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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0770_RES

Causa C‑770/24 DB InfraGO AG e DB RegioNetz Infrastruktur GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/CE – Infrastruttura ferroviaria – Indipendenza di gestione – Articolo 4, paragrafo 2 – Indipendenza dei gestori dell’infrastruttura – Imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi – Articolo 29, paragrafo 1 – Fissazione, calcolo e riscossione dei canoni – Sistema di imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria tedesca – Trasporti ferroviari di passeggeri a breve percorrenza – Calcolo dell’importo dei canoni – Moltiplicazione dell’importo dei canoni medi riscossi durante un periodo di riferimento per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge» Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Trasporti ferroviari di passeggeri a breve percorrenza – Indipendenza gestionale del gestore dell’infrastruttura – Portata – Normativa nazionale che impone a detto gestore di calcolare l’importo dei canoni mediante moltiplicazione dell’importo dei canoni medi, riscossi nel corso di un determinato periodo di riferimento, per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, considerando 5, 43 e 66 e artt. 3, punto 2 septies, 4, § 2, 7 bis, §§ 1 e 2, a), 8, §§ 2 e 4, 29, § 1, 30, § 1, 31, 32, § 1, 1 o comma, e 3, 33, § 3, e 39] (v. punti 36‑58 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte è chiamata a interpretare l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/34 ( 1 ), relativo al principio di indipendenza dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, e l’articolo 29, paragrafo 1, della medesima direttiva, che disciplina la fissazione dei canoni per l’utilizzo delle infrastrutture.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa all’approvazione, con decisione della Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti, [OSCURATO:PERSONA]), dell’importo dei canoni applicabili per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria gestita dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria.

Tale decisione ha ridotto i canoni presentati per approvazione dalla DB InfraGO e dalla DB RegioNetz Infrastruktur per il settore dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a breve percorrenza (in prosieguo: il «settore dello SPNV») ricalcolandoli secondo le prescrizioni della normativa tedesca sui canoni e ha aumentato i canoni per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza (lo «SPFV») e per il trasporto ferroviario di merci (lo «SGV»).

Tali gestori dell’infrastruttura ferroviaria hanno proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale si chiede se la normativa tedesca sui canoni, che impone ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria di calcolare, nel settore dello SPNV, i canoni moltiplicando i canoni medi di un determinato anno di riferimento per un tasso di aumento annuo fissato da tale normativa, pregiudichi l’indipendenza dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, quale risulta dalla direttiva 2012/34.

Giudizio della Corte La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 ostano a una normativa nazionale che imponga al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di calcolare l’importo dei canoni applicabili nel settore dello SPNV mediante una formula matematica consistente nel moltiplicare l’importo dei canoni medi riscossi nel corso di un periodo di riferimento determinato per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge.

A tale riguardo, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui una normativa nazionale viola il requisito dell’indipendenza del gestore dell’infrastruttura quando limita l’esercizio delle sue competenze alla determinazione dell’importo dei canoni concreti in ciascun caso particolare mediante l’applicazione di una formula prestabilita con decreto ministeriale.

Infatti, in mancanza di un certo margine di manovra nella fissazione dell’importo dei canoni, anzitutto, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria non sarebbero in grado di ottimizzare, in particolare mediante sistemi di tariffazione, l’utilizzo di tale infrastruttura nell’ambito definito dagli Stati membri.

Essi non sarebbero poi incentivati dai sistemi di tariffazione a investire nell’infrastruttura ferroviaria, né a ridurre i costi di fornitura di tale infrastruttura e il livello dei canoni di accesso.

Infine, essi non potrebbero fissare o mantenere canoni più elevati basati sul costo a lungo termine di determinati progetti di investimento, né introdurre sistemi di riduzione dei canoni riscossi presso gli operatori.

La Corte indica che tali considerazioni sono trasponibili alla normativa tedesca sui canoni, la quale impone ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria di determinare, in ciascun Land, l’importo dei canoni applicabili nel settore dello SPNV mediante una formula matematica sulla quale essi non hanno alcuna influenza.

Pertanto, il ruolo del gestore si limita ad applicare tale formula, senza disporre di alcun margine di manovra.

In particolare, da un lato, la possibilità per i gestori di creare ulteriori sottosegmenti di mercato non consentirebbe di ovviare a tale mancanza di margine di manovra, poiché la stessa formula matematica si applicherebbe a ciascuno di tali sottosegmenti.

