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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 43491/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa data 13 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, adito quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a numerosi reati di contrabbando, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diverse tipologie di frodi nel settore dei traffici petroliferi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di seguito enunciati °9') nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla individuazione della competenza territoriale.

Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata.

Dopo avere correttamente individuato la violazione più grave nel reato associativo aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, non ha tenuto conto che il sodalizio criminoso di appartenenza del Borriello, era autonomo rispetto a quello che aveva la sua sede operativa nel vibonese, presso la società dei fratelli D'Amico.

Qualunque sia, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale preferibile in materia di determinazione del luogo e del momento di inizio della consumazione del reato associativo, con riferimento alla posizione del Borriello rimane fermo il dato fattuale che lo stesso ed il suo gruppo hanno sempre operato in piena autonomia nel territorio campano. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sono ubicati i depositi di carburante, hanno sede tutte le società coinvolte, sono stati siglati gli accordi volti alla programmazione dell'attività illecita e sono, infine, avvenuti tutti gli incontri tra gli affiliati, anche quelli coi fratelli D'Amico ai vertici del gruppo calabrese.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'aggravante in esame esige sempre che l'agente deliberi la condotta illecita nella convinzione di arrecare un vantaggio alla compagine associativa, ha desunto la consapevolezza del Borriello da una conversazione intercorsa tra quest'ultimo ed [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente alla nascita del sodalizio criminoso, in cui gli interlocutori discutevano dei rapporti tra il Coppola ed il clan Moccia.

Difetta, quindi, ogni necessaria indicazione sulla natura del dolo specifico del partecipe o, quanto meno, sulla consapevolezza della funzionalizzazione della sua condotta all'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi non superano il preliminare vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo denunzia solo formalmente violazione di legge e vizi motivazionali ma nella sostanza sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, una rilettura delle emergenze indiziare, diversa da quella cui sono pervenuti, in esito ad un percorso motivazionale non manifestamente illogico, i Giudici della cautela.

Secondo l'ordinanza impugnata, la competenza territoriale, sia rispetto al reato più grave, individuato in quello associativo aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, sia, per connessione qualificata, rispetto a tutti gli altri reati, appartiene, a mente degli artt. 15 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., all'autorità giudiziaria di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del compendio indiziario, ha, infatti, aderito ad un'associazione unitaria, che, pur operativa, attraverso diverse articolazioni, in più regioni, aveva la sua base operativa ed il suo centro decisionale presso la sede della società dei fratelli D'Amico la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ubicata nel comune di Maierato nella provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Qui, infatti, come attestato dall'attività investigativa ed in particolare dalle conversazioni intercettate, il sodalizio aveva avuto la sua prima esternazione ed erano stati organizzati i traffici, programmati i carichi, impartite le direttive sull'attività illecita ed adottate le decisioni in merito alle strategie operative (pagg. 4 e seg.).

Si tratta di conclusione ineccepibile sul piano giuridico.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della determinazione della competenza per territorio nei reati associativi, la consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271585).

Il ricorso prospetta, invece, un diverso rapporto tra il Borriello e l'associazione, assumendo che l'indagato fosse inserito in un sodalizio del tutto autonomo, operante in Campania, collegatosi, in una precisa fase storica e per contingenti ragioni operative, con quello dei fratelli D'Amico che aveva sede nel vibonese.

A sostengo di tal ricostruzione non sono, però, indicate specifiche emergenze investigative né criticità logiche della ricostruzione accolta dall'ordinanza impugnata ma alcune pagine dell'ordinanza genetica peraltro attinenti a profili dell'attività associativa non incompatibili con la tesi accusatoria dell'unico sodalizio articolato in più cellule operative dislocate in diverse zone del territorio nazionale.

In conclusione, il motivo, sviluppato principalmente con l'esposizione astratta dei diversi orientamenti giurisprudenziali, non si confronta con la reale motivazione del provvedimento impugnato e finisce per sollecitare inammissibilmente nuovi apprezzamenti del materiale probatorio funzionali ad una diversa ricostruzione fattuale la cui sola sussistenza, in definitiva, giustifica la dedotta violazione delle norme in materia di competenza territoriale.2.

Il secondo motivo, concernente la componente soggettiva dell'aggravante 416-bis.1 cod. pen. è manifestamente infondato.

