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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 12927/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13098/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 4295/15/21 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia , depositata in data 10 maggio 2021 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE: tributi r.g. n.13098/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’Agenzia delle entratericorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente avverso la sentenza n.837/3/13della C.t.p. di Catania de positata il 13 d icembre 2013, in quanto proposto oltre la scadenza del termine annualeai sensi dell’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis.

2. La C.t.r. rilevava che l’appello risultava proposto in data 30 gennaio 2015, oltre il termine annuale dell’avvenuto deposito della sentenza di primo grado in data 13 dicembre 2013; Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 7 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 16, commi 5, 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ed 8 legge 20 novembre 1982, n.890, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., perché la C.t.r. ha implicitamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività della notifica del ricorso in appello, il momento della spedizione, che risultava dalla ricevuta allegata all’atto di appello;

1.2. conil secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 112 e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., perché la sentenza risulterebbe assolutamente priva di motivazione;

2.1. il secondo motivo, logicamente prioritario, non è fondato in quanto, sia pure in maniera molto sintetica, la sentenza impugnata chiarisce che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello dipende dalla tardività della sua proposizione, avvenuta in data 30 gennaio r.g. n.13098/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2015, oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza di primo grado, in data 13 dicembre 2013;

2.2. anche il primo motivo è infondato, in quanto, pur facendo riferimento al momento della spedizione dell’atto di appello, che la stessa ricorrente assume avvenuta in data 30 gennaio 2015, come accertato anche dal giudice di appello, il termine annuale per l’impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 13 dicembre 2013, scadeva in data 28 gennaio 2015 (lunedì), tenuto conto del periodo di sospensione feriale, all’epoca di 46 giorni; nulla per le spese in quanto parte contribuente non risulta costituita; P.Q.M.

La Corte rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13098/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 4295/15/21 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia , depositata in data 10 maggio 2021 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE: tributi r.g. n.13098/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entratericorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente avverso la sentenza n.837/3/13della C.t.p. di Catania de positata il 13 d icembre 2013, in quanto proposto oltre la scadenza del termine annualeai sensi dell’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis. 2. La C.t.r. rilevava che l’appello risultava proposto in data 30 gennaio 2015, oltre il termine annuale dell’avvenuto deposito della sentenza di primo grado in data 13 dicembre 2013; Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 7 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 16, commi 5, 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ed 8 legge 20 novembre 1982, n.890, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., perché la C.t.r. ha implicitamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività della notifica del ricorso in appello, il momento della spedizione, che risultava dalla ricevuta allegata all’atto di appello; 1.2. conil secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 112 e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., perché la sentenza risulterebbe assolutamente priva di motivazione; 2.1. il secondo motivo, logicamente prioritario, non è fondato in quanto, sia pure in maniera molto sintetica, la sentenza impugnata chiarisce che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello dipende dalla tardività della sua proposizione, avvenuta in data 30 gennaio r.g. n.13098/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2015, oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza di primo grado, in data 13 dicembre 2013; 2.2. anche il primo motivo è infondato, in quanto, pur facendo riferimento al momento della spedizione dell’atto di appello, che la stessa ricorrente assume avvenuta in data 30 gennaio 2015, come accertato anche dal giudice di appello, il termine annuale per l’impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 13 dicembre 2013, scadeva in data 28 gennaio 2015 (lunedì), tenuto conto del periodo di sospensione feriale, all’epoca di 46 giorni; nulla per le spese in quanto parte contribuente non risulta costituita; P.Q.M. La Corte rigetta il rico
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