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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27932/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRibunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato ex tunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] conprovvedimento in data 19 settembre 2024 (eseguita il 21 gennaio 2025),riguardo alle condanne per i reati di truffa e sostituzione di persona indicate nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della [OSCURATO:PERSONA] n. 2020/2123 Siep.La revoca è stata disposta, in data 20 ottobre 2025, perché il condannato èstato destinatario di una misura applicativa degli arresti domiciliari per i reati dicui agli artt. 74 e 73 P.R. n. 309 del 1990, questi ultimi contestatinell’incolpazione provvisoria come commessi il 22 aprile, il 12 maggio e il 2 luglio2025.Le condotte riguardano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio dedito altraffico di cocaina, operante nella zona di Bollate, diretto e organizzato da duefratelli del condannato; in tale gruppo egli è indiziato di svolgere, unitamente adaltri cinque partecipi, il ruolo di “cavallino”, ovverosia quello di spacciatoreintermedio impegnato nel trasporto e nella consegna rapida dello stupefacentedal fornitore al cliente finale o alle piazze di spaccio per la vendita al dettaglio.

IlTribunale di sorveglianza ha richiamato per sintesi il provvedimento del Giudiceper le indagini preliminari che, in punto di adeguatezza della misura, avevachiarito che, non avendo i “cavallini” capacità operative autonome, a differenzadegli organizzatori del sodalizio per i quali era misura adeguata quella dellacustodia cautelare in carcere, per i primi era necessaria e sufficiente quella menoincisiva degli arresti domiciliari.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le condotte criminose oggettodell’ordinanza cautelare evidenziassero comunque l’assoluta inaffidabilità delcondannato e impedissero una prognosi positiva sul proseguimento della prova,cui Piruccio era stato ammesso in virtù della limitata entità della pena, dellavetustà dei reati e della ritenuta non pericolosità di condotte di violazione delladisciplina sugli stupefacenti, pur segnalate dalle Autorità.

Le nuove condottesono state, dunque, reputate univocamente significative dell'assenza di volontàcollaborativa e della mancata acquisizione della consapevolezza del percorso direcupero al quale il condannato era stato ammesso, avendo questi utilizzato gliampi spazi connessi alla misura per continuare a delinquere.Il disvalore dei fatti sopravvenuti e la loro collocazione temporale a ridossodell’inizio della misura sono stati posti a fondamento della revoca della misura extunc.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato, amezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi.2.1.

Con il primo denuncia la violazione di legge il vizio di motivazione inpunto di mancata valutazione dei presupposti per la detenzione domiciliare.Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta –formulata, in via subordinata, all'udienza del 2 dicembre 2025 – di sostituzionedella misura dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare, misuracompatibile con quella degli arresti domiciliari applicata in via cautelare.Lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 51-ter e 58-quater legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alladeclaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare.

La nuovaformulazione dell'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. consentirebbe al tribunale disorveglianza, in sede di revoca, la possibilità di sostituire la misura alternativa inesecuzione con altra misura, conferendogli un ampio potere discrezionale discelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo laprosecuzione o la revoca della misura ma anche la sua sostituzione con altre, piùrestrittive.

Per tale motivo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’istanzasubordinata e rendere la relativa motivazione2.2.

Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazionedell'art. 47, comma 11, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca ex tuncdell'affidamento in prova al servizio sociale.Il Tribunale avrebbe revocato la misura sin dal suo inizio senza valutarel'effettiva gravità della violazione e il comportamento tenuto durante l'esecuzionedella misura nei mesi da gennaio (data di inizio della stessa) e il 22 aprile (datadel primo reato-fine contestato nell’imputazione provvisoria).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 23 marzo 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui si dirà appresso.2.

Questa Corte ha già chiarito che, a seguito della modifica introdottadall'art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, l’art. 51-ter Ord.pen. ora stabilisce che «se la persona sottoposta a misura alternativa pone inessere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato disorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediatacomunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine allaprosecuzione, sostituzione e revoca della misura» e che, pertanto, a seguito dellanovella, è ora consentito al tribunale di sorveglianza, nel pronunciarsi sullarevoca, anche di procedere all'applicazione di una misura diversa da quella incorso, come può agevolmente evincersi dall'espressione testuale utilizzata dallanorma con il riferimento alla «sostituzione» di essa.Invero, il nuovo testo dell'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. offre al giudice lapossibilità di disporre, in luogo alla revoca, riservata ai casi più gravi, anche lasostituzione della misura in corso con una più restrittiva (così Sez. 5, n. 4579 del20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 46595 del 11/10/2024, Villani n.m.;Sez. 1, n. 41876 del 24/09/2024, Khairi, n.m.; Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024,Liotino, n.m.; Sez. 1, n. 35482 del 2/07/2024, Mancini, n.m.; Sez. 1, n. 16822del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 - 01; Sez. 1, n. 36401 del15/07/2022, Pangaro, in motivazione).Il Tribunale di sorveglianza è, dunque, chiamato a valutare la sussistenza dicomportamenti dell'affidato al fine di verificare se la misura in corso diesecuzione, applicata rebus sic stantibus, mantenga ancora la sua idoneità aconseguire il recupero sociale e sia ancora adeguata a fronteggiare il pericolo direcidivanza e il legislatore – al fine evidente di favorire il rapido adattamento delbeneficio concesso alle mutate condizioni – ha attribuito al giudice procedente unampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimentiche statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura, ma anche lasua sostituzione con altre, più restrittive.È stato inoltre chiarito che è ammissibile e non è per nulla tardiva «larichiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella diaffidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni dilegge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva ècomune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento» (Sez. 1, n.16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 –

01. Fattispecie in cui larichiesta era stata formulata nell'udienza fissata per discutere della proposta direvoca dell'affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).3.

Poste queste premesse, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovutoprendere in esame la richiesta di detenzione domiciliare avanzata in viasubordinata dalla difesa nell’udienza del 2 dicembre 2025, nel cui verbale – chela Corte ha consultato attesa la natura processuale del vizio dedotto – si leggeche la difesa del condannato «si rimette quanto alla sostituzione da parte delTribunale con la detenzione domiciliare».Né è sostenibile che tale esame sia implicitamente avvenuto non potendosidesumere in alcun modo dal contenuto del provvedimento impugnato le ragionigiustificative del rigetto della richiesta nei termini avanzati dalla difesa.

È, infatti,rimasto privo di esaustiva risposta il principale rilievo difensivo, fondato sullamotivata valutazione favorevole espressa dal Giudice della cautela sull'idoneitàdella sovrapponibile misura degli arresti domicil iari a fronteggiareadeguatamente il pericolo di recidivanza, sostanzialmente unico elemento postoa fondamento della disposta revoca dell'affidamento e del ripristino delladetenzione carceraria.Il primo motivo va’, pertanto, accolto.4.

È, invece, privo di pregio il secondo motivo.In disparte ogni decisione del Giudice del rinvio in punto di sussistenza o nodei presupposti per la detenzione domiciliare, è corretta la decisione di revocarela misura ex tunc, stante la prossimità tra l’inizio della misura alternativa e lecondotte delittuose.

Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, fatto applicazione delprincipio secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualorail comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzasin dall' inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione,legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dellapena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – iltribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunce, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misuracorrispondente a quella originariamente inflitta. (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 –

1. Fattispecie relativa a revoca con effetto extunc in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condottatrasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misuraalternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni).5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deveessere annullata limitatamente al mancato vaglio dell’istanza di detenzionedomiciliare, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianzadi Milano.Nel resto il ricorso dev’essere rigettato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Rigettanel resto il ricorso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRibunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato ex tunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] conprovvedimento in data 19 settembre 2024 (eseguita il 21 gennaio 2025),riguardo alle condanne per i reati di truffa e sostituzione di persona indicate nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della [OSCURATO:PERSONA] n. 2020/2123 Siep.La revoca è stata disposta, in data 20 ottobre 2025, perché il condannato èstato destinatario di una misura applicativa degli arresti domiciliari per i reati dicui agli artt. 74 e 73 P.R. n. 309 del 1990, questi ultimi contestatinell’incolpazione provvisoria come commessi il 22 aprile, il 12 maggio e il 2 luglio2025.Le condotte riguardano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio dedito altraffico di cocaina, operante nella zona di Bollate, diretto e organizzato da duefratelli del condannato; in tale gruppo egli è indiziato di svolgere, unitamente adaltri cinque partecipi, il ruolo di “cavallino”, ovverosia quello di spacciatoreintermedio impegnato nel trasporto e nella consegna rapida dello stupefacentedal fornitore al cliente finale o alle piazze di spaccio per la vendita al dettaglio. IlTribunale di sorveglianza ha richiamato per sintesi il provvedimento del Giudiceper le indagini preliminari che, in punto di adeguatezza della misura, avevachiarito che, non avendo i “cavallini” capacità operative autonome, a differenzadegli organizzatori del sodalizio per i quali era misura adeguata quella dellacustodia cautelare in carcere, per i primi era necessaria e sufficiente quella menoincisiva degli arresti domiciliari.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le condotte criminose oggettodell’ordinanza cautelare evidenziassero comunque l’assoluta inaffidabilità delcondannato e impedissero una prognosi positiva sul proseguimento della prova,cui Piruccio era stato ammesso in virtù della limitata entità della pena, dellavetustà dei reati e della ritenuta non pericolosità di condotte di violazione delladisciplina sugli stupefacenti, pur segnalate dalle Autorità. Le nuove condottesono state, dunque, reputate univocamente significative dell'assenza di volontàcollaborativa e della mancata acquisizione della consapevolezza del percorso direcupero al quale il condannato era stato ammesso, avendo questi utilizzato gliampi spazi connessi alla misura per continuare a delinquere.Il disvalore dei fatti sopravvenuti e la loro collocazione temporale a ridossodell’inizio della misura sono stati posti a fondamento della revoca della misura extunc.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato, amezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge il vizio di motivazione inpunto di mancata valutazione dei presupposti per la detenzione domiciliare.Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta –formulata, in via subordinata, all'udienza del 2 dicembre 2025 – di sostituzionedella misura dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare, misuracompatibile con quella degli arresti domiciliari applicata in via cautelare.Lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 51-ter e 58-quater legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alladeclaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare. La nuovaformulazione dell'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. consentirebbe al tribunale disorveglianza, in sede di revoca, la possibilità di sostituire la misura alternativa inesecuzione con altra misura, conferendogli un ampio potere discrezionale discelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo laprosecuzione o la revoca della misura ma anche la sua sostituzione con altre, piùrestrittive. Per tale motivo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’istanzasubordinata e rendere la relativa motivazione2.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazionedell'art. 47, comma 11, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca ex tuncdell'affidamento in prova al servizio sociale.Il Tribunale avrebbe revocato la misura sin dal suo inizio senza valutarel'effettiva gravità della violazione e il comportamento tenuto durante l'esecuzionedella misura nei mesi da gennaio (data di inizio della stessa) e il 22 aprile (datadel primo reato-fine contestato nell’imputazione provvisoria).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 23 marzo 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui si dirà appresso.2. Questa Corte ha già chiarito che, a seguito della modifica introdottadall'art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, l’art. 51-ter Ord.pen. ora stabilisce che «se la persona sottoposta a misura alternativa pone inessere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato disorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediatacomunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine allaprosecuzione, sostituzione e revoca della misura» e che, pertanto, a seguito dellanovella, è ora consentito al tribunale di sorveglianza, nel pronunciarsi sullarevoca, anche di procedere all'applicazione di una misura diversa da quella incorso, come può agevolmente evincersi dall'espressione testuale utilizzata dallanorma con il riferimento alla «sostituzione» di essa.Invero, il nuovo testo dell'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. offre al giudice lapossibilità di disporre, in luogo alla revoca, riservata ai casi più gravi, anche lasostituzione della misura in corso con una più restrittiva (così Sez. 5, n. 4579 del20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 46595 del 11/10/2024, Villani n.m.;Sez. 1, n. 41876 del 24/09/2024, Khairi, n.m.; Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024,Liotino, n.m.; Sez. 1, n. 35482 del 2/07/2024, Mancini, n.m.; Sez. 1, n. 16822del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 - 01; Sez. 1, n. 36401 del15/07/2022, Pangaro, in motivazione).Il Tribunale di sorveglianza è, dunque, chiamato a valutare la sussistenza dicomportamenti dell'affidato al fine di verificare se la misura in corso diesecuzione, applicata rebus sic stantibus, mantenga ancora la sua idoneità aconseguire il recupero sociale e sia ancora adeguata a fronteggiare il pericolo direcidivanza e il legislatore – al fine evidente di favorire il rapido adattamento delbeneficio concesso alle mutate condizioni – ha attribuito al giudice procedente unampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimentiche statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura, ma anche lasua sostituzione con altre, più restrittive.È stato inoltre chiarito che è ammissibile e non è per nulla tardiva «larichiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella diaffidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni dilegge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva ècomune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento» (Sez. 1, n.16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01. Fattispecie in cui larichiesta era stata formulata nell'udienza fissata per discutere della proposta direvoca dell'affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).3. Poste queste premesse, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovutoprendere in esame la richiesta di detenzione domiciliare avanzata in viasubordinata dalla difesa nell’udienza del 2 dicembre 2025, nel cui verbale – chela Corte ha consultato attesa la natura processuale del vizio dedotto – si leggeche la difesa del condannato «si rimette quanto alla sostituzione da parte delTribunale con la detenzione domiciliare».Né è sostenibile che tale esame sia implicitamente avvenuto non potendosidesumere in alcun modo dal contenuto del provvedimento impugnato le ragionigiustificative del rigetto della richiesta nei termini avanzati dalla difesa. È, infatti,rimasto privo di esaustiva risposta il principale rilievo difensivo, fondato sullamotivata valutazione favorevole espressa dal Giudice della cautela sull'idoneitàdella sovrapponibile misura degli arresti domicil iari a fronteggiareadeguatamente il pericolo di recidivanza, sostanzialmente unico elemento postoa fondamento della disposta revoca dell'affidamento e del ripristino delladetenzione carceraria.Il primo motivo va’, pertanto, accolto.4. È, invece, privo di pregio il secondo motivo.In disparte ogni decisione del Giudice del rinvio in punto di sussistenza o nodei presupposti per la detenzione domiciliare, è corretta la decisione di revocarela misura ex tunc, stante la prossimità tra l’inizio della misura alternativa e lecondotte delittuose. Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, fatto applicazione delprincipio secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualorail comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzasin dall' inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione,legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dellapena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – iltribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunce, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misuracorrispondente a quella originariamente inflitta. (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 – 1. Fattispecie relativa a revoca con effetto extunc in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condottatrasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misuraalternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni).5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deveessere annullata limitatamente al mancato vaglio dell’istanza di detenzionedomiciliare, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianzadi Milano.Nel resto il ricorso dev’essere rigettato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano. Rigettanel resto il ricorso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]