Seguendo un percorso argomentativo non manifestamente illogico, il Tribunale (pagg. 14 e 15) ha desunto la consapevolezza e la volontà del Borriello di favorire, attraverso il suo personale contributo alle frodi e al contrabbando di carburante, il can Moccia, da due conversazioni intercorse i giorni 11 febbraio 2017 e 18 novembre 2018, la prima tra un affilato di quest'ultimo sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] ed il capo can, la seconda tra il Coppola ed il Borriello. [OSCURATO:PERSONA], parlando dello stesso affare in materia di carburanti già oggetto del dialogo tra il Moccia ed il Coppola, si mostra a conoscenza che dall'intera attività illecita ("pompa"), in cui è personalmente coinvolto e che qualche mese dopo sarà oggetto degli accordi tra i fratelli D'Amico e lo stesso Coppola, traggono vantaggi economici le organizzazioni mafiose a cominciare proprio da quella diretta dal Moccia.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa data 13 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, adito quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a numerosi reati di contrabbando, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diverse tipologie di frodi nel settore dei traffici petroliferi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di seguito enunciati °9') nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla individuazione della competenza territoriale. Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata. Dopo avere correttamente individuato la violazione più grave nel reato associativo aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, non ha tenuto conto che il sodalizio criminoso di appartenenza del Borriello, era autonomo rispetto a quello che aveva la sua sede operativa nel vibonese, presso la società dei fratelli D'Amico. Qualunque sia, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale preferibile in materia di determinazione del luogo e del momento di inizio della consumazione del reato associativo, con riferimento alla posizione del Borriello rimane fermo il dato fattuale che lo stesso ed il suo gruppo hanno sempre operato in piena autonomia nel territorio campano. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sono ubicati i depositi di carburante, hanno sede tutte le società coinvolte, sono stati siglati gli accordi volti alla programmazione dell'attività illecita e sono, infine, avvenuti tutti gli incontri tra gli affiliati, anche quelli coi fratelli D'Amico ai vertici del gruppo calabrese. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'aggravante in esame esige sempre che l'agente deliberi la condotta illecita nella convinzione di arrecare un vantaggio alla compagine associativa, ha desunto la consapevolezza del Borriello da una conversazione intercorsa tra quest'ultimo ed [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente alla nascita del sodalizio criminoso, in cui gli interlocutori discutevano dei rapporti tra il Coppola ed il clan Moccia. Difetta, quindi, ogni necessaria indicazione sulla natura del dolo specifico del partecipe o, quanto meno, sulla consapevolezza della funzionalizzazione della sua condotta all'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo denunzia solo formalmente violazione di legge e vizi motivazionali ma nella sostanza sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, una rilettura delle emergenze indiziare, diversa da quella cui sono pervenuti, in esito ad un percorso motivazionale non manifestamente illogico, i Giudici della cautela. Secondo l'ordinanza impugnata, la competenza territoriale, sia rispetto al reato più grave, individuato in quello associativo aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, sia, per connessione qualificata, rispetto a tutti gli altri reati, appartiene, a mente degli artt. 15 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., all'autorità giudiziaria di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del compendio indiziario, ha, infatti, aderito ad un'associazione unitaria, che, pur operativa, attraverso diverse articolazioni, in più regioni, aveva la sua base operativa ed il suo centro decisionale presso la sede della società dei fratelli D'Amico la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ubicata nel comune di Maierato nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Qui, infatti, come attestato dall'attività investigativa ed in particolare dalle conversazioni intercettate, il sodalizio aveva avuto la sua prima esternazione ed erano stati organizzati i traffici, programmati i carichi, impartite le direttive sull'attività illecita ed adottate le decisioni in merito alle strategie operative (pagg. 4 e seg.). Si tratta di conclusione ineccepibile sul piano giuridico. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della determinazione della competenza per territorio nei reati associativi, la consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271585). Il ricorso prospetta, invece, un diverso rapporto tra il Borriello e l'associazione, assumendo che l'indagato fosse inserito in un sodalizio del tutto autonomo, operante in Campania, collegatosi, in una precisa fase storica e per contingenti ragioni operative, con quello dei fratelli D'Amico che aveva sede nel vibonese. A sostengo di tal ricostruzione non sono, però, indicate specifiche emergenze investigative né criticità logiche della ricostruzione accolta dall'ordinanza impugnata ma alcune pagine dell'ordinanza genetica peraltro attinenti a profili dell'attività associativa non incompatibili con la tesi accusatoria dell'unico sodalizio articolato in più cellule operative dislocate in diverse zone del territorio nazionale. In conclusione, il motivo, sviluppato principalmente con l'esposizione astratta dei diversi orientamenti giurisprudenziali, non si confronta con la reale motivazione del provvedimento impugnato e finisce per sollecitare inammissibilmente nuovi apprezzamenti del materiale probatorio funzionali ad una diversa ricostruzione fattuale la cui sola sussistenza, in definitiva, giustifica la dedotta violazione delle norme in materia di competenza territoriale.2. Il secondo motivo, concernente la componente soggettiva dell'aggravante 416-bis.1 cod. pen. è manifestamente infondato. Seguendo un percorso argomentativo non manifestamente illogico, il Tribunale (pagg. 14 e 15) ha desunto la consapevolezza e la volontà del Borriello di favorire, attraverso il suo personale contributo alle frodi e al contrabbando di carburante, il can Moccia, da due conversazioni intercorse i giorni 11 febbraio 2017 e 18 novembre 2018, la prima tra un affilato di quest'ultimo sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] ed il capo can, la seconda tra il Coppola ed il Borriello. [OSCURATO:PERSONA], parlando dello stesso affare in materia di carburanti già oggetto del dialogo tra il Moccia ed il Coppola, si mostra a conoscenza che dall'intera attività illecita ("pompa"), in cui è personalmente coinvolto e che qualche mese dopo sarà oggetto degli accordi tra i fratelli D'Amico e lo stesso Coppola, traggono vantaggi economici le organizzazioni mafiose a cominciare proprio da quella diretta dal Moccia. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estenso
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