CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14532/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata all’atto introduttivo del giudizio iscritto al n.2813/2022 R.G. del Tribunale di Brindisi; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi, depositata il 26 maggio 2023, comunicata il 30 maggio 2023,nel proc. n.2813 del 202 2 R.G. ; udìta la relazione della causa , svolta nella c amera di consiglio del 7 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o Oggetto: Regolamento di competenza– Modificazione della competenza per ragioni di connessione – A rt.34 c.p.c. – Pregiudizialità tecnica – Applicabilità – Sussistenza – Pregiudizialità logica – Applicabilità –Esclusione. C.C. 07/05/2024 r.g.n. 14532/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. con ricorso ex art. 702 - bis c od. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 4.319,60, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della messa in mora; l’attrice ha esposto che aveva versato la suddetta somma alla società convenuta al fine di accedere al c.d. bonus facciata , ovverosia all’opportunità, prevista dalla legge, di provvedere al rifacimento della facciata dell’immobile di proprietà mediante lo sconto in fattura del 90% praticato dall’impresa a ppa l ta t rice (con deposito dello stesso pres s o il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e ottenimento del relativo importo per il tramite di unistituto di credito anticipatario) e mediante il pagamento da parte del committente del 10% dell’importo dei lavori; la ricorrente ha soggiunto che, nell a fattispecie , la [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., in vista della stipulazione del contratto di appalto, aveva preventivato l’importo dei lavori nella somma complessiva di € 43.196,00 , ma, dopo avere incassato il 10% di tale importo (appunto, la somma di € 4.319,60), non aveva né concluso il contratto né dato s e guito all’ intenzione di iniziare i lavori; costituitasi in giudizio, la società convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale adìto in favore di quel la del G iudice di pace e, nel merito, ha invocato il rigetto della domanda , per essere documentalmenteprovata l’esistenza, tra le parti, di un contratto di appalto ; 2.con ordinanza del 26 maggio 2023, comunicata il 30 maggio 2023, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 9 maggio precedente – « preso atto che il valore della causa, che è stata iscritta a ruolo per un valore preciso(€ 4.319,60) radica la competenza del C.C. 07/05/2024 r.g.n. 14532/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace» – , ha accolto l’ eccezione sollevata dalla convenuta e ha dichiaratola propria incompetenza per valore, assegnando alle parti termine per la riassunzionedinanzi al Giudice di pace di Brindisi; 3.propone ricorso per regolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA]; non svolge attività difensiva la società [OSCURATO:PERSONA] l tiservice s.r.l.s.; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso C aterina I u rilli den uncia « Errata applicazione della norma di cui all’art. 34 c.p.c. e conseguente errata pronuncia di incompetenza dello stesso Tribunale adito per aver ritenuto, questo, competente il Giudice di Pace»; la ricorrente osserva che, a fronte di una domanda di ripetizione di indebito per mancanza della causa della dazione ( ovverosia , del contratto d’appalto), la società conven uta n e aveva, invece, in v ocato l’accertamento , chiedendoil rigetto della domanda sul presupposto dell’esistenza dell’ ap palto medesimo; avuto riguardo alla necessità di procedere a tale accertamento, avente ad oggettouna questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato e rientrante senz’altro, per valore, nella sua competenza, il Tribunale, facendo corretta applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ., avrebbe dovuto trattenere la causa,senza declinare la propria competenza in favore di quella delGiudice di pace; 2.il ricorso è manifestamente infondato; come correttamente osservato dal Procuratore G e nerale , l’art. 34 c od. proc. civ., che consente di risolvere le questioni pregiudiziali in via meramente incidentale, salvo che per legge o per esplicita domanda di una delle parti non sia necessario deciderle con efficacia di giudicato (nel qual C.C. 07/05/2024 r.g.n. 14532/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani caso soltanto si determina unamodificazione della competenza per ragioni di connessione) si applica alla sola pregiudizialità tecnica , non anche alla pregiudizialità logica; ricorre la prima quando la “questione” pregiudiziale , oltre ad investire un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, assume rilievo autonomo, trasformandosi da mera questione pregiudiziale in “causa pregiudiziale”, l’accertamento sulla quale proietta le sue conseguenze, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori delgiudizio, con la formazione della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata; da un lato, dunque, sul piano soggettivo, deve sussistere l’ interesse dell’ istante a far valere l'accertamento con efficacia autonoma, anche al di fuori del giudizio in corso; dall’altro lato, sul piano oggettivo, la formazione della cosa giudicata può aversi su un rapporto che, sebbene pregiudiziale, resta distinto e autonomo rispetto a quello che forma oggetto della causa principale , sebbene dipendente, con conseguente pericolo di contrasto tra giudicati (ex multis, cfr. Cass.06/03/2001, n.3248; Cass. 08/05/2004, n.8781; Cass.12/07/2005, n. 14578; Cass. 02/08/2007, n. 16995; Cass. 15/05/2019, n.12999); ricorre, invece, la pregiudizialità logica quando la questione “pregiudiziale” investe circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa ma non assume rilievo autonomo al di fuori della stessa; ciò, in particolare, nelle ipotesi –omologhe a quella di specie – in cui la questione dell’esistenza e della validità di un rapporto giuridico intercetta una circostanza che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio (Cass. 17/05/2018, n. 11754; Cass. 29/12/2021, n. 41895); solo nel caso della pregiu dizialità tecnica, ove per domanda di parte o disposizione di legge sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata , si può C.C. 07/05/2024 r.g.n. 14532/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani determinare, ove essa appartengaper materia o per valore alla competenza del giudice superiore, una modificazione della competenza per ragioni di connessione; nel ca so , invece, della pregiudizialità logica, la pronuncia di accertamento positivo o negativo del diritto , pur involgendo anche la questione logicamente pregiudiziale, non determina modificazioni della competenza ( Cass. 11/05/2010, n. 11360; Cass. 21/12/2011, n. 27932; Cass.16/03/2016, n. 5229); nella vicenda in esame, la questione relativa all a (non) sussistenza d el contratto di appalto era legat a da nesso di mera pregiudiz ialità logica rispettoal diritto restitutorio azionato da [OSCURATO:PERSONA] , la quale non aveva proposto la domanda autonoma di accertamento negativo del detto contratto; correttamente, pertanto, la competenzaper valore è stata determinata con riguardo all’importo del credito restitutorio azionato, non ven endo in considerazione una causa accessoria avvinta alla principale da connessione per pregiudizialitàidonea a determinare una modificazione della competenza ai sensi dell’art.34 cod. proc. civ.; il ricorso per regolamento di competenza va , dunque, rigettato , dovendosi dichiarare la competenza del Giudice di pace di Brindisi, con assegnazione alle parti del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione; 3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento , stante l’indefensiodella parte intimata; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 14532/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Brindisi; assegna alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisd