CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di ammissione all'affidamento in prova avanzata ex art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni quattro mesi nove di reclusione e di euro 150 di multa. Peraltro, a fronte dell'esperienza ultraventennale mai affrontata in materia di stupefacenti, non rivelata neppure alla compagna, si è dubitato che un'esperienza carceraria di appena un anno !o potesse ritenere maturo per fruire del 'istituto di cui all'art 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, con un programma decisamente generico. Avverso tale ordinanza il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato. Afferma la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio e la regolarità della condotta tenuta. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha motivato la mancata concessione cien'affidamento in prova al servizio sociale, avanzata ex art. 94 del d.p.r. n. 309 del 1990, richiamando l'elevata pericolosità del condannato e fondando congruamente tale giudizio sulla sua condizione di soggetto affetto da dipendenza da sostanze stupefacenti, condizione che si è ripetuta per circa venti anni, senza rendere partecipe neppure la compagna. La stessa dipendenza ha determinato la commissione di reati per procurarsi la droga e la genericità del ricorso in uno al periodo esiguo trascorso in ambiente carcerario erano elementi inidonei a farlo ritenere meritevole dell'affidamento in casi particolari. Peraltro la genericità e l'inidoneità del percorso terapeutico costituisce un profilo assorbente rispetto alle censure sub 1 e 2. I motivi di ricorso, ancora, risultano basati; sostanzialmente, su questioni meramente fattuali, non proponibili in sede di legittimità, limitandosi la difesa del ricorrente a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze in atti, mettendo in evidenza elementi che erano stati presi adeguatamente in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, all'esito di un percorso argomentativo ineccepibile. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi d esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 o