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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19267/2026

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bile LiuzziGennaro, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ilquale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO1 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026MONET s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 155/2025, depositato il29/5/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] MONET, sulla base del contratto difinanziamento sottoscritto il 1/2/2022, con erogazione, il 2/2/2022,della somma di euro 326.086,00, presentava domanda diammissione al passivo nel fallimento della CAGI, per la somma dieuro 76.086,75, oltre interessi, salvo il credito di MCC di euro260.868,80, con privilegio generale, in virtù della surroga del Fondoex art. 8-bis legge n. 3 del 2015.2.

Il curatore proponeva l’esclusione del credito.3.

Il giudice delegato rigettava la domanda.4.

Avverso il decreto del giudice delegato presentava opposizioneallo stato passivo la MONET, deducendo che, in caso di colpa nellavalutazione del merito creditizio, il contratto di finanziamento nonera nullo, non trattandosi di vizio attinente alla struttura o alcontenuto del contratto.In ogni caso, osservava che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la mandatariaMONET, aveva diligentemente verificato il merito creditizio della2 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026CAGI, in conformità agli standard operativi del sistema diriferimento, utilizzando le informazioni direttamente disponibili.5.

Si costituiva la curatela chiedendo: accertarsi che il mutuo congaranzia statale era nullo per violazione, diretta o indiretta, dell’art.39, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 107 T.F.U.E.;accertare in via incidentale l’esistenza dei fatti di reato; in subordineaccertare l’inefficacia del mutuo e della collegata garanzia statale aisensi e per gli effetti degli articoli 2901 c.c. e 165 CCII; per effettodell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dichiarare chealcuna somma poteva essere ammessa passivo.6.

Il tribunale di Napoli, con decreto n. 155/2025, depositato il29/5/2025, accoglieva l’opposizione.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunaleevidenziava che la curatela non aveva «fornito la prova che la bancaconoscesse o avrebbe potuto conoscere, usando la diligenzaqualificata propria del bonus argentarius, lo stato di decozione o,comunque, secondo una valutazione levior di crisi da inibire laconcessione del finanziamento assistito dalla garanzia statale».Per il tribunale, dunque, la banca aveva correttamente procedutoalla verifica del merito creditizio di CAGI, in quanto «[l]e dichiarazionidei redditi e i bilanci di esercizio prodotti dalla società richiedentenon facevano trapelare l’esistenza di un conclamato ed irreversibilestato di crisi e dell’insolvenza, conoscibile ai terzi (anche se soggettispecializzati) tale da non superare il vaglio del merito creditizio, edanzi deponevano per la rappresentazione di una società equilibratadal punto di vista patrimoniale/finanziaria».Aggiungeva il tribunale che la falsità delle dichiarazioni prodotte(dichiarazioni dei redditi e bilanci) rispetto a quelle depositate pressol’Agenzia delle entrate non poteva essere conosciutadall’intermediario che, tra l’altro, non aveva accesso al cassetto3 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026fiscale della società richiedente; da ciò conseguiva l’inammissibilitàdella querela di falso presentata in via incidentale dalla curatela, inquanto l’accertamento della falsità non avrebbe influito sull’esito delgiudizio.Inoltre, i bilanci prodotti da CAGI non potevano essereriscontrati, trattandosi di società di persone, in regime di contabilitàordinaria, non soggetta all’obbligo di deposito di bilancio presso ilregistro delle imprese.Chiosava il tribunale che la banca non avrebbe potutointercettare la falsità delle dichiarazioni e dei bilanci, in quanto «pareche alcun disallineamento è dato rinvenire».Neppure le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] sconsigliavanol’erogazione.Ma, soprattutto, per quel che qui effettivamente rileva, per iltribunale «non appariva necessario da parte della banca richiedereal cliente ed esaminare il certificato dei carichi pendenti risultante alsistema informativo dell’anagrafe tributaria o il Durc ai finidell’istruttoria della pratica di concessione del finanziamento edell’esame della meritevolezza dell’imprenditore richiedente».In effetti - ammetteva tribunale -che sussisteva una posizionedebitoria nei confronti dell’Agenzia delle entrate molto differente, inpeius, rispetto a quanto rappresentato dalla società in seno ai bilanci,trattandosi di un «elevatissimo indebitamento tributario eprevidenziale taciuto dal bilancio al 31/12/2021, tale da farle perderel’intero capitale sociale, da rendere negativo il patrimonio netto dellasocietà e da farne risultare l’invincibile decozione tale da inibire lastipula di qualsivoglia finanziamento oltre che, senz’altro, l’accessoalla garanzia statale».Tuttavia - proseguiva il giudice di merito - la richiesta delcertificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo4 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’anagrafe tributaria «non sembrava essere suggerita nel caso inesame dalla sussistenza di ulteriori indici di crisi».Era esclusa la sussistenza di una condotta abusiva da parte dellabanca, non avendo la curatela attrice fornito prove sulla conoscenzada parte dell’istituto di credito della situazione di decozione di crisidel mutuatario al momento della concessione del finanziamento.Risultava altrettanto decisiva l’affermazione per cui la richiestaed acquisizione del certificato dei carichi pendenti e del Durc «nonpoteva ritenersi doverosa in ragione dell’assenza di indici significatividi inattendibilità dei dichiarativi e dei bilanci».7.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laliquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamenteresponsabile [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria.8.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., depositandoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.), in relazione all’art. 1176, secondo comma, c.c.».Si chiede la cassazione del decreto in quanto il tribunale haaffermato, in via generale, che la consultazione del certificato deicarichi pendenti risultante al sistema informativo dell’anagrafetributaria e del Durc non rappresenta un obbligo cui la banca è tenutanell’istruttoria dei mutui agevolati dalla garanzia pubblica, a meno diparticolarità non esistenti nel caso specifico.Il giudizio di diligenza professionale costituisce, per la ricorrente,un’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramentefattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla parte mobiledella relativa nozione che il legislatore ha voluto tale «per adeguarla5 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026ad un determinato contesto storico-sociale», con la conseguenza chesi tratta di giudizio di diritto, e come tale censurabile in sede dilegittimità, ove si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamentoe con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale checoncorrono con detti principi a comporre diritto vivente.Peraltro, è lo stesso tribunale ad ammettere che la società avevaaccumulato un elevatissimo indebitamento tributario e previdenzialetaciuto dal bilancio al 31/12/2021, tale da farle perdere l’interocapitale sociale, da rendere negativo il patrimonio netto della societàe da farne risultare l’invincibile decozione.Pertanto, se la CAGI avesse correttamente e «doverosamente»tenuto conto delle pretese tributarie ed erariali nelle scritturecontabili e nella predisposizione del bilancio, si sarebbe certificatal’insolvenza e lo stato di dissesto nel quale la società già versava.Allo stesso modo, se la Art SGr avesse chiesto di acquisireinformazioni in ordine all’esposizione tributaria e previdenziale dellaCAGI, si sarebbe resa conto, quanto meno, del fatto che dettaesposizione tributaria non trovava riscontro nei documenti chel’impresa aveva consegnato.Era però erronea l’affermazione del tribunale per cui, inmancanza di ulteriori elementi, quali ad esempio iscrizioni asofferenza in CR, protesti, precedenti ritardi, o inadempimenticontrattuali nei confronti della banca, «non appariva necessario daparte della banca richiedere al cliente ed esaminare il certificato deicarichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’AnagrafeTributaria o il Durc».Per la ricorrente, dunque, il certificato dei carichi pendentitributari e il Durc «dovevano costituire oggetto di immediatarichiesta e analisi e la loro acquisizione non poteva e doveva essererimessa ad un’indagine di secondo livello meramente eventuale».6 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026La diligenza professionale della banca, di cui all’art. 1176,secondo comma, c.c., doveva essere rapportata al caso concreto, e,nella specie, alla circostanza che l’attività di concessione del credito,da un lato, non costituiva mero affare privato tra le stesse parti delcontratto, e, dall’altro, poiché il finanziamento coinvolgeva lagaranzia pubblica, maggiore doveva essere l’attenzione della bancavalutare la sussistenza del merito creditizio.Dal punto di vista normativo la ricorrente richiama il decreto delMinistero dell’industria del commercio del 31/5/1999, n. 248, chefissa i criteri e le modalità per la concessione della garanzia, maesclusivamente alle imprese «sane», per le quali va accertata lapossibilità di far fronte agli impegni finanziari e per le quali è richiestol’intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.Richiama il regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di Stato, cheprevede che l’intermediario finanziario e il gestore del fondo devonoagire con la «diligenza di un gestore professionale».Viene espressamente fatto riferimento alle linee guida EBA([OSCURATO:PERSONA]) che danno rilevanza prioritariamenteal «flusso di cassa generato dall’impresa nell’esercizio delleoperazioni ordinarie».Di qui l’obbligo per Art SGr «di chiedere di default e in viaincondizionata all’aspirante prenditrice di procacciare documenti dinon complessa elaborazione quali il Durc e il certificato unico deicarichi tributari pendenti», avendo il tribunale violato o falsamenteapplicato l’art. 1176, secondo comma, c.c., avendo «compiuto unavalutazione in contrasto con il documento EBA, nella parte in cuirichiama le migliori prassi e la vigilanza regolamentare», oltre chegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.Peraltro, anche in base alla circolare BI (Banca d’Italia) l’interoprocesso di gestione del rischio di credito di controparte va studiato7 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026e periodicamente sottoposto a verifica, con acquisizione di «tutta ladocumentazione necessaria per un’adeguata valutazione delprenditore sotto il profilo patrimoniale e reddituale».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdel decreto per motivazione illogica o, comunque, meramenteapparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La motivazione del decreto del tribunale sarebbe meramenteapparente, avendo malamente applicato la «massima di comuneesperienza nel settore della crisi di impresa», per cui «l’impresa incrisi si autofinanzia di sovente ai danni degli enti di previdenza edell’erario e omette di darne evidenza nelle scritture contabili e neibilanci».3.

Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della«nullità del decreto decisorio per omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Nuovamente la ricorrente indulge sulla precedente prospettivaimpugnatoria, «ma dall’angolo prospettico dell’art. 360 n. 5», perchéil tribunale avrebbe «omesso l’esame della massima di comuneesperienza nel settore della crisi di impresa» già indicato inprecedenza.4.

Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«nullità del decreto decisorio per motivazione totalmente illogica o,comunque, meramente apparente, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».Il tribunale avrebbe «banalizzato i controlli che Art SGr avrebbepotuto e dovuto svolgere», non tenendo conto dei poteri che ad essafacevano capo e dei criteri prudenziali che avrebbero dovutodeterminare l’ente al rigetto della domanda di finanziamento.8 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per la ricorrente si trattava di falsi grossolani, in relazione alledichiarazioni dei redditi ed alla predisposizione dei bilanci consegnatidalla CAGI alla MONET.Da un lato, infatti, il tribunale si è limitato ad affermare che «pareche alcun disallineamento è dato rinvenire» tra i documenti prodotti.Di contro, i disallineamenti effettivamente esistevano, essendosufficiente osservare che il modello unico 2021, per l’anno 2020,evidenziava un totale patrimoniale attivo di euro 2.106.825,00 ed untotale patrimoniale passivo di euro 2.106.825,00, mentre il correlatoprospetto di esercizio al 31/12/2020, sommando le varie macro voci,determinava un totale passivo di euro 2.282.756,00, difforme sia daltotale dell’attivo, sia dai dati presenti nel modello unico 2021 inpossesso della MONET e di Art SGr.Inoltre nel modello unico 2021, riferito all’anno 2020, in possessodi MONET e Art SGr, si rilevavano debiti verso banche esigibili entrol’esercizio, per euro 983.442,00 e oltre l’esercizio successivo per unimporto di euro 0, mentre tali dati non erano allineati «sia allacentrale rischi della CAGI», che disponeva debiti verso banche pari,a novembre 2021, a complessivi euro 1.069.030 e, soprattutto, alprospetto di esercizio al 31/12/2020, ove per i finanziamenti amedio/lungo termine bancari si indicavano euro 641.700,59.Inoltre, il tribunale avrebbe «congetturato in modo irragionevoleed illogico che Art SGr non avesse modo di verificare i dati chel’aspirante prenditrice le propinava».Ben avrebbe potuto l’Art SGr superare gli impedimenti, avendo ilknow how specialistico, il contatto con il cliente e il potere, anchesolo di fatto, di richiedere informazioni e documenti per portare atermine l’istruttoria dei fidi.9 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/20265.

Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «nullità deldecreto decisorio per motivazione perplessa e meramenteapparente, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Con una motivazione meramente apparente il tribunale avrebbeescluso l’esistenza delle discrasie e dei disallineamenti denunciatidalla curatela della liquidazione giudiziale.I disallineamenti erano però presenti nei documenti in possessodella MONET.6.

Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «nullità deldecreto decisorio per travisamento di fatti probatori sostanzialidecisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.».In via condizionata al mancato accoglimento del quinto motivo,si censura la decisione impugnata per avere il tribunale travisato ifatti processuali e sostanziali rappresentati «dalle discrasie e daidisallineamenti oggettivamente presenti tra le dichiarazioni deiredditi di bilanci esaminati da Art SGr nell’istruttoria del mutuo eprodotto in giudizio della MONET e tra le dichiarazioni dei redditi e lerisultanze della centrale rischi del pari esaminati da Art SGr».7.

Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la «nullità deldecreto decisorio per omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.».In sostanza, per la ricorrente il tribunale non avrebbe tenutoconto che il documento DCSR ([OSCURATO:PERSONA]), per iltriennio 2021-2023, essenziale ai fini dell’erogabilità delfinanziamento, si sviluppava su «utili di esercizio farlocchi».La ricorrente evidenzia che il DSCR manifestava un risultatosuperiore ad 1, indispensabile per consentire l’erogazione delfinanziamento; ma ciò solo in quanto riportava un utile di esercizio10 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026per l’anno 2021 di euro 352.034,00, a dispetto della situazionecontabile 2021, anch’essa poco credibile, in possesso della banca,che rilevava un utile di euro 64.765,00.Il DSCR, non esaminato dal tribunale, riportava un utile diesercizio di previsione per gli anni 2022 e 2023 pari, rispettivamente,ad euro 385.148,00 e ad euro 395.901,00, «totalmente non in lineacon i dati in possesso di Art SGr» che evidenziavano, invece, iseguenti numeri: utile di esercizio 2019, euro 60.706; utile diesercizio 2020, euro

55.168.8. I motivo primo e quinto, che vanno esaminati congiuntamenteper ragioni di stretta connessione, sono fondati nei termini cheseguono.8.1.

Si premette che il primo motivo è ammissibile in quantoarticolato come violazione di legge, vertendosi in tema di clausolagenerale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., poiché il giudizio didiligenza professionale, riferito ad una banca, compiuto dal giudicedi merito per integrare il parametro generale contenuto nellapredetta «norma elastica», costituisce l’esito dell’attività diinterpretazione della norma, dando concretezza a quella «partemobile» della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarlaad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinatesituazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori(Cass., n. 8047 del 2019, poi richiamata in Cass., 10 febbraio 2021,n. 3649; Cass. n. 27795 del 2022).8.2.

Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazioneè censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principidell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nellarealtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il dirittovivente (Cass., n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non11 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, macontenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto aquegli standard, conformi ai valori dell’ordinamento (Cass., n. 505del 2011).9.

Va riassunto il quadro normativo in ordine alla disciplinasottesa alla valutazione del merito creditizio per la concessione difinanziamenti alle imprese da parte di istituti di credito, sia conrifermento alla normativa comunitaria che a quella nazionale.9.1.

Quanto alla disciplina unionale, l’art. 21, comma 15 (poicomma 16) del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del17/6/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato)prevede che «[g]li intermediari finanziari sono gestiti secondo unalogica commerciale.

Questa condizione si ritiene soddisfatta sel’intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per ilfinanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenticondizioni: a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buonafede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare iconflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e lavigilanza regolamentare».L’art. 21, comma 15 (prima era il comma 14), del regolamentocitato, nella versione modificata nel 2023, specifica ancora conmaggiore cura i doveri degli istituti di credito che possono erogareaiuti al finanziamento del rischio, con riferimento alle PMI.In particolare, si prevedono tre differenti direttive: «a) lo Statomembro o l’entità incaricata dell’attuazione della misura prevedonouna procedura di due diligence onde assicurare una strategia diinvestimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell’attuazionedella misura per il finanziamento del rischio, ivi compresoun’adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di12 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026conseguire redditività economica ed efficienza in termini didimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio diinvestimento; b) gli investimenti per il finanziamento del rischioconcessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendalesostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti,sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante lasostenibilità finanziaria; c) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.10.

Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia diconcessione e monitoraggio dei prestiti, da parte di EBA (EuropeanBanking Authority), si occupa espressamente, nella sezione 5, delle«procedure per la concessione di prestiti», segnalando, quanto allavalutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, mediee grandi imprese, che «gli enti dovrebbero avere a disposizione eutilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari eadeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità del prestito,se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flusso di cassa; c.posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite ingaranzia e le passività potenziali; d. modello di business e, se delcaso, struttura aziendale; e. piani aziendali supportati da proiezionifinanziarie; f. garanzia reale (per i prestiti garantiti); g. fattori diNella sezione 5, n. 88, si prevede che «[s]e le informazioni e idati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditoridovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal clientee/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti».Inoltre, nella sezione 8 Framework di monitoraggio si sottolineal’importanza dell’aggiornamento delle informazioni («gli entidovrebbero disporre di un framework di monitoraggio solido edefficace, supportato da un’adeguata infrastruttura di dati, per13 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026assicurare che le informazioni relative alle loro esposizione al rischiodi credito, ai clienti e alle garanzie reali siano pertinenti aggiornate,e che la segnalazione esterna sia affidabile, completa, aggiornata etempestiva»).Ciò che più rileva, ai fini della decisione della presentecontroversia è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA – Informazionie dati per la valutazione del merito creditizio.10.1.

Si prevede, con riferimento ai prestiti a microimprese,piccole, medie e grandi imprese, la rilevanza essenziale dellaposizione fiscale del soggetto che deve ricevere finanziamento.Si stabilisce, infatti, nell’Allegato 2, lettera b, che, ai fini dellaconcessione del finanziamento e della valutazione del meritocreditizio, sono indispensabili:[…]4.

Relazione/prospetto di anzianitàdei crediti;

5. Piano aziendale sia per il cliente che in relazione allafinalità del prestito;

6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale,conto economico, flusso di cassa);

7. Evidenza dei pagamenti fiscalie delle passività fiscali;

8. Dati dei registi dei crediti e degli ufficicrediti, contenenti quantomeno informazioni sulle passivitàfinanziarie e sugli arretrati di pagamento».Tali caratteristiche della verifica del merito creditizio sono entratein vigore il 30/6/2021 (pag. 8 di EBA 29 maggio 2020, data diapplicazione, sezione 3, n. 18) ed il contratto in esame è statostipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].10.2.

È sufficiente osservare che la Banca d’Italia, con nota n. 13del 20/7/2021, ha previsto la «Attuazione degli orientamentidell’autorità bancaria europea in materia di concessione emonitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06)», che assumono «valoredi orientamenti di vigilanza».10.3.

Trattasi, peraltro, di principi generali che trovanoapplicazione non soltanto nel settore delle banche e degli14 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026intermediari finanziari, ma anche con riferimento alle società digestione del risparmio pubblico, come nella specie, trattandosi distandard valutativi esistenti nella realtà sociale.11.

Sotto il profilo della normativa nazionale, anche secondaria,non può non farsi riferimento alla circolare della Banca d’Italia n. 285del 17/12/2013, che, con riferimento alla valutazione del rischio dicredito (Allegato A n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisceche «[l]’intero processo di gestione del rischio di credito e dicontroparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione,controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisionedelle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio,interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione egestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dalregolamento interno ed essere periodicamente sottoposto averifica».

Inoltre, si sottolinea che, nella fase istruttoria, «le bancheacquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuareun’adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto ilprofilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione delrischio assunto».Con l’aggiunta per cui «[l]e procedure di sfruttamento delleinformazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello diaffidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di credit scoring e/odi rating)».11.1.

Va richiamato anche il provvedimento del 19/1/2015 dellaBanca d’Italia in tema di «[m]odifica del regolamento congiunto inmateria di organizzazione e procedure degli intermediari cheprestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio,adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 successivemodificazioni», che delinea la struttura del «sistema dei controlli»,quale «[…]insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi15 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione dellestrategie e politiche aziendali, all’efficienza e all’efficacia dei processiaziendali, al mantenimento dell’affidabilità e sicurezza delleinformazioni aziendali e delle procedure informatiche e allaidentificazione, misurazione o valutazione, prevenzione odi mercato, di credito, operativi e reputazionali».11.2. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha diramato unaraccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegnoeconomico predisposte dal governo per l’emergenza Covid-19,chiarendo che «[p]er quanto concerne in particolare i finanziamentialle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmentemirare a fornire alle imprese della provvista necessaria per far fronteai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani diristrutturazione industriale e produttiva.

Le banche dovranno quinditenere conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela,oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementiinformativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti ifinanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nellafase di monitoraggio dello stesso».12.

Pertanto, non è coerente con la normativa primaria esecondaria in tema di valutazione del merito creditizio, ed è ancheintrinsecamente contraddittoria, la tesi del tribunale di Napoli che hareputato (e reputa) in sé non necessaria la produzione del certificatodei carichi fiscali pendenti e del Durc, ai fini dell’istruttoria dellapratica di concessione del finanziamento.

La valutazione si basa sulfatto che, da un lato, «le dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizioprodotti […] non facevano trapelare l’esistenza di un conclamato edirreversibile stato di crisi ed insolvenza, conoscibile a terzi» e,dall’altro, che «alcun disallineamento è dato rinvenire tra la16 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiarazione dei redditi ed i bilanci prodotti in sede istruttoria daCAGI».Tale rigida e perentoria affermazione non è giustificata.Non può ritenersi che vi sia sempre ed in ogni circostanza unesonero assoluto dell’istituto di credito dall’obbligo di acquisireinformazioni sulla posizione fiscale del richiedente il finanziamento,ove siano prodotti bilanci e dichiarazioni dei redditi allineati tra loroe quindi formalmente ineccepibili.È noto, infatti, che, per il principio di «derivazione» di cui all’art.83 TUIR, le dichiarazioni dei redditi «derivano» proprio dai dati dibilancio, sicché la perfetta corrispondenza dei dati contabili tra talidocumenti è inevitabile e non può certo rafforzare il convincimentodel finanziatore in ordine al buon esito della verifica del meritocreditizio.L’affermazione del tribunale – oltre a rasentare l’apparenza nellaconfusione tra le nozioni di bilancio e di dichiarazioni dei redditi –risulta cioè erronea proprio per la sua drastica assolutezza.In realtà, se è vero che la banca non è tenuta sempre adacquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti – per esempio incaso di richiesta di finanziamento anche di importo minimo -, nonpuò tuttavia escludersi che vi siano ipotesi in cui talunidisallineamenti o discrasie rinvenibile nei dati contabili comportinoun maggior scrupolo valutativo del soggetto che eroga ilfinanziamento.Senza contare che (e qui si innesta la contraddittorietà e la nonplausibilità della motivazione del decreto impugnato), a seguire finoin fondo il ragionamento del tribunale, l’acquisizione di ulterioriinformazioni, anche di natura fiscale, vi sarebbe solo se trapeli daibilanci e dalle dichiarazioni dei redditi «l’esistenza di un conclamatoed irreversibile stato di crisi ed insolvenza» oppure se fossero17 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026presenti «rilevanti segnalazioni CR, protesti, procedure esecutive»;ma in tal caso il finanziamento non potrebbe in nessun caso essereerogato (in presenza di insolvenza ormai conclamata), restandoirrilevanti quindi gli approfondimenti in tema fiscale.13.

Il tribunale, allora, ha falsamente applicato l’art. 1176,secondo comma, c.c., attraverso l’affermazione secca e apoditticadell’esonero integrale degli istituti di credito – in ogni caso e sempre- dall’obbligo di procedere all’acquisizione, nel corso dell’istruttoria,anche della documentazione fiscale sol perché i dati di bilanciocorrispondano a quelli delle dichiarazioni dei redditi (il che è cosaovvia per il principio di derivazione).14.

I restanti motivi sono assorbiti.15.

Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato con rinvioal tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.

Iltribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti; cassa il decreto impugnato, in ordine ai motivi accolti, conrinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente18 RG n. 15025/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bile LiuzziGennaro, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ilquale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO1 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026MONET s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 155/2025, depositato il29/5/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] MONET, sulla base del contratto difinanziamento sottoscritto il 1/2/2022, con erogazione, il 2/2/2022,della somma di euro 326.086,00, presentava domanda diammissione al passivo nel fallimento della CAGI, per la somma dieuro 76.086,75, oltre interessi, salvo il credito di MCC di euro260.868,80, con privilegio generale, in virtù della surroga del Fondoex art. 8-bis legge n. 3 del 2015.2. Il curatore proponeva l’esclusione del credito.3. Il giudice delegato rigettava la domanda.4. Avverso il decreto del giudice delegato presentava opposizioneallo stato passivo la MONET, deducendo che, in caso di colpa nellavalutazione del merito creditizio, il contratto di finanziamento nonera nullo, non trattandosi di vizio attinente alla struttura o alcontenuto del contratto.In ogni caso, osservava che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la mandatariaMONET, aveva diligentemente verificato il merito creditizio della2 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026CAGI, in conformità agli standard operativi del sistema diriferimento, utilizzando le informazioni direttamente disponibili.5. Si costituiva la curatela chiedendo: accertarsi che il mutuo congaranzia statale era nullo per violazione, diretta o indiretta, dell’art.39, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 107 T.F.U.E.;accertare in via incidentale l’esistenza dei fatti di reato; in subordineaccertare l’inefficacia del mutuo e della collegata garanzia statale aisensi e per gli effetti degli articoli 2901 c.c. e 165 CCII; per effettodell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dichiarare chealcuna somma poteva essere ammessa passivo.6. Il tribunale di Napoli, con decreto n. 155/2025, depositato il29/5/2025, accoglieva l’opposizione.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunaleevidenziava che la curatela non aveva «fornito la prova che la bancaconoscesse o avrebbe potuto conoscere, usando la diligenzaqualificata propria del bonus argentarius, lo stato di decozione o,comunque, secondo una valutazione levior di crisi da inibire laconcessione del finanziamento assistito dalla garanzia statale».Per il tribunale, dunque, la banca aveva correttamente procedutoalla verifica del merito creditizio di CAGI, in quanto «[l]e dichiarazionidei redditi e i bilanci di esercizio prodotti dalla società richiedentenon facevano trapelare l’esistenza di un conclamato ed irreversibilestato di crisi e dell’insolvenza, conoscibile ai terzi (anche se soggettispecializzati) tale da non superare il vaglio del merito creditizio, edanzi deponevano per la rappresentazione di una società equilibratadal punto di vista patrimoniale/finanziaria».Aggiungeva il tribunale che la falsità delle dichiarazioni prodotte(dichiarazioni dei redditi e bilanci) rispetto a quelle depositate pressol’Agenzia delle entrate non poteva essere conosciutadall’intermediario che, tra l’altro, non aveva accesso al cassetto3 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026fiscale della società richiedente; da ciò conseguiva l’inammissibilitàdella querela di falso presentata in via incidentale dalla curatela, inquanto l’accertamento della falsità non avrebbe influito sull’esito delgiudizio.Inoltre, i bilanci prodotti da CAGI non potevano essereriscontrati, trattandosi di società di persone, in regime di contabilitàordinaria, non soggetta all’obbligo di deposito di bilancio presso ilregistro delle imprese.Chiosava il tribunale che la banca non avrebbe potutointercettare la falsità delle dichiarazioni e dei bilanci, in quanto «pareche alcun disallineamento è dato rinvenire».Neppure le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] sconsigliavanol’erogazione.Ma, soprattutto, per quel che qui effettivamente rileva, per iltribunale «non appariva necessario da parte della banca richiedereal cliente ed esaminare il certificato dei carichi pendenti risultante alsistema informativo dell’anagrafe tributaria o il Durc ai finidell’istruttoria della pratica di concessione del finanziamento edell’esame della meritevolezza dell’imprenditore richiedente».In effetti - ammetteva tribunale -che sussisteva una posizionedebitoria nei confronti dell’Agenzia delle entrate molto differente, inpeius, rispetto a quanto rappresentato dalla società in seno ai bilanci,trattandosi di un «elevatissimo indebitamento tributario eprevidenziale taciuto dal bilancio al 31/12/2021, tale da farle perderel’intero capitale sociale, da rendere negativo il patrimonio netto dellasocietà e da farne risultare l’invincibile decozione tale da inibire lastipula di qualsivoglia finanziamento oltre che, senz’altro, l’accessoalla garanzia statale».Tuttavia - proseguiva il giudice di merito - la richiesta delcertificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo4 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’anagrafe tributaria «non sembrava essere suggerita nel caso inesame dalla sussistenza di ulteriori indici di crisi».Era esclusa la sussistenza di una condotta abusiva da parte dellabanca, non avendo la curatela attrice fornito prove sulla conoscenzada parte dell’istituto di credito della situazione di decozione di crisidel mutuatario al momento della concessione del finanziamento.Risultava altrettanto decisiva l’affermazione per cui la richiestaed acquisizione del certificato dei carichi pendenti e del Durc «nonpoteva ritenersi doverosa in ragione dell’assenza di indici significatividi inattendibilità dei dichiarativi e dei bilanci».7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laliquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamenteresponsabile [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria.8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., depositandoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.), in relazione all’art. 1176, secondo comma, c.c.».Si chiede la cassazione del decreto in quanto il tribunale haaffermato, in via generale, che la consultazione del certificato deicarichi pendenti risultante al sistema informativo dell’anagrafetributaria e del Durc non rappresenta un obbligo cui la banca è tenutanell’istruttoria dei mutui agevolati dalla garanzia pubblica, a meno diparticolarità non esistenti nel caso specifico.Il giudizio di diligenza professionale costituisce, per la ricorrente,un’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramentefattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla parte mobiledella relativa nozione che il legislatore ha voluto tale «per adeguarla5 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026ad un determinato contesto storico-sociale», con la conseguenza chesi tratta di giudizio di diritto, e come tale censurabile in sede dilegittimità, ove si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamentoe con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale checoncorrono con detti principi a comporre diritto vivente.Peraltro, è lo stesso tribunale ad ammettere che la società avevaaccumulato un elevatissimo indebitamento tributario e previdenzialetaciuto dal bilancio al 31/12/2021, tale da farle perdere l’interocapitale sociale, da rendere negativo il patrimonio netto della societàe da farne risultare l’invincibile decozione.Pertanto, se la CAGI avesse correttamente e «doverosamente»tenuto conto delle pretese tributarie ed erariali nelle scritturecontabili e nella predisposizione del bilancio, si sarebbe certificatal’insolvenza e lo stato di dissesto nel quale la società già versava.Allo stesso modo, se la Art SGr avesse chiesto di acquisireinformazioni in ordine all’esposizione tributaria e previdenziale dellaCAGI, si sarebbe resa conto, quanto meno, del fatto che dettaesposizione tributaria non trovava riscontro nei documenti chel’impresa aveva consegnato.Era però erronea l’affermazione del tribunale per cui, inmancanza di ulteriori elementi, quali ad esempio iscrizioni asofferenza in CR, protesti, precedenti ritardi, o inadempimenticontrattuali nei confronti della banca, «non appariva necessario daparte della banca richiedere al cliente ed esaminare il certificato deicarichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’AnagrafeTributaria o il Durc».Per la ricorrente, dunque, il certificato dei carichi pendentitributari e il Durc «dovevano costituire oggetto di immediatarichiesta e analisi e la loro acquisizione non poteva e doveva essererimessa ad un’indagine di secondo livello meramente eventuale».6 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026La diligenza professionale della banca, di cui all’art. 1176,secondo comma, c.c., doveva essere rapportata al caso concreto, e,nella specie, alla circostanza che l’attività di concessione del credito,da un lato, non costituiva mero affare privato tra le stesse parti delcontratto, e, dall’altro, poiché il finanziamento coinvolgeva lagaranzia pubblica, maggiore doveva essere l’attenzione della bancavalutare la sussistenza del merito creditizio.Dal punto di vista normativo la ricorrente richiama il decreto delMinistero dell’industria del commercio del 31/5/1999, n. 248, chefissa i criteri e le modalità per la concessione della garanzia, maesclusivamente alle imprese «sane», per le quali va accertata lapossibilità di far fronte agli impegni finanziari e per le quali è richiestol’intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.Richiama il regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di Stato, cheprevede che l’intermediario finanziario e il gestore del fondo devonoagire con la «diligenza di un gestore professionale».Viene espressamente fatto riferimento alle linee guida EBA([OSCURATO:PERSONA]) che danno rilevanza prioritariamenteal «flusso di cassa generato dall’impresa nell’esercizio delleoperazioni ordinarie».Di qui l’obbligo per Art SGr «di chiedere di default e in viaincondizionata all’aspirante prenditrice di procacciare documenti dinon complessa elaborazione quali il Durc e il certificato unico deicarichi tributari pendenti», avendo il tribunale violato o falsamenteapplicato l’art. 1176, secondo comma, c.c., avendo «compiuto unavalutazione in contrasto con il documento EBA, nella parte in cuirichiama le migliori prassi e la vigilanza regolamentare», oltre chegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.Peraltro, anche in base alla circolare BI (Banca d’Italia) l’interoprocesso di gestione del rischio di credito di controparte va studiato7 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026e periodicamente sottoposto a verifica, con acquisizione di «tutta ladocumentazione necessaria per un’adeguata valutazione delprenditore sotto il profilo patrimoniale e reddituale».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdel decreto per motivazione illogica o, comunque, meramenteapparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La motivazione del decreto del tribunale sarebbe meramenteapparente, avendo malamente applicato la «massima di comuneesperienza nel settore della crisi di impresa», per cui «l’impresa incrisi si autofinanzia di sovente ai danni degli enti di previdenza edell’erario e omette di darne evidenza nelle scritture contabili e neibilanci».3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della«nullità del decreto decisorio per omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Nuovamente la ricorrente indulge sulla precedente prospettivaimpugnatoria, «ma dall’angolo prospettico dell’art. 360 n. 5», perchéil tribunale avrebbe «omesso l’esame della massima di comuneesperienza nel settore della crisi di impresa» già indicato inprecedenza.4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«nullità del decreto decisorio per motivazione totalmente illogica o,comunque, meramente apparente, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».Il tribunale avrebbe «banalizzato i controlli che Art SGr avrebbepotuto e dovuto svolgere», non tenendo conto dei poteri che ad essafacevano capo e dei criteri prudenziali che avrebbero dovutodeterminare l’ente al rigetto della domanda di finanziamento.8 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per la ricorrente si trattava di falsi grossolani, in relazione alledichiarazioni dei redditi ed alla predisposizione dei bilanci consegnatidalla CAGI alla MONET.Da un lato, infatti, il tribunale si è limitato ad affermare che «pareche alcun disallineamento è dato rinvenire» tra i documenti prodotti.Di contro, i disallineamenti effettivamente esistevano, essendosufficiente osservare che il modello unico 2021, per l’anno 2020,evidenziava un totale patrimoniale attivo di euro 2.106.825,00 ed untotale patrimoniale passivo di euro 2.106.825,00, mentre il correlatoprospetto di esercizio al 31/12/2020, sommando le varie macro voci,determinava un totale passivo di euro 2.282.756,00, difforme sia daltotale dell’attivo, sia dai dati presenti nel modello unico 2021 inpossesso della MONET e di Art SGr.Inoltre nel modello unico 2021, riferito all’anno 2020, in possessodi MONET e Art SGr, si rilevavano debiti verso banche esigibili entrol’esercizio, per euro 983.442,00 e oltre l’esercizio successivo per unimporto di euro 0, mentre tali dati non erano allineati «sia allacentrale rischi della CAGI», che disponeva debiti verso banche pari,a novembre 2021, a complessivi euro 1.069.030 e, soprattutto, alprospetto di esercizio al 31/12/2020, ove per i finanziamenti amedio/lungo termine bancari si indicavano euro 641.700,59.Inoltre, il tribunale avrebbe «congetturato in modo irragionevoleed illogico che Art SGr non avesse modo di verificare i dati chel’aspirante prenditrice le propinava».Ben avrebbe potuto l’Art SGr superare gli impedimenti, avendo ilknow how specialistico, il contatto con il cliente e il potere, anchesolo di fatto, di richiedere informazioni e documenti per portare atermine l’istruttoria dei fidi.9 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «nullità deldecreto decisorio per motivazione perplessa e meramenteapparente, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Con una motivazione meramente apparente il tribunale avrebbeescluso l’esistenza delle discrasie e dei disallineamenti denunciatidalla curatela della liquidazione giudiziale.I disallineamenti erano però presenti nei documenti in possessodella MONET.6. Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «nullità deldecreto decisorio per travisamento di fatti probatori sostanzialidecisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.».In via condizionata al mancato accoglimento del quinto motivo,si censura la decisione impugnata per avere il tribunale travisato ifatti processuali e sostanziali rappresentati «dalle discrasie e daidisallineamenti oggettivamente presenti tra le dichiarazioni deiredditi di bilanci esaminati da Art SGr nell’istruttoria del mutuo eprodotto in giudizio della MONET e tra le dichiarazioni dei redditi e lerisultanze della centrale rischi del pari esaminati da Art SGr».7. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la «nullità deldecreto decisorio per omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.».In sostanza, per la ricorrente il tribunale non avrebbe tenutoconto che il documento DCSR ([OSCURATO:PERSONA]), per iltriennio 2021-2023, essenziale ai fini dell’erogabilità delfinanziamento, si sviluppava su «utili di esercizio farlocchi».La ricorrente evidenzia che il DSCR manifestava un risultatosuperiore ad 1, indispensabile per consentire l’erogazione delfinanziamento; ma ciò solo in quanto riportava un utile di esercizio10 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026per l’anno 2021 di euro 352.034,00, a dispetto della situazionecontabile 2021, anch’essa poco credibile, in possesso della banca,che rilevava un utile di euro 64.765,00.Il DSCR, non esaminato dal tribunale, riportava un utile diesercizio di previsione per gli anni 2022 e 2023 pari, rispettivamente,ad euro 385.148,00 e ad euro 395.901,00, «totalmente non in lineacon i dati in possesso di Art SGr» che evidenziavano, invece, iseguenti numeri: utile di esercizio 2019, euro 60.706; utile diesercizio 2020, euro 55.168.8. I motivo primo e quinto, che vanno esaminati congiuntamenteper ragioni di stretta connessione, sono fondati nei termini cheseguono.8.1. Si premette che il primo motivo è ammissibile in quantoarticolato come violazione di legge, vertendosi in tema di clausolagenerale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., poiché il giudizio didiligenza professionale, riferito ad una banca, compiuto dal giudicedi merito per integrare il parametro generale contenuto nellapredetta «norma elastica», costituisce l’esito dell’attività diinterpretazione della norma, dando concretezza a quella «partemobile» della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarlaad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinatesituazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori(Cass., n. 8047 del 2019, poi richiamata in Cass., 10 febbraio 2021,n. 3649; Cass. n. 27795 del 2022).8.2. Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazioneè censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principidell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nellarealtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il dirittovivente (Cass., n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non11 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, macontenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto aquegli standard, conformi ai valori dell’ordinamento (Cass., n. 505del 2011).9. Va riassunto il quadro normativo in ordine alla disciplinasottesa alla valutazione del merito creditizio per la concessione difinanziamenti alle imprese da parte di istituti di credito, sia conrifermento alla normativa comunitaria che a quella nazionale.9.1. Quanto alla disciplina unionale, l’art. 21, comma 15 (poicomma 16) del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del17/6/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato)prevede che «[g]li intermediari finanziari sono gestiti secondo unalogica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta sel’intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per ilfinanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenticondizioni: a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buonafede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare iconflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e lavigilanza regolamentare».L’art. 21, comma 15 (prima era il comma 14), del regolamentocitato, nella versione modificata nel 2023, specifica ancora conmaggiore cura i doveri degli istituti di credito che possono erogareaiuti al finanziamento del rischio, con riferimento alle PMI.In particolare, si prevedono tre differenti direttive: «a) lo Statomembro o l’entità incaricata dell’attuazione della misura prevedonouna procedura di due diligence onde assicurare una strategia diinvestimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell’attuazionedella misura per il finanziamento del rischio, ivi compresoun’adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di12 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026conseguire redditività economica ed efficienza in termini didimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio diinvestimento; b) gli investimenti per il finanziamento del rischioconcessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendalesostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti,sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante lasostenibilità finanziaria; c) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.10. Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia diconcessione e monitoraggio dei prestiti, da parte di EBA (EuropeanBanking Authority), si occupa espressamente, nella sezione 5, delle«procedure per la concessione di prestiti», segnalando, quanto allavalutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, mediee grandi imprese, che «gli enti dovrebbero avere a disposizione eutilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari eadeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità del prestito,se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flusso di cassa; c.posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite ingaranzia e le passività potenziali; d. modello di business e, se delcaso, struttura aziendale; e. piani aziendali supportati da proiezionifinanziarie; f. garanzia reale (per i prestiti garantiti); g. fattori diNella sezione 5, n. 88, si prevede che «[s]e le informazioni e idati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditoridovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal clientee/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti».Inoltre, nella sezione 8 Framework di monitoraggio si sottolineal’importanza dell’aggiornamento delle informazioni («gli entidovrebbero disporre di un framework di monitoraggio solido edefficace, supportato da un’adeguata infrastruttura di dati, per13 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026assicurare che le informazioni relative alle loro esposizione al rischiodi credito, ai clienti e alle garanzie reali siano pertinenti aggiornate,e che la segnalazione esterna sia affidabile, completa, aggiornata etempestiva»).Ciò che più rileva, ai fini della decisione della presentecontroversia è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA – Informazionie dati per la valutazione del merito creditizio.10.1. Si prevede, con riferimento ai prestiti a microimprese,piccole, medie e grandi imprese, la rilevanza essenziale dellaposizione fiscale del soggetto che deve ricevere finanziamento.Si stabilisce, infatti, nell’Allegato 2, lettera b, che, ai fini dellaconcessione del finanziamento e della valutazione del meritocreditizio, sono indispensabili:[…]4. Relazione/prospetto di anzianitàdei crediti; 5. Piano aziendale sia per il cliente che in relazione allafinalità del prestito; 6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale,conto economico, flusso di cassa); 7. Evidenza dei pagamenti fiscalie delle passività fiscali; 8. Dati dei registi dei crediti e degli ufficicrediti, contenenti quantomeno informazioni sulle passivitàfinanziarie e sugli arretrati di pagamento».Tali caratteristiche della verifica del merito creditizio sono entratein vigore il 30/6/2021 (pag. 8 di EBA 29 maggio 2020, data diapplicazione, sezione 3, n. 18) ed il contratto in esame è statostipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].10.2. È sufficiente osservare che la Banca d’Italia, con nota n. 13del 20/7/2021, ha previsto la «Attuazione degli orientamentidell’autorità bancaria europea in materia di concessione emonitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06)», che assumono «valoredi orientamenti di vigilanza».10.3. Trattasi, peraltro, di principi generali che trovanoapplicazione non soltanto nel settore delle banche e degli14 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026intermediari finanziari, ma anche con riferimento alle società digestione del risparmio pubblico, come nella specie, trattandosi distandard valutativi esistenti nella realtà sociale.11. Sotto il profilo della normativa nazionale, anche secondaria,non può non farsi riferimento alla circolare della Banca d’Italia n. 285del 17/12/2013, che, con riferimento alla valutazione del rischio dicredito (Allegato A n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisceche «[l]’intero processo di gestione del rischio di credito e dicontroparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione,controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisionedelle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio,interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione egestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dalregolamento interno ed essere periodicamente sottoposto averifica». Inoltre, si sottolinea che, nella fase istruttoria, «le bancheacquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuareun’adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto ilprofilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione delrischio assunto».Con l’aggiunta per cui «[l]e procedure di sfruttamento delleinformazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello diaffidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di credit scoring e/odi rating)».11.1. Va richiamato anche il provvedimento del 19/1/2015 dellaBanca d’Italia in tema di «[m]odifica del regolamento congiunto inmateria di organizzazione e procedure degli intermediari cheprestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio,adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 successivemodificazioni», che delinea la struttura del «sistema dei controlli»,quale «[…]insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi15 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione dellestrategie e politiche aziendali, all’efficienza e all’efficacia dei processiaziendali, al mantenimento dell’affidabilità e sicurezza delleinformazioni aziendali e delle procedure informatiche e allaidentificazione, misurazione o valutazione, prevenzione odi mercato, di credito, operativi e reputazionali».11.2. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha diramato unaraccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegnoeconomico predisposte dal governo per l’emergenza Covid-19,chiarendo che «[p]er quanto concerne in particolare i finanziamentialle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmentemirare a fornire alle imprese della provvista necessaria per far fronteai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani diristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quinditenere conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela,oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementiinformativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti ifinanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nellafase di monitoraggio dello stesso».12. Pertanto, non è coerente con la normativa primaria esecondaria in tema di valutazione del merito creditizio, ed è ancheintrinsecamente contraddittoria, la tesi del tribunale di Napoli che hareputato (e reputa) in sé non necessaria la produzione del certificatodei carichi fiscali pendenti e del Durc, ai fini dell’istruttoria dellapratica di concessione del finanziamento. La valutazione si basa sulfatto che, da un lato, «le dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizioprodotti […] non facevano trapelare l’esistenza di un conclamato edirreversibile stato di crisi ed insolvenza, conoscibile a terzi» e,dall’altro, che «alcun disallineamento è dato rinvenire tra la16 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiarazione dei redditi ed i bilanci prodotti in sede istruttoria daCAGI».Tale rigida e perentoria affermazione non è giustificata.Non può ritenersi che vi sia sempre ed in ogni circostanza unesonero assoluto dell’istituto di credito dall’obbligo di acquisireinformazioni sulla posizione fiscale del richiedente il finanziamento,ove siano prodotti bilanci e dichiarazioni dei redditi allineati tra loroe quindi formalmente ineccepibili.È noto, infatti, che, per il principio di «derivazione» di cui all’art.83 TUIR, le dichiarazioni dei redditi «derivano» proprio dai dati dibilancio, sicché la perfetta corrispondenza dei dati contabili tra talidocumenti è inevitabile e non può certo rafforzare il convincimentodel finanziatore in ordine al buon esito della verifica del meritocreditizio.L’affermazione del tribunale – oltre a rasentare l’apparenza nellaconfusione tra le nozioni di bilancio e di dichiarazioni dei redditi –risulta cioè erronea proprio per la sua drastica assolutezza.In realtà, se è vero che la banca non è tenuta sempre adacquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti – per esempio incaso di richiesta di finanziamento anche di importo minimo -, nonpuò tuttavia escludersi che vi siano ipotesi in cui talunidisallineamenti o discrasie rinvenibile nei dati contabili comportinoun maggior scrupolo valutativo del soggetto che eroga ilfinanziamento.Senza contare che (e qui si innesta la contraddittorietà e la nonplausibilità della motivazione del decreto impugnato), a seguire finoin fondo il ragionamento del tribunale, l’acquisizione di ulterioriinformazioni, anche di natura fiscale, vi sarebbe solo se trapeli daibilanci e dalle dichiarazioni dei redditi «l’esistenza di un conclamatoed irreversibile stato di crisi ed insolvenza» oppure se fossero17 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15025/2025Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 19267/2026Data pubblicazione 11/06/2026presenti «rilevanti segnalazioni CR, protesti, procedure esecutive»;ma in tal caso il finanziamento non potrebbe in nessun caso essereerogato (in presenza di insolvenza ormai conclamata), restandoirrilevanti quindi gli approfondimenti in tema fiscale.13. Il tribunale, allora, ha falsamente applicato l’art. 1176,secondo comma, c.c., attraverso l’affermazione secca e apoditticadell’esonero integrale degli istituti di credito – in ogni caso e sempre- dall’obbligo di procedere all’acquisizione, nel corso dell’istruttoria,anche della documentazione fiscale sol perché i dati di bilanciocorrispondano a quelli delle dichiarazioni dei redditi (il che è cosaovvia per il principio di derivazione).14. I restanti motivi sono assorbiti.15. Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato con rinvioal tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame. Iltribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti; cassa il decreto impugnato, in ordine ai motivi accolti, conrinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente18 RG n. 15025/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio