CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09108/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 140. R.G. 33155-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la particolare gravità dei fatti (vedi pagg. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che la Corte di merito ha correttamente ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. perì. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile l'invocata attenuante qualora la restituzione della refurtiva non sia accompagnata da un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; Sez. 7, Ord. n. 32540 del 13/07/2022, Oliva, non massimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con1y.mg . Estens