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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 01886/2023

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re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE UMBRIA, in persona delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 UMBRIA, AURI - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E IDRICO, [OSCURATO:PERSONA] UMBRIA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1 UMBRIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 4865/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Umbria n. 422/2020 che aveva accolto le impugnative che essa Comunanza aveva proposto avverso: a)la determinazione dirigenziale 18.12.15, n. 9873, con cui la Regione Umbria aveva prorogato per venticinque anni la concessione mineraria di cui era titolare la società [OSCURATO:SOCIETA]. per la coltivazione di alcune sorgenti di acque minerali presenti nella montagna gualdese nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; b)la determinazione dirigenziale 5. 10.17, n. 10160, con cui la Regione Umbria aveva autorizzato, in sanatoria, il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, gravati da usi civici, interessati dai pozzi denominati R1 e R5; la Regione, in particolare, aveva ritenuto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] legittimato a chiedere il suddetto mutamento di destinazione d’uso in supplenza della Comunanza agraria [OSCURATO:PERSONA], avendo il medesimo Comune gestito i beni collettivi della montagna gualdese sin dal 1976.

2. Il Consiglio di Stato, pur confermando il giudizio espresso dal TAR in ordine alla illegittimità del provvedimento di autorizzazione in sanatoria del mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici, ha tuttavia ritenuto che tale illegittimità non viziasse il provvedimento di proroga della concessione mineraria di cui era titolare la società [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto, riformando in parte qua la sentenza di primo grado, ha rigettato l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

3. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato: «Violazione/falsa applicazione art. 7 c.p.a., artt. 2 e 3, all.

E, l. 20.03.1865, n. 2248.

Eccesso di potere giurisdizionale.

Creazione di una norma ad hoc» - la [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata là dove sostiene che la validità dell’impugnata concessione mineraria non sarebbe inficiata dall’invalidità del provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso ex art. 12 della legge n. 1766/1927 dei terreni oggetto di concessione; ad avviso della ricorrente, con tale statuizione il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente nell’ordinamento, così travalicando il limite del proprio potere giurisdizionale.

3. Al ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, depositando controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]., la Regione Umbria ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni statali precisate in epigrafe, ha depositato un mero atto di costituzione, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co.1, c.p.c.

Le altre parti indicate in epigrafe non hanno spiegato difese in questa sede.

4. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale hanno depositato memoria la ricorrente e i contro ricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di [OSCURATO:PERSONA].

5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata da tutti i controricorrenti.

L’eccezione è fondata.

La sentenza impugnata è stata notificata il 2 luglio 2021, come si legge a pag. 3 del ricorso; il termine di giorni sessanta di cui all’art. 92 c.p.a. è spirato, quindi, il 1° ottobre (venerdì), mentre il ricorso è stato notificato il 2 ottobre.

Donde l’inammissibilità del gravame.

6. Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha sollecitato queste Sezioni Unite, «nella denegata ipotesi in cui il ricorso introduttivo venisse dichiarato inammissibile» (pag. 7, § 5.1), a pronunciare il principio di diritto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 363 c.p.c., sulle seguenti questioni: I) se ai fini della variazione di destinazione dei beni di uso civico sia necessario il mutamento di destinazione d’uso, anche nelle ipotesi di interferenza con un procedimento concessorio della risorsa ambientale in favore di soggetti privati; II) se possano ritenersi consentite ipotesi di sdemanializzazione e/o di espropriazione, anche in via di mero fatto, dei beni gravati da uso civico, non contemplate dalla legge statale e con la stessa in contrasto.

7. La suddetta sollecitazione non può trovare accoglimento.

Al riguardo va ricordato che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di evidenziare i limiti incontrati dal potere di enunciazione ufficiosa del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c. nei giudizi di cassazione aventi ad oggetto sentenze emesse dai giudici speciali.

8. Nella sentenza Cass.

SSUU n. 19700/2010, infatti, la sollecitazione all’esercizio del suddetto potere ufficioso avanzata dal Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stata disattesa sul rilievo che il principio di diritto enunciato ai sensi dell’articolo 363, terzo comma, c.p.c.

«non potrebbe attenere ad ambiti esclusi dai poteri della Corte, che, come è noto, può conoscere solo delle censure proposte nei confronti di provvedimenti della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione» (pag. 9, ultimo capoverso).

9. Cass.

SSUU n. 19700/2010 ha superato, pur senza richiamarla, la precedente Cass.

SSUU n. 28653/2008, che - dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana - aveva enunciato, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., un principio di diritto relativo i rapporti tra una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti e le Sezioni Riunite della stessa Corte.

10. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza n. 19700/2010, al quale si è conformata anche la recentissima sentenza Cass.

SSUU 22.11.2022 n. 34387, pubblicata successivamente alla camera di consiglio in cui è stata deliberata la presente decisione, ma che si reputa utile citare proprio in quanto indicativa del progressivo consolidamento dell’orientamento che qui si privilegia.

Cass.

SSUU n. 34387/2022, infatti, applica detto orientamento in un giudizio per la cassazione di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e disattende la richiesta della parte ricorrente di formulare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. sul rilievo che la controversia apparteneva «alla competenza giurisdizionale - non violata - del giudice amministrativo».

11. In definitiva, il Collegio ritiene che il potere attribuito alla Corte di cassazione dal terzo comma dell’articolo 363 c.p.c. - di enunciare, anche di ufficio, il principio di diritto, quando debba dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla parte - presuppone che laCorte di cassazione si pronunci nell’esercizio del proprio sindacato istituzionale sulla violazione di legge; sindacato che non si esercita riguardo alle sentenze dei giudici speciali, le quali sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti all a giurisdizione.

12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese alle parti controricorrenti.

13. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la Regione Umbria, in € 5.000 oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, e, per la società [OSCURATO:SOCIETA]. e per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in € 6.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge, per ciascuno.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE UMBRIA, in persona delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 UMBRIA, AURI - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E IDRICO, [OSCURATO:PERSONA] UMBRIA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1 UMBRIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 4865/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Umbria n. 422/2020 che aveva accolto le impugnative che essa Comunanza aveva proposto avverso: a)la determinazione dirigenziale 18.12.15, n. 9873, con cui la Regione Umbria aveva prorogato per venticinque anni la concessione mineraria di cui era titolare la società [OSCURATO:SOCIETA]. per la coltivazione di alcune sorgenti di acque minerali presenti nella montagna gualdese nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; b)la determinazione dirigenziale 5. 10.17, n. 10160, con cui la Regione Umbria aveva autorizzato, in sanatoria, il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, gravati da usi civici, interessati dai pozzi denominati R1 e R5; la Regione, in particolare, aveva ritenuto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] legittimato a chiedere il suddetto mutamento di destinazione d’uso in supplenza della Comunanza agraria [OSCURATO:PERSONA], avendo il medesimo Comune gestito i beni collettivi della montagna gualdese sin dal 1976. 2. Il Consiglio di Stato, pur confermando il giudizio espresso dal TAR in ordine alla illegittimità del provvedimento di autorizzazione in sanatoria del mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici, ha tuttavia ritenuto che tale illegittimità non viziasse il provvedimento di proroga della concessione mineraria di cui era titolare la società [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto, riformando in parte qua la sentenza di primo grado, ha rigettato l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato: «Violazione/falsa applicazione art. 7 c.p.a., artt. 2 e 3, all. E, l. 20.03.1865, n. 2248. Eccesso di potere giurisdizionale. Creazione di una norma ad hoc» - la [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata là dove sostiene che la validità dell’impugnata concessione mineraria non sarebbe inficiata dall’invalidità del provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso ex art. 12 della legge n. 1766/1927 dei terreni oggetto di concessione; ad avviso della ricorrente, con tale statuizione il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente nell’ordinamento, così travalicando il limite del proprio potere giurisdizionale. 3. Al ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, depositando controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]., la Regione Umbria ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni statali precisate in epigrafe, ha depositato un mero atto di costituzione, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co.1, c.p.c. Le altre parti indicate in epigrafe non hanno spiegato difese in questa sede. 4. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale hanno depositato memoria la ricorrente e i contro ricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata da tutti i controricorrenti. L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata il 2 luglio 2021, come si legge a pag. 3 del ricorso; il termine di giorni sessanta di cui all’art. 92 c.p.a. è spirato, quindi, il 1° ottobre (venerdì), mentre il ricorso è stato notificato il 2 ottobre. Donde l’inammissibilità del gravame. 6. Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha sollecitato queste Sezioni Unite, «nella denegata ipotesi in cui il ricorso introduttivo venisse dichiarato inammissibile» (pag. 7, § 5.1), a pronunciare il principio di diritto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 363 c.p.c., sulle seguenti questioni: I) se ai fini della variazione di destinazione dei beni di uso civico sia necessario il mutamento di destinazione d’uso, anche nelle ipotesi di interferenza con un procedimento concessorio della risorsa ambientale in favore di soggetti privati; II) se possano ritenersi consentite ipotesi di sdemanializzazione e/o di espropriazione, anche in via di mero fatto, dei beni gravati da uso civico, non contemplate dalla legge statale e con la stessa in contrasto. 7. La suddetta sollecitazione non può trovare accoglimento. Al riguardo va ricordato che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di evidenziare i limiti incontrati dal potere di enunciazione ufficiosa del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c. nei giudizi di cassazione aventi ad oggetto sentenze emesse dai giudici speciali. 8. Nella sentenza Cass. SSUU n. 19700/2010, infatti, la sollecitazione all’esercizio del suddetto potere ufficioso avanzata dal Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stata disattesa sul rilievo che il principio di diritto enunciato ai sensi dell’articolo 363, terzo comma, c.p.c. «non potrebbe attenere ad ambiti esclusi dai poteri della Corte, che, come è noto, può conoscere solo delle censure proposte nei confronti di provvedimenti della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione» (pag. 9, ultimo capoverso). 9. Cass. SSUU n. 19700/2010 ha superato, pur senza richiamarla, la precedente Cass. SSUU n. 28653/2008, che - dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana - aveva enunciato, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., un principio di diritto relativo i rapporti tra una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti e le Sezioni Riunite della stessa Corte. 10. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza n. 19700/2010, al quale si è conformata anche la recentissima sentenza Cass. SSUU 22.11.2022 n. 34387, pubblicata successivamente alla camera di consiglio in cui è stata deliberata la presente decisione, ma che si reputa utile citare proprio in quanto indicativa del progressivo consolidamento dell’orientamento che qui si privilegia. Cass. SSUU n. 34387/2022, infatti, applica detto orientamento in un giudizio per la cassazione di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e disattende la richiesta della parte ricorrente di formulare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. sul rilievo che la controversia apparteneva «alla competenza giurisdizionale - non violata - del giudice amministrativo». 11. In definitiva, il Collegio ritiene che il potere attribuito alla Corte di cassazione dal terzo comma dell’articolo 363 c.p.c. - di enunciare, anche di ufficio, il principio di diritto, quando debba dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla parte - presuppone che laCorte di cassazione si pronunci nell’esercizio del proprio sindacato istituzionale sulla violazione di legge; sindacato che non si esercita riguardo alle sentenze dei giudici speciali, le quali sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti all a giurisdizione. 12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese alle parti controricorrenti. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la Regione Umbria, in € 5.000 oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, e, per la società [OSCURATO:SOCIETA]. e per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in € 6.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge, per ciascuno. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulter
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