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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2023

ECLI:EU:T:2023:69
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0077_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑77/22) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al piano per la ripresa e la resilienza presentato da uno Stato membro alla Commissione – Documenti prodotti da uno Stato membro – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5) (v. punti 33, 34)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5) (v. punti 35-40)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, c), 92 e 104; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3] (v. punti 41-43)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro – Valutazione alla luce dei documenti richiesti nel contesto fattuale e temporale – Obbligo di verifica prima facie delle spiegazioni fornite – Applicazione ai documenti che costituiscono la fase iniziale dell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), e 2021/241] (v. punti 55, 57, 61-63, 65, 66, 68, 70)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Fondatezza di una delle eccezioni – Carattere sufficiente per giustificare la decisione di diniego (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 73, 74) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 138 del 28.3.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0077_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑77/22) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al piano per la ripresa e la resilienza presentato da uno Stato membro alla Commissione – Documenti prodotti da uno Stato membro – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5) (v. punti 33, 34) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5) (v. punti 35-40) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, c), 92 e 104; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3] (v. punti 41-43) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro – Valutazione alla luce dei documenti richiesti nel contesto fattuale e temporale – Obbligo di verifica prima facie delle spiegazioni fornite – Applicazione ai documenti che costituiscono la fase iniziale dell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), e 2021/241] (v. punti 55, 57, 61-63, 65, 66, 68, 70) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Fondatezza di una delle eccezioni – Carattere sufficiente per giustificare la decisione di diniego (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 73, 74) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 138 del 28.3.2022 .
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