CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdat-42.-~i-serell-e-padi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine al reato di cui allOart. 385 cod. pen.. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena con particolare riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva. 3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo ì motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis