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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33132/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el:w ha concluso chiedendo h e4d2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari, in riforma della sentenza emessa in data 26.06.2020 dal Giudice di Pace di Castrovillari- con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 500,00 di multa- assolveva, invece, l'imputato dal reato di cui all'art. 582 c.p., per aver aggredito e afferrato al collo [OSCURATO:PERSONA] (costituitasi parte civile), a seguito di un contrasto verbale, cagionandole lesioni, ritenute guaribili in giorni uno.

1.1. In particolare, nella sentenza impugnata, si afferma, come non possa ritenersi accertata la responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; a fronte della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese dai testi a carico e a discarico, dovendosi altresì sottolineare la non linearità del ragionamento sotteso alla statuizione di primo grado, nella parte in cui esclude l'attendibilità dei testi a discarico a ragione della parentela con l'imputato, ma non valorizza la sussistenza del medesimo rapporto quale indice di inattendibilità della teste a carico, non emergendo dalle risultanze processuali elementi concreti dai quali riscontrare l'una o l'altra ricostruzione fattuale e non potendosi considerare tale il referto medico attestante la lesione di cui in contestazione, non fornendo lo stesso alcuna indicazione in ordine alla causa del trauma diagnosticato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza gravata, in senso assolutorio, n violazione dei principi che sottendono alla valutazione della prova; la sentenza impugnata, invero, disconoscendo la valenza probatoria del certificato medico rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Lungro nell'immediatezza dei fatti e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (e della teste a carico) in ragione dei rapporti conflittuali esistenti tra le parti, ha dato credito ad una ricostruzione fattuale - affermando l'imputato, suffragato nella sua versione dai testimoni a discarico, che a fronte di ingiuriose minacce rivoltegli dalla persona offesa egli non reagiva in modo aggressivo, ma si limitava ad allontanarsi - assolutamente congetturale, non verosimile e priva di elementi di riscontro, che proprio in quanto tale non poteva concretamente porsi quale prospettazione di alternativa ricostruzione dei fatti. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 1 giugno 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla medesima ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso e comunque per sopravvenuta carenza di interesse.

1. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 de/ 19/06/2013).

È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). 2.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata sottoscritta personalmente dalla ricorrente parte civile, [OSCURATO:PERSONA], e trasmessa alla Corte di Cassazione a mezzo PIEC in data 1.6.2022.

Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) che preclude così, di fatto, la valutazione del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente solo al pagamento delle spese processuali, ma non al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen..

Deve, invero, osservarsi che la rinuncia al ricorso risulta essere stata effettuata in concomitanza con l'intervenuta remissione di querela da parte della ricorrente nei confronti del La Camera, con accettazione da parte di quest'ultimo (cfr. nota dei C.. di trasmissione a mezzo PEC del 2.6.2022 della remissione della querela), determinandosi, così di fatto una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

All'uopo è sufficiente richiamare un indirizzo di questa Corte, secondo cui nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende (Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882).

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el:w ha concluso chiedendo h e4d2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari, in riforma della sentenza emessa in data 26.06.2020 dal Giudice di Pace di Castrovillari- con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 500,00 di multa- assolveva, invece, l'imputato dal reato di cui all'art. 582 c.p., per aver aggredito e afferrato al collo [OSCURATO:PERSONA] (costituitasi parte civile), a seguito di un contrasto verbale, cagionandole lesioni, ritenute guaribili in giorni uno. 1.1. In particolare, nella sentenza impugnata, si afferma, come non possa ritenersi accertata la responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; a fronte della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese dai testi a carico e a discarico, dovendosi altresì sottolineare la non linearità del ragionamento sotteso alla statuizione di primo grado, nella parte in cui esclude l'attendibilità dei testi a discarico a ragione della parentela con l'imputato, ma non valorizza la sussistenza del medesimo rapporto quale indice di inattendibilità della teste a carico, non emergendo dalle risultanze processuali elementi concreti dai quali riscontrare l'una o l'altra ricostruzione fattuale e non potendosi considerare tale il referto medico attestante la lesione di cui in contestazione, non fornendo lo stesso alcuna indicazione in ordine alla causa del trauma diagnosticato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza gravata, in senso assolutorio, n violazione dei principi che sottendono alla valutazione della prova; la sentenza impugnata, invero, disconoscendo la valenza probatoria del certificato medico rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Lungro nell'immediatezza dei fatti e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (e della teste a carico) in ragione dei rapporti conflittuali esistenti tra le parti, ha dato credito ad una ricostruzione fattuale - affermando l'imputato, suffragato nella sua versione dai testimoni a discarico, che a fronte di ingiuriose minacce rivoltegli dalla persona offesa egli non reagiva in modo aggressivo, ma si limitava ad allontanarsi - assolutamente congetturale, non verosimile e priva di elementi di riscontro, che proprio in quanto tale non poteva concretamente porsi quale prospettazione di alternativa ricostruzione dei fatti. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 1 giugno 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla medesima ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso e comunque per sopravvenuta carenza di interesse. 1. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 de/ 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). 2.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata sottoscritta personalmente dalla ricorrente parte civile, [OSCURATO:PERSONA], e trasmessa alla Corte di Cassazione a mezzo PIEC in data 1.6.2022. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) che preclude così, di fatto, la valutazione del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente solo al pagamento delle spese processuali, ma non al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen.. Deve, invero, osservarsi che la rinuncia al ricorso risulta essere stata effettuata in concomitanza con l'intervenuta remissione di querela da parte della ricorrente nei confronti del La Camera, con accettazione da parte di quest'ultimo (cfr. nota dei C.. di trasmissione a mezzo PEC del 2.6.2022 della remissione della querela), determinandosi, così di fatto una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. All'uopo è sufficiente richiamare un indirizzo di questa Corte, secondo cui nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende (Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce
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