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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29325/2026

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posto da De leso Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del De leso per i delitti di CUI agli artt. 624 e 633 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata ripercorrendo le dichiarazioni testimoniali e assumendo, di qui, che il quadro probatorio sarebbe incerto essendovi dubbi sull'individuazione del fondo della persona offesa e sulla sussistenza, o no, dell'autorizzazione al taglio della legna; [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, l'imputato assume insussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen. sul presupposto che non sarebbe possibile l'invasione arbitraria di un'area boschiva, stante l'assenza di Qsegni materiali e di termini e lamenta, di poi, che la provvisionale è stata liquidata nell'importo di euro 2.000 a fronte di un valore della legna di euro 100; Ritenuti detti motivi inammissibili; [OSCURATO:PERSONA], innanzi tutto, che, quanto alla responsabilità del ricorrente per i delitti ascritti, le sentenze di merito, che costituiscono una c.d. doppia conforme, hanno evidenziato, con logico argomentare, che dalle dichiarazioni non solo della persona offesa, ma anche degli altri testi esaminati, tra cui il Maresciallo intervento sul posto, è emerso che il ricorrente, pur avvertito dai testi presenti di non andare sul terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], che era ben delimitato nei suoi confini dalla presenza di un pioppo, si è ivi recato per tagliare la legna di 7 alberi di querce e di 2 alberi di pioppo; [OSCURATO:PERSONA], dunque, che in parte qua i motivi proposti si risolvono in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio, a fronte delle congrue argomentazioni sottese alle decisioni di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte non sono ammissibili in sede di legittimità censure che investono l'entità della provvisionale (ex multis, Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882); Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la sospensione condizionale della pena gli è stata negata facendo riferimento solo a un precedente a carico, peraltro risalente nel tempo e per il quale era stato condannato al mero pagamento di un'ammenda di euro 2.500,00; [OSCURATO:PERSONA] il motivo generico poiché non si confronta con la valutazione, in ogni caso, negativa del giudice di merito in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di altri reati; [OSCURATO:PERSONA] che la memoria depositata dal difensore del ricorrente non consenta di pervenire a una valutazione diversa sui motivi proposti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da De leso Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del De leso per i delitti di CUI agli artt. 624 e 633 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata ripercorrendo le dichiarazioni testimoniali e assumendo, di qui, che il quadro probatorio sarebbe incerto essendovi dubbi sull'individuazione del fondo della persona offesa e sulla sussistenza, o no, dell'autorizzazione al taglio della legna; [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, l'imputato assume insussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen. sul presupposto che non sarebbe possibile l'invasione arbitraria di un'area boschiva, stante l'assenza di Qsegni materiali e di termini e lamenta, di poi, che la provvisionale è stata liquidata nell'importo di euro 2.000 a fronte di un valore della legna di euro 100; Ritenuti detti motivi inammissibili; [OSCURATO:PERSONA], innanzi tutto, che, quanto alla responsabilità del ricorrente per i delitti ascritti, le sentenze di merito, che costituiscono una c.d. doppia conforme, hanno evidenziato, con logico argomentare, che dalle dichiarazioni non solo della persona offesa, ma anche degli altri testi esaminati, tra cui il Maresciallo intervento sul posto, è emerso che il ricorrente, pur avvertito dai testi presenti di non andare sul terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], che era ben delimitato nei suoi confini dalla presenza di un pioppo, si è ivi recato per tagliare la legna di 7 alberi di querce e di 2 alberi di pioppo; [OSCURATO:PERSONA], dunque, che in parte qua i motivi proposti si risolvono in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio, a fronte delle congrue argomentazioni sottese alle decisioni di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte non sono ammissibili in sede di legittimità censure che investono l'entità della provvisionale (ex multis, Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882); Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la sospensione condizionale della pena gli è stata negata facendo riferimento solo a un precedente a carico, peraltro risalente nel tempo e per il quale era stato condannato al mero pagamento di un'ammenda di euro 2.500,00; [OSCURATO:PERSONA] il motivo generico poiché non si confronta con la valutazione, in ogni caso, negativa del giudice di merito in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di altri reati; [OSCURATO:PERSONA] che la memoria depositata dal difensore del ricorrente non consenta di pervenire a una valutazione diversa sui motivi proposti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M
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