D’altra parte, il fatto che il gestore abbia potuto influenzare l’importo dei canoni medi del periodo di riferimento 2020/2021 non consente di ritenere che disponesse di un margine di manovra per la fissazione dei canoni applicabili all’orario di servizio 2024/2025, tanto più che non poteva prevedere che i canoni del 2020/2021 sarebbero stati presi in considerazione per la determinazione dei canoni per il periodo 2024/2025.

Inoltre, la Corte respinge l’argomento vertente su un presunto «ampio» margine di manovra di cui disporrebbe il gestore dell’infrastruttura ferroviaria per la determinazione dell’importo dei canoni applicabili nei settori dello SPFV e dello SGV, il quale «compenserebbe» la mancanza di margine di manovra in sede di determinazione dell’importo dei canoni per il settore dello SPNV, poiché una siffatta compensazione non può essere sufficiente a garantire l’indipendenza gestionale di tale gestore.

Infatti, il settore SPNV rappresenta oltre il 50% del volume totale dei canoni e, anche nei settori SPFV e SGV, il margine di manovra tariffario appare limitato dall’obbligo imposto dalla normativa nazionale di coprire tutti i costi sostenuti.

Pertanto, quando i canoni nel settore dello SPNV non coprono tali costi, il deficit si ripercuote sui canoni per i settori dello SPFV e dello SGV, il che riduce notevolmente il margine di manovra in tali settori.

Inoltre, risulta che l’ammontare dei canoni applicabili nei settori SPFV e SGV siano aumentati a tal punto da non essere più compatibili con l’obiettivo di rendere il trasporto ferroviario efficiente e competitivo rispetto agli altri modi di trasporto.

Infine, il fatto che l’attività di trasporto nel settore dello SPNV sia finanziata principalmente, se non esclusivamente, con fondi pubblici non giustifica che il gestore dell’infrastruttura sia privato, in tale settore, di ogni margine di manovra nella fissazione dei canoni per l’utilizzo delle infrastrutture.

Sebbene l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2012/34 consenta agli Stati membri di ricorrere a fondi pubblici per garantire l’equilibrio finanziario dei gestori dell’infrastruttura, nessuna disposizione di tale direttiva prevede una deroga al principio di indipendenza di tali gestori per il motivo che il settore interessato beneficerebbe di un finanziamento mediante fondi pubblici. ( 1 ) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( GU 2012, L 343, pag. 32 , e rettifica in GU 2015, L 67, pag. 32 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 ( GU 2016, L 352, pag. 1 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0770_RES Causa C‑770/24 DB InfraGO AG e DB RegioNetz Infrastruktur GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/CE – Infrastruttura ferroviaria – Indipendenza di gestione – Articolo 4, paragrafo 2 – Indipendenza dei gestori dell’infrastruttura – Imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi – Articolo 29, paragrafo 1 – Fissazione, calcolo e riscossione dei canoni – Sistema di imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria tedesca – Trasporti ferroviari di passeggeri a breve percorrenza – Calcolo dell’importo dei canoni – Moltiplicazione dell’importo dei canoni medi riscossi durante un periodo di riferimento per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge» Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Trasporti ferroviari di passeggeri a breve percorrenza – Indipendenza gestionale del gestore dell’infrastruttura – Portata – Normativa nazionale che impone a detto gestore di calcolare l’importo dei canoni mediante moltiplicazione dell’importo dei canoni medi, riscossi nel corso di un determinato periodo di riferimento, per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, considerando 5, 43 e 66 e artt. 3, punto 2 septies, 4, § 2, 7 bis, §§ 1 e 2, a), 8, §§ 2 e 4, 29, § 1, 30, § 1, 31, 32, § 1, 1 o comma, e 3, 33, § 3, e 39] (v. punti 36‑58 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte è chiamata a interpretare l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/34 ( 1 ), relativo al principio di indipendenza dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, e l’articolo 29, paragrafo 1, della medesima direttiva, che disciplina la fissazione dei canoni per l’utilizzo delle infrastrutture. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa all’approvazione, con decisione della Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti, [OSCURATO:PERSONA]), dell’importo dei canoni applicabili per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria gestita dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria. Tale decisione ha ridotto i canoni presentati per approvazione dalla DB InfraGO e dalla DB RegioNetz Infrastruktur per il settore dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a breve percorrenza (in prosieguo: il «settore dello SPNV») ricalcolandoli secondo le prescrizioni della normativa tedesca sui canoni e ha aumentato i canoni per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza (lo «SPFV») e per il trasporto ferroviario di merci (lo «SGV»). Tali gestori dell’infrastruttura ferroviaria hanno proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale si chiede se la normativa tedesca sui canoni, che impone ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria di calcolare, nel settore dello SPNV, i canoni moltiplicando i canoni medi di un determinato anno di riferimento per un tasso di aumento annuo fissato da tale normativa, pregiudichi l’indipendenza dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, quale risulta dalla direttiva 2012/34. Giudizio della Corte La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 ostano a una normativa nazionale che imponga al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di calcolare l’importo dei canoni applicabili nel settore dello SPNV mediante una formula matematica consistente nel moltiplicare l’importo dei canoni medi riscossi nel corso di un periodo di riferimento determinato per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge. A tale riguardo, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui una normativa nazionale viola il requisito dell’indipendenza del gestore dell’infrastruttura quando limita l’esercizio delle sue competenze alla determinazione dell’importo dei canoni concreti in ciascun caso particolare mediante l’applicazione di una formula prestabilita con decreto ministeriale. Infatti, in mancanza di un certo margine di manovra nella fissazione dell’importo dei canoni, anzitutto, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria non sarebbero in grado di ottimizzare, in particolare mediante sistemi di tariffazione, l’utilizzo di tale infrastruttura nell’ambito definito dagli Stati membri. Essi non sarebbero poi incentivati dai sistemi di tariffazione a investire nell’infrastruttura ferroviaria, né a ridurre i costi di fornitura di tale infrastruttura e il livello dei canoni di accesso. Infine, essi non potrebbero fissare o mantenere canoni più elevati basati sul costo a lungo termine di determinati progetti di investimento, né introdurre sistemi di riduzione dei canoni riscossi presso gli operatori. La Corte indica che tali considerazioni sono trasponibili alla normativa tedesca sui canoni, la quale impone ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria di determinare, in ciascun Land, l’importo dei canoni applicabili nel settore dello SPNV mediante una formula matematica sulla quale essi non hanno alcuna influenza. Pertanto, il ruolo del gestore si limita ad applicare tale formula, senza disporre di alcun margine di manovra. In particolare, da un lato, la possibilità per i gestori di creare ulteriori sottosegmenti di mercato non consentirebbe di ovviare a tale mancanza di margine di manovra, poiché la stessa formula matematica si applicherebbe a ciascuno di tali sottosegmenti. D’altra parte, il fatto che il gestore abbia potuto influenzare l’importo dei canoni medi del periodo di riferimento 2020/2021 non consente di ritenere che disponesse di un margine di manovra per la fissazione dei canoni applicabili all’orario di servizio 2024/2025, tanto più che non poteva prevedere che i canoni del 2020/2021 sarebbero stati presi in considerazione per la determinazione dei canoni per il periodo 2024/2025. Inoltre, la Corte respinge l’argomento vertente su un presunto «ampio» margine di manovra di cui disporrebbe il gestore dell’infrastruttura ferroviaria per la determinazione dell’importo dei canoni applicabili nei settori dello SPFV e dello SGV, il quale «compenserebbe» la mancanza di margine di manovra in sede di determinazione dell’importo dei canoni per il settore dello SPNV, poiché una siffatta compensazione non può essere sufficiente a garantire l’indipendenza gestionale di tale gestore. Infatti, il settore SPNV rappresenta oltre il 50% del volume totale dei canoni e, anche nei settori SPFV e SGV, il margine di manovra tariffario appare limitato dall’obbligo imposto dalla normativa nazionale di coprire tutti i costi sostenuti. Pertanto, quando i canoni nel settore dello SPNV non coprono tali costi, il deficit si ripercuote sui canoni per i settori dello SPFV e dello SGV, il che riduce notevolmente il margine di manovra in tali settori. Inoltre, risulta che l’ammontare dei canoni applicabili nei settori SPFV e SGV siano aumentati a tal punto da non essere più compatibili con l’obiettivo di rendere il trasporto ferroviario efficiente e competitivo rispetto agli altri modi di trasporto. Infine, il fatto che l’attività di trasporto nel settore dello SPNV sia finanziata principalmente, se non esclusivamente, con fondi pubblici non giustifica che il gestore dell’infrastruttura sia privato, in tale settore, di ogni margine di manovra nella fissazione dei canoni per l’utilizzo delle infrastrutture. Sebbene l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2012/34 consenta agli Stati membri di ricorrere a fondi pubblici per garantire l’equilibrio finanziario dei gestori dell’infrastruttura, nessuna disposizione di tale direttiva prevede una deroga al principio di indipendenza di tali gestori per il motivo che il settore interessato beneficerebbe di un finanziamento mediante fondi pubblici. ( 1 ) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( GU 2012, L 343, pag. 32 , e rettifica in GU 2015, L 67, pag. 32 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 ( GU 2016, L 352, pag. 1 )
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