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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 17989/2026

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ppello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata;lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente limitatamenteal delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo e), commesso,nella veste di amministratore della fallita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal22 febbraio 2012 al fallimento, sottraendo i libri e le altre scritture contabili, cosìda non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.2.

Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi aun unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazionein relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e comma 2, l. fall, 192 e 546, comma1, lett. e), cod. proc. pen., rispetto al dolo specifico sotteso alla condottaascritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Nella fattispecie per cui è processo la decisione impugnata si è infattilimitata ad affermare che, stante l’obbligo in capo all’imputato, in ragione dellaqualifica rivestita, di tenere correttamente le scritture contabili, il dolo dellasottrazione/distruzione delle scritture poteva essere desunto dallaconsapevolezza del ricorrente che, con la sua condotta, avrebbe reso impossibilela ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della fallita.Tuttavia è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazionedelle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma dellaloro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa –nell’ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto allafraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dologenerico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650 – 01).La richiamata motivazione della pronuncia della Corte di appello, oltre aoperare una sorta di “commistione” tra le condotte, invece distinte come si èappena ricordato, previste dalla norma incriminatrice, omette di indicare glielementi dai quali sarebbe ritraibile il dolo specifico necessario per laconfigurabilità del reato.Nel caso in esame, vi è inoltre che all’imputato è stata contestata la solabancarotta documentale, e, dunque, sarebbe stata necessaria una motivazionec.d. rafforzata sul dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, stanteil venir meno del collegamento inferenziale tra i due reati, costituitodall’alterazione dei dati contabili o comunque dalla tenuta delle scritture in mododa non rendere possibile la ricostruzione della situazione economica dellasocietà, al fine di celare le condotte distrattive.Come noto, invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolopuò essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilitàdell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto lacondotta è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di attidepauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi,Rv. 283659).2.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata;lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente limitatamenteal delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo e), commesso,nella veste di amministratore della fallita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal22 febbraio 2012 al fallimento, sottraendo i libri e le altre scritture contabili, cosìda non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi aun unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazionein relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e comma 2, l. fall, 192 e 546, comma1, lett. e), cod. proc. pen., rispetto al dolo specifico sotteso alla condottaascritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Nella fattispecie per cui è processo la decisione impugnata si è infattilimitata ad affermare che, stante l’obbligo in capo all’imputato, in ragione dellaqualifica rivestita, di tenere correttamente le scritture contabili, il dolo dellasottrazione/distruzione delle scritture poteva essere desunto dallaconsapevolezza del ricorrente che, con la sua condotta, avrebbe reso impossibilela ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della fallita.Tuttavia è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazionedelle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma dellaloro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa –nell’ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto allafraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dologenerico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650 – 01).La richiamata motivazione della pronuncia della Corte di appello, oltre aoperare una sorta di “commistione” tra le condotte, invece distinte come si èappena ricordato, previste dalla norma incriminatrice, omette di indicare glielementi dai quali sarebbe ritraibile il dolo specifico necessario per laconfigurabilità del reato.Nel caso in esame, vi è inoltre che all’imputato è stata contestata la solabancarotta documentale, e, dunque, sarebbe stata necessaria una motivazionec.d. rafforzata sul dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, stanteil venir meno del collegamento inferenziale tra i due reati, costituitodall’alterazione dei dati contabili o comunque dalla tenuta delle scritture in mododa non rendere possibile la ricostruzione della situazione economica dellasocietà, al fine di celare le condotte distrattive.Come noto, invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolopuò essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilitàdell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto lacondotta è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di attidepauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi,Rv. 283659).2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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