CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/03/2021 dalla Corte d'Appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile Comune di Pisticci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 18 marzo 2021 con la quale la Corte di Appello di Potenza ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia e di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 2, e 585 in relazione all'art. 576 cod. pen., ai danni di [OSCURATO:PERSONA], agente della Polizia locale del Comune di Pisticci. 2. La difesa formula cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 178, 179 e 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen., lamenta di non aver inoltrato le conclusioni scritte ritenendo che l'udienza si sarebbe svolta con trattazione orale, in quanto l'avviso di celebrazione dell'udienza dinanzi alla corte territoriale, notificato all'imputato e al difensore, non riportava alcuna indicazione in merito alla modalità di trattazione prevista dall'art. 23 del dl. n. 149 del 9 novembre 2020. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 582 cod pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello erroneamente ha qualificato come lesione quella che, in realtà, era la conseguenza di una percossa. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha correttamente valutato il narrato dell'imputato — il quale aveva riferito dell'aggressione subita dal Malvasi, riconducendo la sua condotta ad una mera reazione -, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod pen. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la condanna inflitta all'imputato sull'erroneo presupposto che all'epoca dei fatti il minimo edittale per il delitto di lesioni fosse di mesi quattro anziché di tre mesi di reclusione, sicchè, tenuto conto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta. 2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge e per inosservanza di norma processuale, lamenta l'avvenuta costituzione di parte civile del Comune di Pisticci, non legittimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Inoltre, va osservato che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). 3. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, che investe la mancata indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla corte territoriale della modalità di trattazione con il rito camerale ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. L'ignoranza della norma citata- secondo cui «[...] per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire» - non giustifica il legittimo affidamento nella difesa che, pertanto, avrebbe dovuto inoltrare le conclusioni scritte, salva la facoltà di articolare istanza di trattazione orale. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto di lesioni aggravate sulla base della certificazione medica nella quale è stata diagnosticata una "iperemia cutanea al livello della regione auricolo—nucale sinistra", compatibile con il narrato della vittima, che ha determinato una prognosi di guarigione di giorni uno con la quale il ricorrente non si confronta. 5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.I giudici di merito, con argomentazioni puntuali ed ineccepibili, hanno rappresentato sia le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di primo grado, sia i motivi per i quali non hanno ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod. pen., che hanno individuato nel racconto reso dalla vittima, nelle modalità e nel contesto nel quale la condotta dell'imputato si è articolata, nonché nello scopo finale della stessa, volta a punire il Malvasi colpevole di aver elevato una sanzione per sosta irregolare, tutte espressione dell'incapacità dell'imputato di rispettare le regole del vivere civile. 6. Privo di pregio è il quarto motivo. La corte territoriale si è allineata alla pena applicata dal primo giudice, alla cui quantificazione si è riportata. La circostanza che i giudici di appello abbiano ritenuto in motivazione che "la pena irrogata dal primo giudice corrisponde al minimo edittale" non ha alcuna incidenza sulla valutazione di congruità della stessa, posto che lo stesso giudice di primo grado, nell'individuare in mesi quattro di reclusione la pena da applicare per il delitto di lesioni, non ha affatto indicato, quale termine di riferimento, il limite minimo previsto dall'art. 582 cod. pen. 7. Manifestamente infondato è il quinto e ultimo motivo che involge la costituzione di parte civile del Comune di Pisticci. La giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato, in via generale, che la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile (Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, dep. 2017, Montefameglio, Rv. 269124; Sez. 2, n. 13244 del 07/03/2014, Lazzaro, Rv. 259560). Quanto, invece, alla necessaria valutazione di sussistenza del rapporto di causalità tra il danno cagionato e il fatto reato (Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482), il ricorrente non ha sollevato alcuna censura. 8. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi