CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2872/2024depositata il 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 25.6.2024 la Corte d’Appello di Napoli accoglieval’appello interposto dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli e con la quale era statarigettata la domanda di revoca ex art.2901 c.c. dell’atto di venditastipulato in data 8.6.2016 da [OSCURATO:PERSONA] in favore di LainoAntonietta della quota pari alla metà di proprietà di un immobile sito inPortici.La curatela appellante aveva ivi censurato che non fossero stati ritenutiprovati i presupposti dell’eventus damni e del consilium fraudis nonostantel’atto di cessione avesse determinato la modifica quantitativa o almenoqualitativa del patrimonio del debitore ed aveva evidenziato che GaetanoIngegno, amministratore della società poi fallita, ben conosceva le ragionidei suoi creditori avendo peraltro posto in essere, nella sua qualità, attidistrattivi del patrimonio sociale e gravi irregolarità nella gestione dellaLord Belt.Gli appellati costituitisi avevano insistito nel rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ladomandata revocatoria, accoglieva l’appello interposto dichiarandoinefficace l’atto di vendita nei confronti della curatela.Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorsoper cassazione, affidato a 4 quattro motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello inalcun modo motivato in relazione alla richiesta contenuta nella comparsaNumero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026conclusionale di dichiarare inammissibile l’atto di appello della curatela aisensi dell’art. 342 co. 1, n.1 e 2, c.p.c.Rilevano, in particolare, che l’appellante non ha indicato nei motividell’impugnazione in secondo grado né le parti della sentenza cheintendeva impugnare, né le modifiche richieste, né le circostanze da cuisarebbe derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini delladecisione.Il motivo è inammissibile.Sotto un primo profilo, esso risulta formulato in violazione del requisito apena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso chei ricorrenti non riportano debitamente nel ricorso l’atto di appello nelleparti rilevanti al fine del riscontro della dedotta inammissibilità, néindicano specificatamente tra i propri atti ove l’atto di appello sia collocatotra la documentazione prodotta.Sotto altro profilo, non è ravvisabile alcun vizio di omessa motivazione inmerito all’eccezione di inammissibilità dell’appello.L’assunta genericità dell’appello, infatti, resta assorbita dalla motivazionestessa resa dal giudice del gravame che ha ritenuto, all’evidenza, discorgere adeguatamente ogni profilo contestato dall’appellante. Nellaspecie, dunque, può ravvisarsi, piuttosto, una decisione implicita dellaquestione poiché l’eccezione di genericità dell’atto resta superata etravolta, benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzionedelle questioni di merito, il cui solo esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la irrilevanza od infondatezza dell’eccezione;eccezione peraltro che è posta a tutela dello svolgimento di un correttocontraddittorio tra le parti e dell’intellegibilità delle doglianze da parte delgiudice, esigenze entrambe non pregiudicate nella specie.Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 1° co. c.c., in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché violazione degli artt. 132 co. 1 n. 4, 115,116 c.p.c. e 111 6° co. Cost. con conseguente nullità della sentenza inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.» per avere la Corte d’Appello soloapparentemente motivato in relazione alla ritenuta sussistenzadell’eventus damni già esclusa dal Giudice di primo grado.Il motivo è inammissibile.Preliminarmente si osserva che la motivazione può dirsi solo apparente, ela sentenza nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento (Cass. n.1986/2025, Cass. n.22232/2016); nellaspecie tale vizio non è ravvisabile atteso il chiaro sviluppo logico dellamotivazione da parte del giudice d’appello come risultante alle pagg. 7 e 8della sentenza impugnata.Peraltro, erroneamente viene invocato il vizio di cui all’art.360 n.4 c.p.c.circoscritto alla sola verifica, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. n.7090/2022, Cass. n. 6758/2022), circostanze non ricorrenti nellaspecie per quanto sopra.Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026Ancora, si osserva che parte ricorrente censura la sentenza indicandoplurime violazioni di legge senza tuttavia esaminarle singolarmente edeffettuare una critica ragionata alla decisione con riguardo alle singolenorme che si assumono violate, ma, sostanzialmente, allegando le stessea suffragio di una diversa soluzione giuridica al caso.L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, 1 comma n. 4),c.p.c., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, nonsolo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (Cass.S.U.n.23745/2020, Cass. n.18998/2021, Cass. n.5001/2018).Quanto, peraltro, alla violazione dell’art. 2697 c.c. dedotta ai sensidell’art.360 n.3 c.p.c., essa non è correttamente dedotta.Parte ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che il fallimento non hamai provato che il patrimonio di entrambi i rappresentanti legali dellasocietà, soggetti all’azione di responsabilità svolta dal curatore, non erasufficiente a coprire la pretesa creditoria.Orbene, premesso che, è ravvisabile la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni, nella specie le stesse deduzioni deiricorrenti escludono tale violazione.Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026I medesimi, dopo aver correttamente enunciato il principio secondo ilquale grava sul creditore l'onere di dimostrare la riduzione quantitativa oqualitativa della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, chevoglia sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il suopatrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni delcreditore (Cass. n.16221/2019,19207/2018), assumono di averampiamente dimostrato che, in relazione al debito dell’amministratore, ibeni in disponibilità dello stesso erano sufficienti a far fronte alle eventualiobbligazioni accertate; e ancora più in considerazione della spettanza deldebito anche a carico di altro soggetto, amministratore della società dopol’anno 2017, il cui patrimonio era pure capiente.E’ ben chiaro che oggetto di censura non è l’erronea attribuzionedell’onere della prova, ma la valutazione che il giudice ha svolto delleprove proposte dalle parti, sindacabile tuttavia, quest’ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma,n.5. c.p.c. (Cass. n. 13395/2018).Analogamente, sotto altro profilo, la deduzione dell’erronea individuazionedell’eventus damni con riferimento al momento della stipulazione dell’attodi vendita, è rilievo che non riguarda la ripartizione degli oneri della prova,ma sempre la valutazione degli elementi istruttori in atti.Il giudice del gravame infatti ha ritenuto che il pregiudizio per la massa,benché accertato giudizialmente solo in un momento successivo (nel 2018a seguito dell’apertura del fallimento) rispetto alla stipula dell’atto, eraravvisabile sin dall’anno 2015 laddove a pag.9 della sentenza gravata silegge: ’si richiama attività distrattiva delle poste del bilancio al 31.12.2016(lo stesso anno della stipula dell’atto in esame…) e si richiamanonumerose attività di distrazione negli anni 2015, 2016 e 2017..’ ed allepag.12 e 13 si riproducono le parti della sentenza pronunciata in data8.2.2022 all’esito dell’azione ex art.146 l.f. dal Tribunale delle Imprese diNumero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026Napoli nelle quali l’attività distrattiva dedotta in citazione dalla curatela èstata confermata fin dall’anno 2015.La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è adeguatamente invocatache il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi,precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privodi gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto notodella conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazionedi una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmidella norma (Cass.n. 9054/2022).Nella specie l’argomentazione posta dalla parte ricorrente a fondamentodel motivo è solo di contrasto alla ricostruzione dell’evento di danno intermini temporalmente ed oggettivamente diversi rispetto a quella svoltadal giudice di merito.Con riguardo invece all’art. 132 c.p.c., evidentemente da intendereevocato quanto al secondo comma, n. 4 c.p.c., la prospettazione èirriducibile alla sua violazione, perché basata su elementi aliunde rispettoalla motivazione, dato che si tratta di omessa corretta considerazione dielementi istruttori. La deduzione del vizio risulta infatti svolta in violazionedegli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, poiché si fonda suelementi istruttori e dunque su elementi desunti altrove, rispetto alcontenuto intrinseco della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., n.8053/2014; Cass., n. 20112/2009).Le asserite violazioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. non sonocorrettamente dedotte.Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026Per dedurre la violazione della prima norma occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020).D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza degli artt.115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/2005, Cass. n.22801/2009);il giudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - inmaniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 1° co. c.c., e degli artt. 40 e 41c.p., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché violazione degli artt.132 co. 1 n. 4, 115, 116 c.p.c. e 111 6° co. Cost. con conseguente nullitàdella sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.» per avere la Corted’Appello, con apparente motivazione, erroneamente ritenuto sussistenteil “consilium fraudis” già ritenuto non esistente dal Giudice di primo grado.Il motivo è infondato.Parte ricorrente richiama le medesime argomentazioni svolte a propositodel secondo motivo di ricorso e, in particolare, quelle inerenti al fatto chealla data della stipula dell’atto di cessione non vi erano debiti societari chefondassero la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori socialicon l’atto ed al fatto che il bene fosse già incluso nel fondo patrimoniale.Relativamente a tali argomentazioni è sufficiente richiamare quanto giàesposto con riferimento al secondo motivo e cioè il fatto che il giudice delgravame ha dato atto di ‘numerosi episodi di distrazione posti in esseredal sig.[OSCURATO:PERSONA] già in epoca antecedente al trasferimento e poisusseguitisi negli anni 2016 e oltre’ e da ciò ha fatto discendere, sullabase del proprio prudente apprezzamento -insindacabile in questa sede-,che fosse ‘dimostrata, in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA], la mera percezione delpregiudizio arrecato ai creditori. Si tratta cioè di un unico disegno posto inessere con molteplici condotte distrattive, anche in ragione della vicinanzatemporale delle stesse, sia anteriori che successive al trasferimento’.Valgono le osservazioni già svolte a proposito del precedente motivo perquanto attiene all’assunta violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c..Anche il richiamo agli artt.2727 e 2729 c.c. è inadeguato alla luce delleosservazioni critiche già svolte con riferimento ai precedenti motivi, inalcun modo correttamente argomentato neppure con riferimento allaNumero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026partecipatio fraudis della Laino; analogamente per la dedotta violazionedell’art.132 c.p.c. possono ripetersi le osservazioni sopra svolte.Con il quarto parte ricorrente denunzia «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 167 e ss. c.c., e dell’artt. 111 Cost., in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,» per avere la Corte d’Appello, con apparentemotivazione, erroneamente ritenuto non rilevante l’esistenza del fondopatrimoniale nella fase di cognizione.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Il giudice del gravame ha invero correttamente rilevato che il presuppostooggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni)ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmentela consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso attodetermini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa delpatrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nelsoddisfacimento del credito (Cass. 10926/2025, Cass. n.34407/2025), edha dunque ritenuto che la cessione della quota dell’immobile di proprietàdel debitore in favore della moglie separata, seppur già inserita -dettaquota- nel fondo patrimoniale costituito nell’anno 2009 (e dunque in epocaprecedente il sorgere del debito), costituisse una modificazione in sensopeggiorativo del patrimonio del debitore.Tuttavia, premessa la prova acquisita agli atti sia della consistenza delcredito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito,sia della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimentodell'atto pregiudizievole nonché dell’incontestata inclusione del beneimmobile di cui è intervenuta la cessione per quota di metà -quicontestata- nel fondo patrimoniale costituito molti anni prima (nell’anno2009), il giudice del gravame non ha dato adeguata motivazione in meritoall’effettivo pregiudizio in concreto derivante ai creditori dalla cessionestessa.Numero registro generale 20550/2024Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 15943/2026Data pubblicazione 24/05/2026Infatti, essendo già il bene incluso nel fondo patrimoniale e quindisottratto ex art. 170 c.c. alla garanzia dei crediti contratti per scopiestranei ai bisogni della famiglia, parte ricorrente aveva l’onere di allegaree dimostrare in quale modo le modifiche relative ai beni già inclusiall’interno del fondo patrimoniale, ed in particolare lo spostamentopatrimoniale intervenuto nella specie, potesse determinare un concretopericolo ulteriore per i creditori.Sotto tale profilo la motivazione del giudice del gravame risulta inveromeramente apparente e pertanto inesistente.Alla fondatezza nei suindicati termini del 4° motivo, assorbiti il 2° e il 3°motivo, rigettato il 1° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 4° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° ed il 3° motivo; rigetta il 1° motivo. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]