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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 10272/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 18 maggio - 30 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per diversi reati di associazione per delinquere, contrabbando e riciclaggio, commessi negli anni 2018 e 2019 (capi B1, B 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, B 16).

Nell'ambito delle indagini relative ad un traffico di prodotti petroliferi condotto da un gruppo di persone che aveva immesso sul mercato, come gasolio da autotrazione, idrocarburi privi delle caratteristiche necessarie in quanto frutto della miscelazione di oli minerali di scarsa qualità con gasolio, era emerso che il modus operandi prevedeva l'acquisto, in violazione della normativa doganale, del prodotto petrolifero dall'estero e lo stoccaggio in strutture a disposizione di soggetti vicini al clan Mancuso.

Al fine della immissione nel mercato veniva formata falsa documentazione che simulava l'acquisto da società petrolifere, ignare del coinvolgimento documentale nel traffico, da parte di società, così dette cartiere, gestite da soggetti compiacenti e documentazione di trasporto falsa per assicurare la fase del trasporto su strada.

Infine, il prodotto veniva ceduto a società operanti nel territorio siciliano.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta di rilievo avendo l'indagato messo a disposizione la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., soggetto commerciale cui era assegnato il ruolo funzionale alla commercializzazione finale del prodotto petrolifero.

Venivano quindi ascritti al Tirendi reati di contrabbando relativi alle fittizie spedizioni di carburante dalle società che, ignare del coinvolgimento, venivano fatte figurare, cartolarmente, come importatrici, alle ditte simulate acquirenti con trasporto del prodotto ai depositi della [OSCURATO:SOCIETA]. dei fratelli D'Amico, e relativi alla successiva vendita del prodotto petrolifero alla società siciliana [OSCURATO:SOCIETA]. dell'indagato.

Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la gravità dei fatti e il ruolo specifico svolto da Tirendi erano elementi che positivamente riscontravano il pericolo di recidiva e la necessità della massima misura custodiale.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione sotto diversi profili, inerenti sia la gravità indiziaria, che le esigenze cautelari, che la scelta della misura.

In ordine alla sussistenza dell'associazione, non era stata vagliata l'ipotesi alternativa del concorso nel reato continuato, né ci si era confrontati con il dato relativo all'assenza di una cassa comune, né con l'assenza di uno specifico programma delittuoso.

Quanto alla partecipazione associativa dell'indagato, non era stato indicato il ruolo, né il potere organizzativo.

L'indagato, che aveva ammesso le violazioni fiscali, aveva spiegato i suoi rapporti con gli altri indagati, dando una versione dei fatti che non era stata valutata dal Tribunale.

Non vi era stata alcuna specificazione delle falsità documentali né le prove desunte dal materiale captativo erano state precisate.,.

Il Tribunale non aveva motivato il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, rispetto alle quali risultavano ostative la considerazione del positivo profilo soggettivo e la oggettiva impossibilità di recidiva a fronte del sequestro aziendale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

1. Con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria, il ricorso si limita a contestare la fondatezza delle conclusioni cui erano, concordemente, giunti i giudici del merito cautelare sulla base del complesso di comunicazioni oggetto di captazione.

L'ordinanza impugnata, non solo, ha descritto il complessivo meccanismo criminoso realizzato dai sodali, ma ha anche evidenziatole fonti probatorie che davano contezza del ruolo svolto dall'indagato e della sua consapevolezza di quanto precedeva l'arrivo nei depositi della [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l. del materiale petrolifero, importato in violazione della normativa doganale, trasportato e miscelato in M N violazione della normativa sugli idrocarburi.

Le censure, prive di una organizzazione argomentativa in relazione ai cg d e c punti della decisione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa x della vicenda, dove la posizione del Tirendi viene estrapolata dal contesto e a) w e2 isolata dalle relazioni di cui le captazioni, secondo quanto rilevato dai giudici del aco merito, danno 'ampio riscontro, e quindi presentata come di rilievo solo fiscale, o ch O come ammesso dall'indagato. g !

2. In relazione al pericolo di recidiva e alla necessità della custodia in E - i_ ai E carcere il Tribunale ha rilevato che le relazioni personali acclarate e il carattere è r9 professionale del ruolo svolto dall'indagato rendevano concreto e attuale il pericolo di recidiva, contrastabile solo con la massima misura custodiale.

Sul punto, il ricorso ha reiterato la deduzione di argomenti attinenti al merito, articolati a giustificazione di un motivato dissenso rispetto al giudizio formulato, prospettiva non consentita nel giudizio di legittimità, dove il sindacato motivazione riguarda la struttura della giustificazione e non il merito del giudizio.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 18 maggio - 30 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per diversi reati di associazione per delinquere, contrabbando e riciclaggio, commessi negli anni 2018 e 2019 (capi B1, B 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, B 16). Nell'ambito delle indagini relative ad un traffico di prodotti petroliferi condotto da un gruppo di persone che aveva immesso sul mercato, come gasolio da autotrazione, idrocarburi privi delle caratteristiche necessarie in quanto frutto della miscelazione di oli minerali di scarsa qualità con gasolio, era emerso che il modus operandi prevedeva l'acquisto, in violazione della normativa doganale, del prodotto petrolifero dall'estero e lo stoccaggio in strutture a disposizione di soggetti vicini al clan Mancuso. Al fine della immissione nel mercato veniva formata falsa documentazione che simulava l'acquisto da società petrolifere, ignare del coinvolgimento documentale nel traffico, da parte di società, così dette cartiere, gestite da soggetti compiacenti e documentazione di trasporto falsa per assicurare la fase del trasporto su strada. Infine, il prodotto veniva ceduto a società operanti nel territorio siciliano. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta di rilievo avendo l'indagato messo a disposizione la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., soggetto commerciale cui era assegnato il ruolo funzionale alla commercializzazione finale del prodotto petrolifero. Venivano quindi ascritti al Tirendi reati di contrabbando relativi alle fittizie spedizioni di carburante dalle società che, ignare del coinvolgimento, venivano fatte figurare, cartolarmente, come importatrici, alle ditte simulate acquirenti con trasporto del prodotto ai depositi della [OSCURATO:SOCIETA]. dei fratelli D'Amico, e relativi alla successiva vendita del prodotto petrolifero alla società siciliana [OSCURATO:SOCIETA]. dell'indagato. Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la gravità dei fatti e il ruolo specifico svolto da Tirendi erano elementi che positivamente riscontravano il pericolo di recidiva e la necessità della massima misura custodiale.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione sotto diversi profili, inerenti sia la gravità indiziaria, che le esigenze cautelari, che la scelta della misura. In ordine alla sussistenza dell'associazione, non era stata vagliata l'ipotesi alternativa del concorso nel reato continuato, né ci si era confrontati con il dato relativo all'assenza di una cassa comune, né con l'assenza di uno specifico programma delittuoso. Quanto alla partecipazione associativa dell'indagato, non era stato indicato il ruolo, né il potere organizzativo. L'indagato, che aveva ammesso le violazioni fiscali, aveva spiegato i suoi rapporti con gli altri indagati, dando una versione dei fatti che non era stata valutata dal Tribunale. Non vi era stata alcuna specificazione delle falsità documentali né le prove desunte dal materiale captativo erano state precisate.,. Il Tribunale non aveva motivato il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, rispetto alle quali risultavano ostative la considerazione del positivo profilo soggettivo e la oggettiva impossibilità di recidiva a fronte del sequestro aziendale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. Con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria, il ricorso si limita a contestare la fondatezza delle conclusioni cui erano, concordemente, giunti i giudici del merito cautelare sulla base del complesso di comunicazioni oggetto di captazione. L'ordinanza impugnata, non solo, ha descritto il complessivo meccanismo criminoso realizzato dai sodali, ma ha anche evidenziatole fonti probatorie che davano contezza del ruolo svolto dall'indagato e della sua consapevolezza di quanto precedeva l'arrivo nei depositi della [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. del materiale petrolifero, importato in violazione della normativa doganale, trasportato e miscelato in M N violazione della normativa sugli idrocarburi. Le censure, prive di una organizzazione argomentativa in relazione ai cg d e c punti della decisione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa x della vicenda, dove la posizione del Tirendi viene estrapolata dal contesto e a) w e2 isolata dalle relazioni di cui le captazioni, secondo quanto rilevato dai giudici del aco merito, danno 'ampio riscontro, e quindi presentata come di rilievo solo fiscale, o ch O come ammesso dall'indagato. g ! 2. In relazione al pericolo di recidiva e alla necessità della custodia in E - i_ ai E carcere il Tribunale ha rilevato che le relazioni personali acclarate e il carattere è r9 professionale del ruolo svolto dall'indagato rendevano concreto e attuale il pericolo di recidiva, contrastabile solo con la massima misura custodiale. Sul punto, il ricorso ha reiterato la deduzione di argomenti attinenti al merito, articolati a giustificazione di un motivato dissenso rispetto al giudizio formulato, prospettiva non consentita nel giudizio di legittimità, dove il sindacato motivazione riguarda la struttura della giustificazione e non il merito del giudizio. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso,
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