CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29102/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2017 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto ded ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2017 il Tribunale di Palmi ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (capi A, B, C, D, accertati il 31/1/2014), ordinando la demolizione delle opere abusive e sospendendo condizionalmente la pena inflitta, pari a quattro mesi di arresto e 4.000,00 euro di ammenda, avendo formulato una prognosi favorevole sul conto dell'imputato, alla luce dei suoi precedenti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, determinando, la persistenza delle opere abusive, la permanenza di conseguenze del reato che potrebbero essere eliminate, cosicché il beneficio della sospensione condizionale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., essere subordinato alla demolizione di dette opere, giacché ciò sarebbe più conforme alla previsione di detta disposizione. Ha pertanto domandato l'annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo al riconoscimento incondizionato del beneficio della sospensione condizionale della pena, che potrebbe essere accordato all'imputato al condannato solo alla condizione e subordinatamente alla esecuzione della demolizione delle opere abusive. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando che il giudice ha la facoltà,, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (si richiama la sentenza n. 36548 del 14/09/2022), in quanto la sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulira disponendo tale previsione con riferimento alla sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata (si richiama la sentenza n. 38476 del 31/05/2019).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile a causa della sua genericità. 2. Il pubblico ministero ricorrente, che, peraltro, ha proposto appello avverso una sentenza di condanna che non ha modificato il titolo di reato o escluso una circostanza aggravante a effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa, dunque, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., avverso una sentenza non appellabile, tanto che l'atto d'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, non ha indicato alcuna ragione che avrebbe dovuto determinare il Tribunale di Palmi a subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, essendosi limitato ad affermare che ciò sarebbe conforme al disposto dell'art. 165 cod. pen., senza altro aggiungere a proposito del giudizio prognostico sul conto dell'imputato. Va, dunque, ricordato che ove, come nel caso in esame, l'imputato non abbia mai fruito del beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve indicare le ragioni che lo determino a subordinare l'effettiva fruizione del beneficio alla esecuzione della demolizione delle opere abusivamente edificate, in quanto l'esercizio discrezionale di tale facoltà deve essere effettuato alla luce del giudizio prognostico di cui all'art. 164, cod. pen. e coniugarsi con la funzione special- preventiva dell'istituto. Non è dunque sufficiente affermare che l'ordine di demolizione ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ma è necessario spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164, comma 1, cod. pen., si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen. e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013, dep. 2014, Domingo e altro, Rv. 258587, Sez. 3, n. 30123 del 20/12/2016, dep. 2017, Tuttoilmondo, non mass.; Sez. 3, n. 50767 del 08/11/2016, Schettino, non mass., Sez. 3, n. 43576 del 30/09/2014, Principalli, non mass.). L'art. 165 cod. pen., dopo aver stabilito, nel primo comma, che il beneficio della sospensione condizionale della pena "può" essere subordinato all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o a titolo di provvisionale, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, alla prestazione di attività retribuita in favore della collettività, ovvero infine all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevede, nel comrna successivo, che, quando intenda concedere il beneficio a chi ne abbia già fruito, il giudice "deve" 3 LAL subordinarne il riconoscimento "all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente", individuando infine, nel quarto, nel quinto e nel settimo comma, alcuni delitti in relazione ai quali la sospensione condizionale della pena "è comunque subordinata" a determinate prestazioni. Dunque, quando il legislatore ha inteso subordinare in modo automatico la sospensione condizionale della pena, concessa per la prima volta, all'adempimento di obblighi specificamente previsti, lo ha fatto in modo espresso, tipizzando i relativi casi e privando il giudice di ogni facoltà sul punto: tra detti casi non rientrano i reati edilizi, così come non vi rientrano neppure i reati ambientali (cfr. artt. 255, comma 3, e 257, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152), che, al pari dei primi, arrecano una lesione persistente al bene giuridico protetto. Si deve, pertanto, necessariamente ritenere che, in relazione ai reati edilizi, il legislatore abbia affidato al giudice il potere di valutare se il riconoscimento del beneficio in oggetto necessiti di una concreta manifestazione di ravvedimento da parte del reo, e, dunque, dell'effettivo adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso. A ciò consegue che la decisione di subordinare il riconoscimento del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e, dunque, alla demolizione delle opere per le quali è intervenuta condanna, debba essere adeguatamente giustificata, dovendosi ritenere insufficiente il generico riferimento alla persistente offensività dell'illecito: la risalente, ma ancora attuale, statuizione di Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 1997), Luongo, Rv. 206659, secondo cui "l'esercizio del potere-dovere di ordinare la demolizione trova la propria condizione applicativa solo nella permanenza dell'opera abusiva, che rappresenta e definisce l'offesa al bene tutelato, cioè al territorio", va intesa nel senso che l'esistenza del manufatto è il necessario presupposto logico-fattuale dell'eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, e non certo nel senso che la persistente offensività dell'opera abusiva legittimi - sempre e comunque - il condizionamento del beneficio, in difetto di qualsiasi giudizio prognostico e senza alcuna motivazione sul punto, poiché, così opinando, si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi facoltativa di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., e quella obbligatoria di cui all'art. 165, comma secondo, cod. pen., riconoscendo l'esistenza di un automatismo non voluto dal legislatore, di un obbligo non previsto né dal [OSCURATO:PERSONA] sull'edilizia (che, nel disporre - all'art. 31, comma 9 - che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna, emetta l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, "si limita a contemplare una misura amministrativa obbligatoria in caso di condanna, ma nulla dispone con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena ed agli obblighi cui tale beneficio può essere subordinato": Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, PG C/ Santoro, Rv. 276889), né dall'art. 165 cod. pen. (il cui primo comma, seguendo l'opposto orientamento, verrebbe di fatto abrogato). Ne consegue la necessità di un giudizio prognostico negativo sul conto dell'imputato, volto a verificare se il riconoscimento del beneficio necessiti di una concreta manifestazione di ravvedimento da parte del reo, e, dunque, dell'effettivo adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283655). 3. Nel caso in esame il pubblico ministero ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico a sostegno della sua richiesta di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione delle opere abusive, né ha analizzato la condotta o la personalità dell'imputato o il contenuto della decisione censurata, onde trarne elementi, sia pure impliciti, a sostegno del necessario giudizio prognostico negativo da formulare sul conto dell'imputato, al quale imporre un obbligo di fare cui condizionare il beneficio onde verificarne l'effettivo ravvedimento e la meritevolezza del beneficio stesso, cosicché, in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto non è dato di rilevare l'errata applicazione di disposizioni di legge penale che sembra essere stata posta a fondamento del ricorso del pubblico ministero, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile a causa della sua genericità. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, 13racale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U