CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• letto il ricorso (RG 6804/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, perché riposa su un motivo di ricorso declinato in modo del tutto generico, che si limita ad una mera affermazione della illogicità della motivazione e di sue carenze per mancato approfondimento dei temi oggetto di giudizio: risulta assente qualsivoglia doglianza specifica e o richiamo alla valutazione degli elementi di fatto suscettibili di censura; si tratta di ricorso inammissibile, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, viceversa, risulta congrua e non manifestamente illogica (v. sentenza impugnata, pag.3- 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dic P.Q.M