CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 agosto 2026
Cassazione n. 24547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;2026 - intimati -3384 avverso la sentenza n. 553/2022 della CORTE D'APPELLO di REGGIOCALABRIA, depositata il 21/12/2022 R.G.N. 26/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n.553/22, la Corte d’appello di ReggioCalabria confermava la pronuncia di primo gradorespingendo l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] el’appello incidentale dell’Inps.Numero registro generale 13479/2023Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 24547/2026Data pubblicazione 07/08/2026Quanto all’appello principale, affermava la Corteterritoriale che la prescrizione della pretesa contributivadell’Inps era soggetta a termine decennale ex art.2953c.c., trovando titolo in un decreto ingiuntivo definitivo, econsiderando valido atto interruttivo la notifica di unsuccessivo precetto riferito a detto decreto ingiuntivo,notifica da subito ammessa da Siclari nel ricorsointroduttivo di primo grado. Quanto all’appelloincidentale dell’Inps, la Corte escludeva che si fosseverificata l’estinzione del giudizio di primo grado permancata integrazione del contraddittorio ex art.102c.p.c. nel termine fissato dal giudice. La Corte, infine,condannava solo Siclari alle spese del grado, ritenendoprevalente la sua soccombenza rispetto a quelladell’Inps.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi,illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., è rimasto intimato.In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.2934 c.c. e 480c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso laprescrizione.Il motivo è inammissibile nei vari profili in cui s’articola.Numero registro generale 13479/2023Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 24547/2026Data pubblicazione 07/08/2026Con una prima doglianza, il motivo fa valere laprescrizione quinquennale ex art.3, co.9. l. n.335/95. Ilmotivo è inammissibile perché estraneo alla ratiodecidendi, incentrata sulla prescrizione decennale di cuiall’art.2953 c.c., trattandosi di decreto ingiuntivodivenuto definitivo.In memoria illustrativa, parte ricorrente adduce unacontestazione vertente sull’art.2953 c.c.; trattasi dicensura nuova, estranea al ricorso, siccome relativa nonpiù all’art.3, co.9 l. n.335/95, e come tale inammissibile.Con altra doglianza, il ricorrente contesta la valutazionecompiuta dalla Corte circa la riferibilità dell’attointerruttivo, integrato dalla notifica del precetto, aldecreto ingiuntivo per cui è causa. Anche tale doglianzaè inammissibile poiché generica, non prendendoposizione specifica sulle asserzioni contenute in sentenzaal fine di ricondurre il precetto notificato proprio aldecreto ingiuntivo per cui è causa. Inoltre, la valutazionecirca l’efficacia interruttiva di un atto di costituzione inmora è rimessa all’apprezzamento in fatto del giudice dimerito, ed è incensurabile in cassazione(Cass.22751/04, Cass.15067/01), se non nei limitidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., qui non fatto valere.Il motivo è inammissibile anche nella sua ultimadoglianza, ovvero che non era mai stato notificato ilprecetto. Sul punto, il motivo è del tutto generico poichénon si confronta con la ratio decisoria della sentenzaimpugnata, in base alla quale, ai sensi dell’art.115 c.p.c.,era lo stesso opponente ad avere ammesso nel suoricorso introduttivo la notifica avvenuta, sicché risultavainammissibile la sua contestazione postuma. Sul punto,la doglianza si trova nella memoria illustrativa, e peròNumero registro generale 13479/2023Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 24547/2026Data pubblicazione 07/08/2026anche in tal caso trattasi di contestazione inammissibilepoiché nuova, avendo la memoria funzione meramenteillustrativa delle censure già contenute nei motivi diricorso.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., per nonavere la Corte d’appello pronunciato sul motivod’impugnazione relativo al capo della sentenza di primogrado che aveva compensato integralmente le spese dilite.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,limitandosi a riferire che era stato proposto un motivod’impugnazione sul punto, ma omettendo di riportare inmodo compiuto e specifico il contenuto di tale motivo.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,per avere la Corte d’appello disposto la condanna allespese a suo carico anziché la compensazione, stante lasoccombenza reciproca.Il motivo è inammissibile.La Corte, dando atto che entrambe le parti eranosoccombenti sui rispettivi appelli, ha però motivato sullaprevalente soccombenza dell’odierno ricorrente, inquanto la soccombenza dell’Inps verteva solo un unaquestione di rito e di particolare complessità.Tale giudizio non è sindacabile in cassazione, poiché ladecisione di compensazione delle spese in caso disoccombenza reciproca è rimessa alla discrezionalità delgiudice di merito, il quale non è tenuto a disporre lacompensazione, laddove l’unico principio da rispettare èquello per cui la parte vittoriosa non può essereNumero registro generale 13479/2023Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 24547/2026Data pubblicazione 07/08/2026condannata alle spese di lite (Cass.20457/2011,Cass.17457/2006).All’inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sullespese essendo l’Inps rimasto intimato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;dà atto che, attesa l’inammissibilità, sussiste ilpresupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo incapo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino