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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17611/2026

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la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Nulla sulle spese in assenza del controricorrente.Numero registro generale 20813/2025Numero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 17611/2026 P.Q.MData pubblicazione 03/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Nulla sulle spese in assenza del controricorrente.Numero registro generale 20813/2025Numero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 17611/2026 P.Q.MData pubblicazione 03/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris