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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18179/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' VISTA l'ordinanza in epigrafe, reiettiva del reciamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 26 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata in relazione al periodo 8 marzo 2013-8 settembre 2014, in quanto il MARINO era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18 ottobre 2018 per i reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi sino al 10 luglio 2014; RILEVATO che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, investito del reclamo, ha evidenziato che la condotta associativa del MARINO era stata contestata, nel giudizio d'interesse, come "perdurante", quindi coincidente con la data di emissione della sentenza di primo grado (10 luglio 2014) e collocata all'interno del periodo oggetto della richiesta di liberazione anticipata; che nella suddetta decisione di primo grado il MARINO veniva incluso nella "attuale" composizione del clan e "attualmente" gestiva una piazza di spaccio (pagg. 120-121 della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli), sicché la sua affiliazione, a differenza di quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARINO, interrottasi prima, doveva essere considerata perdurante fino alla data già indicata; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, censurando il provvedimento impugnato per aver riferito l'attualità della partecipazione del condannato alla data della sentenza di condanna di primo grado e non al momento del suo arresto, operato in data 8 marzo 2013, nonché per aver erroneamente attribuito al giudicante l'individuazione del momento di interruzione della condotta criminosa per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARINO, viceversa già cristallizzata, anche temporalmente, nei rispettivi capi d'accusa; CONSIDERATO che il ricorso si presenta, sull'elemento cruciale della cessazione della condotta associativa, meramente assertivo e, comunque, manifestamente infondato, avendo il Tribunale perugino fatto buon governo della regola giurisprudenziale, secondo la quale, in , tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118); che, in particolare, in relazione al ruolo di primo piano costantemente rivestito dal MARINO in ambito associativo, il giudice a quo ha escluso, con argomentare non manifestamente illogico, che la condotta dell'affiliato potesse ritenersi cessata in momento antecedente alla data di emissione della sentenza di primo grado, anche in ossequio al principio per cui il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661); RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' VISTA l'ordinanza in epigrafe, reiettiva del reciamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 26 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata in relazione al periodo 8 marzo 2013-8 settembre 2014, in quanto il MARINO era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18 ottobre 2018 per i reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi sino al 10 luglio 2014; RILEVATO che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, investito del reclamo, ha evidenziato che la condotta associativa del MARINO era stata contestata, nel giudizio d'interesse, come "perdurante", quindi coincidente con la data di emissione della sentenza di primo grado (10 luglio 2014) e collocata all'interno del periodo oggetto della richiesta di liberazione anticipata; che nella suddetta decisione di primo grado il MARINO veniva incluso nella "attuale" composizione del clan e "attualmente" gestiva una piazza di spaccio (pagg. 120-121 della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli), sicché la sua affiliazione, a differenza di quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARINO, interrottasi prima, doveva essere considerata perdurante fino alla data già indicata; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, censurando il provvedimento impugnato per aver riferito l'attualità della partecipazione del condannato alla data della sentenza di condanna di primo grado e non al momento del suo arresto, operato in data 8 marzo 2013, nonché per aver erroneamente attribuito al giudicante l'individuazione del momento di interruzione della condotta criminosa per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARINO, viceversa già cristallizzata, anche temporalmente, nei rispettivi capi d'accusa; CONSIDERATO che il ricorso si presenta, sull'elemento cruciale della cessazione della condotta associativa, meramente assertivo e, comunque, manifestamente infondato, avendo il Tribunale perugino fatto buon governo della regola giurisprudenziale, secondo la quale, in , tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118); che, in particolare, in relazione al ruolo di primo piano costantemente rivestito dal MARINO in ambito associativo, il giudice a quo ha escluso, con argomentare non manifestamente illogico, che la condotta dell'affiliato potesse ritenersi cessata in momento antecedente alla data di emissione della sentenza di primo grado, anche in ossequio al principio per cui il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661); RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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