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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44637/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo IL.P.r.or--Gen—canclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] RINVIO, [OSCURATO:PERSONA] E' APPLICABILE L'ART 108 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 7 luglio 2015 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati, in qualità di soci accomandatari (il Montiani sino al 10.9.2007 e la Valentini da tale data in poi) della società "[OSCURATO:SOCIETA].", condannati per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, alla pena di anni tre ciascuno di reclusione, oltre pene accessorie come per legge- rideterminava per ciascuno la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 I.fall. in anni tre, confermando nel resto la sentenza del primo giudice nei confronti dei suddetti imputati.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Firenze, hanno proposto ricorso entrambi gli imputati con due distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto due motivi di censura, con i quali lamenta:

2.1.1. con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello ha confermato la sentenza di prime cure nell'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta, quando, invece, durante l'istruzione dibattimentale era emerso che la mancanza dei libri sociali e della documentazione contabile in originale non è imputabile agli accomandatari, in quanto essi furono vittime di ruberie e distruzioni durante il sequestro dell'albergo in dipendenza di altro procedimento; peraltro, il curatore avrebbe potuto richiedere la contabilità al commercialista Barni, avendo lo stesso riferito che nel suo studio era custodita online tutta la contabilità; inoltre, la tesi del curatore- secondo la quale da una certa data in poi la tenuta della contabilità sarebbe stata cambiata- è stata smentita dalle dichiarazioni del teste Barni, commercialista della fallita fin dalla sua fondazione, sicchè difetta l'elemento soggettivo all'uopo richiesto dall'art. 216 I.fall.;

2.1.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 216 I.fall. poiché non è emersa in dibattimento la prova del dolo dell'imputato di tenere le scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, quanto piuttosto una generale negligenza, che avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione del fatto ex art. 217 fa Il.;

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.2.1. con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 1, 546, lett. e), n. 1, 125, comma 3, c.p.p. e 111, comma 6, Cost. per ragioni sovrapponibili a quelle dedotte nel primo motivo di ricorso dal Montiani circa i furti patiti all'interno dell'albergo durante il sequestro;

2.2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 216 I.fall. e 110 c.p., nonché agli artt. 546, lett. e), 125, comma 3, c.p.p., 111, comma 6, Cost. ed il vizio di I motivazione; invero, la sentenza impugnata non affronta temi quali la qualificazione giuridica del fatto, ed i presupposti di cui art. 110 c.p., essendo emersa pacificamente, con riferimento all'imputata una partecipazione minima se non addirittura inesistente, a presunte condotte omissive nella tenuta della contabilità, che avrebbero dovuto imporre una differenziazione della posizione processuale della stessa, rispetto a quella del Montiani; nel caso di specie doveva configurarsi l'ipotesi della bancarotta documentale semplice, e non quella più grave della bancarotta fraudolenta configurandosi al più una condotta negligente; peraltro, la Corte territoriale ha reso una motivazione illogica per travisamento della prova laddove ha ritenuto inverosimile che i documenti originali potessero essere andati distrutti durante i vari atti di vandalismo subiti dall'albergo sottoposto a sequestro e mai riconsegnato alla società fallita; il ruolo dell'imputata è stato completamente diverso da quello del marito, essendo subentrata solo dopo l'assoggettamento a sequestro dell'albergo, con conseguente impossibilità di tenere la contabilità della società. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati. 1.Con il primo motivo di entrambi i ricorsi gli imputati reiterano censure già sviluppate con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica, immune da censure,non oggetto di confronto da parte dei ricorrenti.

Ed invero, il nucleo essenziale della difesa degli imputati attiene alla circostanza che la contestazione loro mossa- di tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari- sarebbe dipesa da cause indipendenti dalla volontà di essi accomandatari e segnatamente dal sequestro, nell'ottobre del 2007, nell'ambito di un diverso procedimento penale, dell'immobile/albergo (la gestione del quale costituiva il principale oggetto della società [OSCURATO:SOCIETA]), nel quale era custodita la contabilità in originale, e, quindi, dalla indisponibilità di tale documentazione, in uno alla custodia cautelare subita dal Montiani, nonché dai numerosi furti perpetrati all'interno dell'albergo suddetto e dagli atti di vandalismo compiuti in tale struttura.

1.1. Tale difesa non si confronta, tuttavia, con le valutazioni delle sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unicum inscindibile, avendo la sentenza di appello richiamato la motivazione della sentenza del primo giudice in punto di responsabilità degli imputati, ritenendola assolutamente ineccepibile.

Ebbene, le sentenze di merito hanno messo in risalto innanzitutto come già dalla documentazione consegnata al curatore fosse possibile rilevare l'incompletezza delle annotazioni, tali da non consentire una corretta rappresentazione dei dati, come ad esempio quelli contenuti nel libro inventari, tenuto correttamente solo fino al 2004.

Peraltro, a partire dal gennaio 2007, veniva modificata la modalità di rilevazione degli eventi aziendali, utilizzando un conto unico riepilogativo denominato disponibilità finanziarie, nel quale confluivano tutte le movimentazioni e da quel momento iniziavano a registrarsi anche le maggiori perdite.

Quanto al registro IVA mancante sino al 2002, da tale epoca in poi risultava tenuto con le annotazioni prescritte sino al primo trimestre del 2004, ma successivamente, sino al 30.9.2008, non risulta più alcuna registrazione, sicchè tale tenuta non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio societario.

Il teste Barni, poi, commercialista della società dal 2003 sino al fallimento, evidenziava come le scritture contabili, tenute informaticamente, erano state stampate e consegnate al Montiani, ma egli conservava presso il suo studio tutti i dati; la modalità di tenuta con un unico conto disponibilità finanziarie era legata alla circostanza che il suo studio non disponeva di tutte le "pezze di appoggio" necessarie, per la mancanza di documentazione fornita dal cliente che non depositava gli estratti conto con le specifiche, spesso fornendo spiegazioni solo telefonicamente.

Pertanto, anche se alcuni libri rinvenuti apparivano tenuti in modo formalmente corretto, le operazioni annotate non erano, comunque, verificabili nella loro effettività, per assenza di fatture ed altri documenti utili a tale scopo.

1.1. Alla stregua di tali emergenze, immune da censure risulta essere la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 216 L.Fall. si ricava convergentemente dalla tenuta della contabilità in modo parziale e incompleto, tanto da non consentire, come evidenziato dal curatore, di ricostruire il patrimonio sociale ed il movimento degli affari della [OSCURATO:SOCIETA]..

La contabilità, è stata tenuta altresì in maniera non corretta per la mancanza di documentazione, che gli imputati non hanno mai fornito: questa la ragione della utilizzazione di un conto unico nel quale si erano fatte confluire tutte le movimentazioni.

1.2. In tale contesto non meritano alcuna censura le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale circa la sostanziale irrilevanza della deduzione,comune alla difesa di entrambi gli imputati in merito alla dispersione della documentazione contabile per le ruberie e le frequenti incursioni presso i locali dell'albergo sottoposto a sequestro, ove era custodita tale documentazione, avendo rilevato i giudici di merito come le scritture contabili rinvenute/consegnate alla curatela già in sé si presentassero incomplete; inoltre, risulta dirimente la circostanza circa la carenza di prova- stante l'assenza di elementi oggettivi deponenti in tal senso- in merito al fatto che la documentazione mancante fosse proprio quella oggetto di azioni predatorie in danno dell'albergo, non essendo peraltro immaginabile un'appetibilità delle scritture di una società per malintenzionati.

All'uopo, dunque, come correttamente evidenziato dalle sentenze di merito, risulta configurabile oltre all'elemento oggettivo quello soggettivo del reato di cui all'art. 216 L.Fall.

1.3. Ed invero, quanto all'elemento materiale, deve evidenziarsi come sia rimasta priva di contestazione la circostanza che la contabilità era stata nel corso degli anni redatta in maniera incompleta e che il commercialista della società aveva ricevuto indicazioni sull'attività della società al più verbalmente, essendo rimasta inevasa la sua richiesta di fornitura della cd. pezze di appoggio.

Tale modalità di tenuta della contabilità dà conto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in relazione ai periodi di rispettiva spettanza degli imputati, dell'impedimento alla ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari e della inconfigurabilità del reato di bancarotta semplice.

Invero, alla bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, Rv. 280729).

Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato come la tenuta della contabilità cd. a "macchia di leopardo", ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità (come in parte avvenuto nella fattispecie in esame) sono integri appunto il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2, seconda parte, L. Fall., essendo lo stato delle scritture tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio.

Inoltre, non può essere esclusa la responsabilità degli imputati per la tenuta della contabilità mediante il sistema informatico, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità con tale modalità non determina il venir meno dell'obbligo dell'imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.

2. Il secondo motivo di ricorso del Montiani e della Valentini si presenta manifestamente infondato.

2.1. Per quanto concerne l'elemento soggettivo occorre evidenziare come in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato.

L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Rv. 258881).

Nella fattispecie in esame, come già evidenziato, il dolo generico è stato senza illogicità ricavato proprio dalle modalità di tenuta della contabilità e dalla consapevolezza di ciò acquisita dagli imputati anche attraverso la sistematica inottemperanza all'invito di fornire le pezze d'appoggio.

2.2. In merito alle deduzioni della Valentini relative alla responsabilità a titolo concorsuale a lei attribuita e alla ingiusta equiparazione quod poenam al marito, si osserva che tali deduzioni del pari si presentano inammissibili.

Quanto alla responsabilità, è sufficiente rilevare come la sua compartecipazione al delitto in contestazione è agevolmente ricavabile dalla circostanza oggettiva che nel periodo in cui è stata amministratrice non ha tenuto le scritture contabili e, comunque, ha continuato a tenerle al pari del Montiani in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Peraltro, la dedotta inattività commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] non esclude la responsabilità dell'imputata, atteso che in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute (Sez. 5, n. 15516 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 250086).

2.2.1. Quanto poi alle doglianze relative alla diversa portata dell'attività illecita dell'imputata rispetto a quella del marito [OSCURATO:PERSONA] ed alla conseguente necessità di irrogare una pena diversa e più mite rispetto al coniuge, esse integrano censure inammissibili, siccome non proposte in appello.

Ed invero, dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, che non ha costituito oggetto di contestazione, si evince appunto che non è stata oggetto di censura "l'assimilazione" delle posizioni degli imputati sia in ordine alla responsabilità ex art. 110 c.p. per il reato di bancarotta documentale in contestazione, sia in ordine alla pena irrogata ad entrambi di anni tre di reclusione sicchè tali doglianze non possono essere dedotte in questa sede e sono perciò inammissibili.

3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo IL.P.r.or--Gen—canclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] RINVIO, [OSCURATO:PERSONA] E' APPLICABILE L'ART 108 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 7 luglio 2015 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati, in qualità di soci accomandatari (il Montiani sino al 10.9.2007 e la Valentini da tale data in poi) della società "[OSCURATO:SOCIETA].", condannati per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, alla pena di anni tre ciascuno di reclusione, oltre pene accessorie come per legge- rideterminava per ciascuno la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 I.fall. in anni tre, confermando nel resto la sentenza del primo giudice nei confronti dei suddetti imputati. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Firenze, hanno proposto ricorso entrambi gli imputati con due distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto due motivi di censura, con i quali lamenta: 2.1.1. con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello ha confermato la sentenza di prime cure nell'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta, quando, invece, durante l'istruzione dibattimentale era emerso che la mancanza dei libri sociali e della documentazione contabile in originale non è imputabile agli accomandatari, in quanto essi furono vittime di ruberie e distruzioni durante il sequestro dell'albergo in dipendenza di altro procedimento; peraltro, il curatore avrebbe potuto richiedere la contabilità al commercialista Barni, avendo lo stesso riferito che nel suo studio era custodita online tutta la contabilità; inoltre, la tesi del curatore- secondo la quale da una certa data in poi la tenuta della contabilità sarebbe stata cambiata- è stata smentita dalle dichiarazioni del teste Barni, commercialista della fallita fin dalla sua fondazione, sicchè difetta l'elemento soggettivo all'uopo richiesto dall'art. 216 I.fall.; 2.1.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 216 I.fall. poiché non è emersa in dibattimento la prova del dolo dell'imputato di tenere le scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, quanto piuttosto una generale negligenza, che avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione del fatto ex art. 217 fa Il.; 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.2.1. con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 1, 546, lett. e), n. 1, 125, comma 3, c.p.p. e 111, comma 6, Cost. per ragioni sovrapponibili a quelle dedotte nel primo motivo di ricorso dal Montiani circa i furti patiti all'interno dell'albergo durante il sequestro; 2.2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 216 I.fall. e 110 c.p., nonché agli artt. 546, lett. e), 125, comma 3, c.p.p., 111, comma 6, Cost. ed il vizio di I motivazione; invero, la sentenza impugnata non affronta temi quali la qualificazione giuridica del fatto, ed i presupposti di cui art. 110 c.p., essendo emersa pacificamente, con riferimento all'imputata una partecipazione minima se non addirittura inesistente, a presunte condotte omissive nella tenuta della contabilità, che avrebbero dovuto imporre una differenziazione della posizione processuale della stessa, rispetto a quella del Montiani; nel caso di specie doveva configurarsi l'ipotesi della bancarotta documentale semplice, e non quella più grave della bancarotta fraudolenta configurandosi al più una condotta negligente; peraltro, la Corte territoriale ha reso una motivazione illogica per travisamento della prova laddove ha ritenuto inverosimile che i documenti originali potessero essere andati distrutti durante i vari atti di vandalismo subiti dall'albergo sottoposto a sequestro e mai riconsegnato alla società fallita; il ruolo dell'imputata è stato completamente diverso da quello del marito, essendo subentrata solo dopo l'assoggettamento a sequestro dell'albergo, con conseguente impossibilità di tenere la contabilità della società. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati. 1.Con il primo motivo di entrambi i ricorsi gli imputati reiterano censure già sviluppate con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica, immune da censure,non oggetto di confronto da parte dei ricorrenti. Ed invero, il nucleo essenziale della difesa degli imputati attiene alla circostanza che la contestazione loro mossa- di tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari- sarebbe dipesa da cause indipendenti dalla volontà di essi accomandatari e segnatamente dal sequestro, nell'ottobre del 2007, nell'ambito di un diverso procedimento penale, dell'immobile/albergo (la gestione del quale costituiva il principale oggetto della società [OSCURATO:SOCIETA]), nel quale era custodita la contabilità in originale, e, quindi, dalla indisponibilità di tale documentazione, in uno alla custodia cautelare subita dal Montiani, nonché dai numerosi furti perpetrati all'interno dell'albergo suddetto e dagli atti di vandalismo compiuti in tale struttura. 1.1. Tale difesa non si confronta, tuttavia, con le valutazioni delle sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unicum inscindibile, avendo la sentenza di appello richiamato la motivazione della sentenza del primo giudice in punto di responsabilità degli imputati, ritenendola assolutamente ineccepibile. Ebbene, le sentenze di merito hanno messo in risalto innanzitutto come già dalla documentazione consegnata al curatore fosse possibile rilevare l'incompletezza delle annotazioni, tali da non consentire una corretta rappresentazione dei dati, come ad esempio quelli contenuti nel libro inventari, tenuto correttamente solo fino al 2004. Peraltro, a partire dal gennaio 2007, veniva modificata la modalità di rilevazione degli eventi aziendali, utilizzando un conto unico riepilogativo denominato disponibilità finanziarie, nel quale confluivano tutte le movimentazioni e da quel momento iniziavano a registrarsi anche le maggiori perdite. Quanto al registro IVA mancante sino al 2002, da tale epoca in poi risultava tenuto con le annotazioni prescritte sino al primo trimestre del 2004, ma successivamente, sino al 30.9.2008, non risulta più alcuna registrazione, sicchè tale tenuta non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio societario. Il teste Barni, poi, commercialista della società dal 2003 sino al fallimento, evidenziava come le scritture contabili, tenute informaticamente, erano state stampate e consegnate al Montiani, ma egli conservava presso il suo studio tutti i dati; la modalità di tenuta con un unico conto disponibilità finanziarie era legata alla circostanza che il suo studio non disponeva di tutte le "pezze di appoggio" necessarie, per la mancanza di documentazione fornita dal cliente che non depositava gli estratti conto con le specifiche, spesso fornendo spiegazioni solo telefonicamente. Pertanto, anche se alcuni libri rinvenuti apparivano tenuti in modo formalmente corretto, le operazioni annotate non erano, comunque, verificabili nella loro effettività, per assenza di fatture ed altri documenti utili a tale scopo. 1.1. Alla stregua di tali emergenze, immune da censure risulta essere la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 216 L.Fall. si ricava convergentemente dalla tenuta della contabilità in modo parziale e incompleto, tanto da non consentire, come evidenziato dal curatore, di ricostruire il patrimonio sociale ed il movimento degli affari della [OSCURATO:SOCIETA].. La contabilità, è stata tenuta altresì in maniera non corretta per la mancanza di documentazione, che gli imputati non hanno mai fornito: questa la ragione della utilizzazione di un conto unico nel quale si erano fatte confluire tutte le movimentazioni. 1.2. In tale contesto non meritano alcuna censura le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale circa la sostanziale irrilevanza della deduzione,comune alla difesa di entrambi gli imputati in merito alla dispersione della documentazione contabile per le ruberie e le frequenti incursioni presso i locali dell'albergo sottoposto a sequestro, ove era custodita tale documentazione, avendo rilevato i giudici di merito come le scritture contabili rinvenute/consegnate alla curatela già in sé si presentassero incomplete; inoltre, risulta dirimente la circostanza circa la carenza di prova- stante l'assenza di elementi oggettivi deponenti in tal senso- in merito al fatto che la documentazione mancante fosse proprio quella oggetto di azioni predatorie in danno dell'albergo, non essendo peraltro immaginabile un'appetibilità delle scritture di una società per malintenzionati. All'uopo, dunque, come correttamente evidenziato dalle sentenze di merito, risulta configurabile oltre all'elemento oggettivo quello soggettivo del reato di cui all'art. 216 L.Fall. 1.3. Ed invero, quanto all'elemento materiale, deve evidenziarsi come sia rimasta priva di contestazione la circostanza che la contabilità era stata nel corso degli anni redatta in maniera incompleta e che il commercialista della società aveva ricevuto indicazioni sull'attività della società al più verbalmente, essendo rimasta inevasa la sua richiesta di fornitura della cd. pezze di appoggio. Tale modalità di tenuta della contabilità dà conto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in relazione ai periodi di rispettiva spettanza degli imputati, dell'impedimento alla ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari e della inconfigurabilità del reato di bancarotta semplice. Invero, alla bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, Rv. 280729). Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato come la tenuta della contabilità cd. a "macchia di leopardo", ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità (come in parte avvenuto nella fattispecie in esame) sono integri appunto il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2, seconda parte, L. Fall., essendo lo stato delle scritture tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. Inoltre, non può essere esclusa la responsabilità degli imputati per la tenuta della contabilità mediante il sistema informatico, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità con tale modalità non determina il venir meno dell'obbligo dell'imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione. 2. Il secondo motivo di ricorso del Montiani e della Valentini si presenta manifestamente infondato. 2.1. Per quanto concerne l'elemento soggettivo occorre evidenziare come in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato. L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Rv. 258881). Nella fattispecie in esame, come già evidenziato, il dolo generico è stato senza illogicità ricavato proprio dalle modalità di tenuta della contabilità e dalla consapevolezza di ciò acquisita dagli imputati anche attraverso la sistematica inottemperanza all'invito di fornire le pezze d'appoggio. 2.2. In merito alle deduzioni della Valentini relative alla responsabilità a titolo concorsuale a lei attribuita e alla ingiusta equiparazione quod poenam al marito, si osserva che tali deduzioni del pari si presentano inammissibili. Quanto alla responsabilità, è sufficiente rilevare come la sua compartecipazione al delitto in contestazione è agevolmente ricavabile dalla circostanza oggettiva che nel periodo in cui è stata amministratrice non ha tenuto le scritture contabili e, comunque, ha continuato a tenerle al pari del Montiani in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Peraltro, la dedotta inattività commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] non esclude la responsabilità dell'imputata, atteso che in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute (Sez. 5, n. 15516 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 250086). 2.2.1. Quanto poi alle doglianze relative alla diversa portata dell'attività illecita dell'imputata rispetto a quella del marito [OSCURATO:PERSONA] ed alla conseguente necessità di irrogare una pena diversa e più mite rispetto al coniuge, esse integrano censure inammissibili, siccome non proposte in appello. Ed invero, dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, che non ha costituito oggetto di contestazione, si evince appunto che non è stata oggetto di censura "l'assimilazione" delle posizioni degli imputati sia in ordine alla responsabilità ex art. 110 c.p. per il reato di bancarotta documentale in contestazione, sia in ordine alla pena irrogata ad entrambi di anni tre di reclusione sicchè tali doglianze non possono essere dedotte in questa sede e sono perciò inammissibili. 3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
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