CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2021
Cassazione n. 26341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto-, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 12/07/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in data 21/07/2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] Mirko alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Silverio alla pena di anni 2 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati rispettivamente contestati al capo di imputazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mirko lamenta, come unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità del ricorrente ed in ordine alla quantificazione della pena. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Silverio lamenta, come primo motivo di impugnazione, vizio di motivazione e violazione di legge art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della contestata recidiva. 4. Il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena in termini superiori al minimo edittale ed in ordine all'aumento per la continuazione. 5. Il ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla penale responsabilità è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01) 6. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso. I motivi riguardanti la recidiva e le attenuanti generiche sono meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, !ungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: mancanza di elementi favorevoli), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza ed escludendo di poter riconoscere le generiche esclusivamente in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente come espressamente previsto dal novellato art. 62 bis cod. pen. Quanto alla contestata applicazione della recidiva, questa risulta fondata su motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi, proprio per questi caratteri, insindacabile in questa sede avendo la Corte correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti anche eterogenei posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione. 7. Anche il secondo motivo di ricorso inerente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e del quantum dell'aumento a titolo di continuazione è manifestamente infondato perché del tutto generico. Questa Corte ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione della pena da parte dei giudici di merito. Assoluta genericità che contraddistingueva anche i motivi di appello proposti del ricorrente con conseguente inammissibilità degli stessi. Va rammentato che la graduazione della pena così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), illogicità che - nel caso di specie - non ricorre, trattandosi di pena determinata in misura prossima al minimo edittale. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il ricorrente, infine, lamenta la mancata motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione con il reato di cui alla lettera A) del capo di imputazione. Anche tale doglianza è manifestamente infondata per carenza di interesse. Sul punto va osservato che i giudici di merito hanno determinato un aumento non superiore a quello previsto dall'art. 81, comma quarto cod. proc. pen. in caso di recidiva reiterata e che, di conseguenza, stante l'espressa previsione normativa in ordine al quantum, non era necessaria alcuna motivazione in ordine alla concreta determinazione dell'aumento. 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe