CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 41914/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA— dato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19223/21 Marchetto [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la contestata recidiva e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; che il ricorrente denuncia violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari rigettato la richiesta di revoca dell'istanza di patteggiamento avanzata dal procuratore speciale dell'imputato sulla quale il P.M. aveva espresso il proprio consenso , ritenendo l'accordo irrevocabile quando invece deve ritenersi che l'imputato possa sino alla ratifica giudiziale decidere se procedere o meno con il rito di cui agli artt. 444 ss. cod. proc. pen. purché ciò non determini retrocessioni o stasi del procedimento penale; che, secondo consolidato orientamento di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (da ultimo Sez. 4 n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492); che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C