controversia che dà origine al presente giudizio - pari a Euro 1.957.457,66 - si ricavano i seguenti valori per ciascuna fase della controversia che dà origine al presente giudizio: Euro 6.350,00 per la fase di studio della controversia, Euro 2.225,00 per la fase di studio introduttiva del giudizio". Più in particolare, le ricorrenti non precisano: 1) se e da quali atti del processo si dovesse desumere che solo la fase di studio e la fase introduttiva fossero le fasi del giudizio da considerare; 2) se i compensi per tali fasi da loro indicati corrispondessero ai c.d. parametri medi; 3) da quale delle varie tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 tali compensi sarebbero stati desunti; 4) se, almeno secondo le stesse, il dedotto discostamento dai parametri medi, che sarebbe stato operato dal Tribunale, possa essere ritenuto apprezzabile. Non senza notare che quasi tutti gli intimati che hanno assunto la veste di controricorrenti hanno fatto notare che i personali calcoli delle impugnanti, non meglio delucidati, farebbero capo allo scaglione di riferimento per valore inferiore al valore della causa da loro stesse indicato, e che l'importo di C 14.493,00, liquidato dal Tribunale, era perfettamente corrispondente alla sommatoria degli importi medi per le due suddette fasi in relazione all'indicato valore della causa.Per giunta, il secondo motivo, nel dedurre che il Tribunale si sarebbe discostato dai "parametri medi", contraddice quanto sostenuto nel primo motivo nel quale si ammetteva che il Tribunale si era attenuto ai "valori medi", ivi dolendosi piuttosto le ricorrenti dell'aumento di compenso ad C 17.391,60 e delle mancate riduzioni, di cui s'è detto. 11. Il ricorso straordinario a questa Corte di legittimità, dunque, dev'essere dichiarato inammissibile, come peraltro eccepito sotto vari profili dai controricorrenti. 12. Le due ricorrenti, pertanto, devono essere condannate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate e regolate come in dispositivo (in considerazione dell'indicato valore della causa, pari ad C 141.111,00 e tenendo conto che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Franciosi si sono avvalsi dei medesimi difensori, dichiaratisi anticipatari). Nulla dev'essere disposto circa le spese nel rapporto processuale tra le ricorrenti e gli altri meri intimati, che non hanno svolto alcuna attività difensiva. 13. Atteso l'esito negativo in rito dell'impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in relazione a ciascuno dei controricorrenti, in C 3.700,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e che distrae in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori anticipatari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11
Sentenza Cassazione n. 31955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris