Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2023
ECLI:EU:T:2023:69
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0077_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑77/22) (
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)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al piano per la ripresa e la resilienza presentato da uno Stato membro alla Commissione – Documenti prodotti da uno Stato membro – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5)
(v. punti 33, 34)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5)
(v. punti 35-40)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, c), 92 e 104; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3]
(v. punti 41-43)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro – Valutazione alla luce dei documenti richiesti nel contesto fattuale e temporale – Obbligo di verifica prima facie delle spiegazioni fornite – Applicazione ai documenti che costituiscono la fase iniziale dell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), e 2021/241]
(v. punti 55, 57, 61-63, 65, 66, 68, 70)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Fondatezza di una delle eccezioni – Carattere sufficiente per giustificare la decisione di diniego
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
(v. punti 73, 74)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
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GU C 138 del 28.3.2022
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